Note
I figli escludono dalla successione tutti gli altri successibili, a eccezione del coniuge (v. art. 581 del c.c.).
Sul diritto di commutazione cfr. nt. n. 4 sub art. 537 del c.c..
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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Nel caso prospettato viene in rilievo innanzitutto l'art. 581 del c.c. che disciplina il concorso tra il coniuge ed i figli del defunto.
Quando infatti il de cuius lascia il coniuge superstite e più di un discendente, al coniuge spetterà 1/3 dell'eredità mentre ai discendenti andranno i 2/3.
La legge prevede la possibilità per qualsiasi chiamato di rifiutare l'eredità. Con tale rifiuto si perde di fronte a tutti la qualità di erede. E' tale quella prevista all'art. 519 del c.c., il quale prevede che la rinunzia all'eredità debba farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni. La norma prosegue disponendo che la rinuncia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finchè, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
Di conseguenza, se il coniuge superstite volesse rifiutare la propria quota (rispettando le forme previste all'art. 519 del c.c.), questa andrebbe devoluta a tutti gli altri chiamati all'eredità. Ovvero, verrà in applicazione l'art. 522 del c.c., in base al quale la parte di colui che rinunzia si accresce ipso iure a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante (salvo il diritto di rappresentazione ai sensi dell'art. 467 del c.c. e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571 del c.c.).