Storia e ragione della norma
Il nuovo codice riproduce con alcuni chiarimenti ed
unifica sotto un unico
articolo due distinte norme già esistenti nel vecchio diritto. La prima norma era stata posta dall'art. 5 del R. D. L. 29 aprile , n. 966, il quale stabiliva il divieto di pignoramento e sequestro somme dovute agli aventi diritto: il nuovo codice chiarisce che per “aventi diritto” s'intendono il contraente e il beneficiario e parla più ampiamente di azione esecutiva a cautelare.
La seconda norma in terra di assicur. a favore di terzi era già stata stabilita dall'art. 453 cod. comm. e riprodotta da tutti i progetti. Ora il nuovo codice nel riprodurla sostituisce la più chiara espressione “rispetto ai primi” a quella più vaga “rispetto ai fatti versamenti” e d'altro canto non ne limita l'applicazione all'assicur. a favore di terzi, ammettendo la revocatoria anche in caso di assic. a favore proprio.
L'una e l'altra norma tendono ad un comune obiettivo: quello di promuovere e di tutelare lo spirito di previdenza, le somme dovute dall'assicuratore all'azione dei creditori o a favore di terzi degli eredi del contraente, pur dando soddisfazione agli interessi dei creditori e degli eredi, con il permettere loro l’ esercizio di determinate azioni rispetto ai premi pagati.
Portata della norma
La norma che, a tutela dello spirito di previdenza, pone le somme che costituiscono l'oggetto della prestazione dell'assicuratore al riparo dalle azioni executive o cautelari dei creditori ha portata generale. Infatti:
a) Dato che il codice parla di somme dovute al contraente e al beneficiario, la norma vale tanto nell'assicurazione a favore proprio, quanto nell'assicur. a favore di terzi. Di conseguenza nella prima non può agire in via esecutiva o cautelare contro il contraente o suoi aventi causa, il creditore del contraente e nella seconda non può agire contro il beneficiario o suoi aventi causa né il creditore del contraente, dato che il terzo ha un diritto proprio, né il creditore del beneficiario. Naturalmente, una volta che contraente o beneficiario o loro aventi causa avranno incassato le somme dovute dall'assicuratore queste, entrate a far parte del loro patrimonio, vengono a confondervisi e ne seguiranno le sorti.
b) Dato che il codice parla genericamente di somme (al plurale) dovute dall'assicuratore e non soltanto della somma assicurata (cosi però nel titolo dell'articolo) è da ritenersi che non soltanto la somma assicurata ma anche quella proveniente dal riscatto, somma che anche essa deriva da previdenza, seppure interrotta, è sottratta all'azione esecutiva e a quella cautelare.
Revocatoria dei creditori rispetto ai premi
Preservata da ogni azione cautelare o esecutiva la somma dovuta dall'assicuratore, gli interessi dei creditori o, nell'assicurazione a favore di terzi, degli eredi del contraente vengono entro certi limiti tutelati rispetto ai premi pagati, cioè a quelle somme di cui si è effettivamente depauperato il patrimonio del contraente.
I creditori possono esercitare sui premi pagati
l'azione revocatoria. Tanto il vecchio quanto il nuovo codice lo stabiliscono espressamente nell'intento di chiarire che tale azione può esercitarsi solo rispetto ai premi. Ma il vecchio codice lo stabiliva espressamente nell’ ipotesi di assicurazione a favore di terzi, sì che per l’assicurazione a favore proprio si doveva far capo all’
art. 1235 del c.c.. Il nuovo codice invece lo chiarisce più esattamente in via generale.
L'azione revocatoria può essere esercitata tanto nell'assicurazione a favore proprio dello stipulante, quanto in quella a favore di terzi. Tanto nella prima, tanto nella seconda, infatti, il contraente fa atto di disposizione rispetto ai premi i quadi, sia pure in base a contratto a titolo oneroso, passano all'assicuratore. D'altro canto, nell'una e assicurazione la somma dovuta in corrispettivo è sottratta all’ azione dei creditori (4
0 comma) ed anzi nell'assicurazione a favore di terzi non rientra neppure nel patrimonio del contraente.
Poiché l’ art. 1923 non pone alcuna delimitazione, l'azione revocatoria può essere esercitata tanto in caso di fallimento del contraente
(revocatoria fallimentare), quanto all'infuori di detto caso, quando della revocatoria esistano i presupposti
(revocatoria ordinaria).
L'azione revocatoria può essere esercitata soltanto dal creditori del contraente, perché è questi che paga il premio, e non, nell'assicurazione a favore di terzi, dai creditori del beneficiario che per effetto del contratto di assicurazione non compie alcun atto di disposizione del suo patrimonio.
I presupposti
(consilium fraudis e eventus damnis) e gli effetti dell'azione revocatoria sono stabiliti dagli artt.
2901-
2904.
Ai creditori
non spetta per contro
l'azione di indebito arricchimento nei confronti del beneficiario nell'assicurazione a favore di terzi, poiché non vi è ingiusto arricchimento ed in ogni caso perché tale azione, che viene ammessa soltanto in via suppletiva quando non ve ne sono altre, è esclusa dall'esistenza stessa dell'azione revocatoria.
Tutela degli eredi
Gli eredi del contraente possono invocare, sempre rispetto ai premi pagati, le norme sulla
collazione e riduzione delle donazioni. A differenza delle norme a tutela dei creditori, che si applicano a tutte le assicurazioni vita, quelle a tutela degli eredi del contraente trovano un campo di applicazione limitato e cioè :
a) soltanto
alle assicurazioni vita a favore di terzi, perché soltanto in queste la somma dovuta dall'assicuratore 6 destinata ad un patrimonio distinto da quello del contraente e aventi causa, perciò soltanto in queste si ha conflitto di interessi tra eredi del contraente e destinatario della somma assicurata (beneficiario);
b) non trovano applicazione in tutte le assicurazioni vita a favore di terzi, ma in quelle soltanto in cui la designazione beneficiaria è avvenuta
donandi causa. In questa ipotesi - assicurazione a favore di terzi
donandi causa - gli eredi del contraente che, come sappiamo, non possono revocare il beneficio, possono ricorrere come mezzo di tutela di loro interessi soltanto alle norme relative alla collazione e alla riduzione delle donazioni. Le prime sono dettate dall'
art. 1437 del c.c. e le seconde dall’
art. 559 del c.c. segg.