Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1923 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Diritti dei creditori e degli eredi

Dispositivo dell'art. 1923 Codice Civile

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [2901; 6 ss. l.f.] e quelle relative alla collazione [737], all'imputazione [747] e alla riduzione delle donazioni [555](1).

Note

(1) Tutte queste azioni sono ammesse ma solo nei limiti delle somme effettivamente corrisposte a titolo di premio.

Ratio Legis

Il primo comma della norma dipende dal fatto che le somme in questione hanno natura previdenziale e non indennitaria (ciò spiega anche l'inapplicabilità del principio indennitario di cui all'art. 1905 c.c. ed, in particolare, il fatto che l'entità di tale cifra sia libera e non conosca un limite massimo).
Il secondo comma, invece, detta una regola volta ad evitare che il contraente possa, attraverso la stipula dell'assicurazione e la corresponsione dei premi, eludere le norme poste a tutela dei creditori (2901 c.c.) e dei legittimari (536 ss. c.c.).

Spiegazione dell'art. 1923 Codice Civile

Storia e ragione della norma

Il nuovo codice riproduce con alcuni chiarimenti ed unifica sotto un unico articolo due distinte norme già esistenti nel vecchio diritto. La prima norma era stata posta dall'art. 5 del R. D. L. 29 aprile , n. 966, il quale stabiliva il divieto di pignoramento e sequestro somme dovute agli aventi diritto: il nuovo codice chiarisce che per “aventi diritto” s'intendono il contraente e il beneficiario e parla più ampiamente di azione esecutiva a cautelare.

La seconda norma in terra di assicur. a favore di terzi era già stata stabilita dall'art. 453 cod. comm. e riprodotta da tutti i progetti. Ora il nuovo codice nel riprodurla sostituisce la più chiara espressione “rispetto ai primi” a quella più vaga “rispetto ai fatti versamenti” e d'altro canto non ne limita l'applicazione all'assicur. a favore di terzi, ammettendo la revocatoria anche in caso di assic. a favore proprio.

L'una e l'altra norma tendono ad un comune obiettivo: quello di promuovere e di tutelare lo spirito di previdenza, le somme dovute dall'assicuratore all'azione dei creditori o a favore di terzi degli eredi del contraente, pur dando soddisfazione agli interessi dei creditori e degli eredi, con il permettere loro l’ esercizio di determinate azioni rispetto ai premi pagati.


Portata della norma

La norma che, a tutela dello spirito di previdenza, pone le somme che costituiscono l'oggetto della prestazione dell'assicuratore al riparo dalle azioni executive o cautelari dei creditori ha portata generale. Infatti:

a) Dato che il codice parla di somme dovute al contraente e al beneficiario, la norma vale tanto nell'assicurazione a favore proprio, quanto nell'assicur. a favore di terzi. Di conseguenza nella prima non può agire in via esecutiva o cautelare contro il contraente o suoi aventi causa, il creditore del contraente e nella seconda non può agire contro il beneficiario o suoi aventi causa né il creditore del contraente, dato che il terzo ha un diritto proprio, né il creditore del beneficiario. Naturalmente, una volta che contraente o beneficiario o loro aventi causa avranno incassato le somme dovute dall'assicuratore queste, entrate a far parte del loro patrimonio, vengono a confondervisi e ne seguiranno le sorti.

b) Dato che il codice parla genericamente di somme (al plurale) dovute dall'assicuratore e non soltanto della somma assicurata (cosi però nel titolo dell'articolo) è da ritenersi che non soltanto la somma assicurata ma anche quella proveniente dal riscatto, somma che anche essa deriva da previdenza, seppure interrotta, è sottratta all'azione esecutiva e a quella cautelare.


Revocatoria dei creditori rispetto ai premi

Preservata da ogni azione cautelare o esecutiva la somma dovuta dall'assicuratore, gli interessi dei creditori o, nell'assicurazione a favore di terzi, degli eredi del contraente vengono entro certi limiti tutelati rispetto ai premi pagati, cioè a quelle somme di cui si è effettivamente depauperato il patrimonio del contraente.

I creditori possono esercitare sui premi pagati l'azione revocatoria. Tanto il vecchio quanto il nuovo codice lo stabiliscono espressamente nell'intento di chiarire che tale azione può esercitarsi solo rispetto ai premi. Ma il vecchio codice lo stabiliva espressamente nell’ ipotesi di assicurazione a favore di terzi, sì che per l’assicurazione a favore proprio si doveva far capo all’ art. 1235 del c.c.. Il nuovo codice invece lo chiarisce più esattamente in via generale.

L'azione revocatoria può essere esercitata tanto nell'assicurazione a favore proprio dello stipulante, quanto in quella a favore di terzi. Tanto nella prima, tanto nella seconda, infatti, il contraente fa atto di disposizione rispetto ai premi i quadi, sia pure in base a contratto a titolo oneroso, passano all'assicuratore. D'altro canto, nell'una e assicurazione la somma dovuta in corrispettivo è sottratta all’ azione dei creditori (40 comma) ed anzi nell'assicurazione a favore di terzi non rientra neppure nel patrimonio del contraente.

Poiché l’ art. 1923 non pone alcuna delimitazione, l'azione revocatoria può essere esercitata tanto in caso di fallimento del contraente (revocatoria fallimentare), quanto all'infuori di detto caso, quando della revocatoria esistano i presupposti (revocatoria ordinaria).

L'azione revocatoria può essere esercitata soltanto dal creditori del contraente, perché è questi che paga il premio, e non, nell'assicurazione a favore di terzi, dai creditori del beneficiario che per effetto del contratto di assicurazione non compie alcun atto di disposizione del suo patrimonio.

I presupposti (consilium fraudis e eventus damnis) e gli effetti dell'azione revocatoria sono stabiliti dagli artt. 2901-2904.

Ai creditori non spetta per contro l'azione di indebito arricchimento nei confronti del beneficiario nell'assicurazione a favore di terzi, poiché non vi è ingiusto arricchimento ed in ogni caso perché tale azione, che viene ammessa soltanto in via suppletiva quando non ve ne sono altre, è esclusa dall'esistenza stessa dell'azione revocatoria.

Tutela degli eredi

Gli eredi del contraente possono invocare, sempre rispetto ai premi pagati, le norme sulla collazione e riduzione delle donazioni. A differenza delle norme a tutela dei creditori, che si applicano a tutte le assicurazioni vita, quelle a tutela degli eredi del contraente trovano un campo di applicazione limitato e cioè :

a) soltanto alle assicurazioni vita a favore di terzi, perché soltanto in queste la somma dovuta dall'assicuratore 6 destinata ad un patrimonio distinto da quello del contraente e aventi causa, perciò soltanto in queste si ha conflitto di interessi tra eredi del contraente e destinatario della somma assicurata (beneficiario);

b) non trovano applicazione in tutte le assicurazioni vita a favore di terzi, ma in quelle soltanto in cui la designazione beneficiaria è avvenuta donandi causa. In questa ipotesi - assicurazione a favore di terzi donandi causa - gli eredi del contraente che, come sappiamo, non possono revocare il beneficio, possono ricorrere come mezzo di tutela di loro interessi soltanto alle norme relative alla collazione e alla riduzione delle donazioni. Le prime sono dettate dall' art. 1437 del c.c. e le seconde dall’ art. 559 del c.c. segg.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1923 Codice Civile

Cass. civ. n. 29583/2021

Nell'assicurazione sulla vita "per il caso di vita", l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla vita sia stipulata "per il caso di morte", l'assicuratore è obbligato a pagare se, in un dato momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto "per il caso di vita", quanto "per il caso di morte".

Cass. civ. n. 11421/2021

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura.

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

Cass. civ. n. 12261/2016

Le somme versate dalla compagnia assicuratrice all'assicurato fallito a titolo di riscatto della polizza vita sono sottratte all'azione di inefficacia di cui all'art. 44 l.fall. in virtù del combinato disposto degli artt. 1923 c.c. e 46, comma 1, n. 5, l.fall., riguardando l'esonero dalla disciplina del fallimento tutte le possibili finalità dell'assicurazione sulla vita e, dunque, non solo la funzione previdenziale ma anche quella di risparmio. (Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 23/02/2007).

Cass. civ. n. 2256/2015

Qualora la compagnia assicuratrice abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto in relazione al contratto di assicurazione sulla vita stipulato dallo stesso "in bonis", il pagamento così effettuato non assume funzione previdenziale e non rientra, pertanto, tra i crediti impignorabili ex art. 1923, primo comma, cod. civ., non compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 46, primo comma, n. 5, legge fall., ma soggiace alla sanzione di inefficacia di cui all'art. 44, secondo comma, legge fall.

Cass. civ. n. 8271/2008

In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore — al pari di quanto previsto per le «somme dovute» di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 c.c. — può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era in bonis non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, primo comma, n. 5 legge fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento.

Cass. civ. n. 6548/1988

Le somme versate da una compagnia di assicurazione in forza di polizza sulla vita, al pari dei beni che siano stati con esse comprati, non si sottraggono all'acquisizione all'attivo, in caso di successivo fallimento dell'accipiens, tenuto conto che l'art. 1923 c.c. si limita a disporre l'impignorabilità delle «somme dovute» dall'assicuratore, non anche, quindi, delle «somme riscosse», e che la norma medesima, pertanto, indipendentemente dalla sua invocabilità in sede fallimentare (sotto il profilo della inclusione o meno delle «somme dovute» dall'assicuratore fra i beni non compresi nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 46 n. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), non può comunque giustificare una separazione di quanto già percepito e confuso nel patrimonio dell'assicurato o del beneficiario, con il conseguenziale esaurimento della funzione previdenziale del contratto assicurativo. Tale principio non trova deroga ove l'accipiens poi dichiarato fallito, sia minore ed erede della persona in relazione alla cui vita è stata stipulata la polizza, posto che, anche in questa ipotesi, l'indennizzo assicurativo viene riscosso iure proprio, non in forza di successione, e che, inoltre, le questioni in ordine alla assoggettabilità del minore a fallimento rilevano al diverso fine di un'eventuale opposizione avverso la relativa dichiarazione, ma non autorizzano di per sé l'esclusione di determinati beni dall'attivo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 1923 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

PIERCARLO C. chiede
venerdì 26/02/2021 - Piemonte
“Mi riferisco al Vostro parere legale Q202127490, come sempre chiaro ed esaustivo.
In tema di polizze di assicurazione vita stipulate da Tizio, mi chiedo se, avendo egli sottoscritto le polizze e pagato tutti i relativi premi al momento dell’effetto delle stesse, quando beneficiaria designata era la moglie Sempronia (successivamente sostituita esclusivamente dal fratello Caio che ha incassato le polizze) la donazione costituita da detti premi sia avvenuta a favore di Sempronia e non di Caio, così liberando quest’ultimo dall’obbligo di rifondere metà dei premi stessi agli eredi della premorta Sempronia, se essi impugnano il testamento ed optino per la legittima.
Grazie.

Consulenza legale i 04/03/2021
Nella precedente consulenza n. 27490 è stato precisato che non sussiste alcuna discordanza di opinioni sul fatto che occorre operare una netta distinzione tra indennizzo di una polizza vita e premi versati per la stessa.

Infatti, mentre l’indennizzo (capitale) derivante da una polizza vita, come stabilisce espressamente l’art. 1920 del c.c., viene acquisito dal beneficiario quale diritto proprio e non rientra tra i beni del defunto, malgrado l’erogazione della somma avvenga a seguito del decesso dell’assicurato (la compagnia assicuratrice versa l’indennizzo in forza del contratto di assicurazione e la morte dell’assicurato è soltanto una condizione della nascita del diritto all’indennizzo), diversa è la situazione per i premi versati.

Questi non sono altro che donazioni in favore del futuro beneficiario, in quanto si tratta di somme uscite dal patrimonio del contraente per procurare un arricchimento a titolo puramente gratuito in favore di quest’ultimo.
Ciò comporta che, anche nel caso in cui il contraente, senza rinunziare al suo potere di revoca, abbia indicato nel contratto di assicurazione quale beneficiario il contraente X e poi, in punto di morte, con disposizione testamentaria, abbia revocato quella designazione per nominare Y beneficiario, è soltanto per arricchire il patrimonio di quest’ultimo che devono considerarsi versati i premi assicurativi ed è soltanto nei confronti di quest’ultimo che va esperita un’eventuale azione di riduzione.

Del resto, una conferma indiretta, ma anche abbastanza esplicita, di quanto appena detto la si ricava dalla lettera dell’art. 1923 c.c., rubricato “Diritto dei creditori e degli eredi”, il quale, facendo esclusivo riferimento al beneficiario, fa salva l’applicabilità nei suoi confronti, limitatamente ai premi pagati, delle disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e di quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Secondo la tesi prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, la regola dell'intangibilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario (a cui fa riferimento il primo comma della norma citata) trova giustificazione nella natura previdenziale e di risparmio di tale forma di assicurazione ed è volta essenzialmente a favorire gli atti di previdenza, cercando così di evitare l'interruzione del processo formativo del risparmio (cfr. Cass. 1811/1965, Cass. 11975/1999, Cass. 8676/2000, Cass. S.U. 8271/2008).

Il secondo comma, invece, consente ai creditori ed agli eredi del contraente, che abbiano visto pregiudicate le proprie ragioni, di rivalersi sui premi, e unicamente su di essi, poiché solo le somme corrispondenti ai premi sono uscite dal patrimonio del contraente (si mira, in buona sostanza, ad impedire che il depauperamento, che il patrimonio del contraente subisce per effetto del pagamento dei premi di un'assicurazione sulla vita, possa cagionare lesione dei diritti di tali soggetti).

E’ esclusivamente con riguardo al rapporto tra stipulante e beneficiario che va accertata la gratuità dei premi versati.
Del resto, si tenga conto del fatto che collazione o riduzione possono concretamente attuarsi mediante pagamento da parte del beneficiario, e non di altri, dell'importo da restituire, se percepito, o mediante deduzione dell'importo sulla somma assicurata, se ancora da percepire.

Pertanto, non può trovare alcun fondamento la tesi, che si vorrebbe sostenere nel quesito, di far gravare sulla moglie Sempronia l’obbligo di rispondere, in sede di esercizio dell’azione di riduzione, dei premi versati dallo stipulante nel periodo di tempo in cui la stessa risultava beneficiaria del contratto di assicurazione, in quanto, a seguito della revoca, non ha ricevuto alcun incremento del suo patrimonio per effetto di quel contratto.


Carmelo T. chiede
mercoledì 17/07/2019 - Estero
“Gradirei un orientamento sul problema esposto a continuazione.
Siamo quattro eredi convolti in un procedimento successorio iniziato nel giugno 2015 e attualmente in corso presso il Tribunale di ......
Tutti e quattro gli eredi, con beneficio d'inventario.
Furono contrattati due avvocati perché si facessero carico degli adempimenti di legge, in primo luogo della identificazione dei beni lasciati dalla de cuius e della relativa verbalizzazione.
Gli avvocati preposti inserirono nel verbale due polizze assicurative della de cuius, probabilmente convinti che facessero parte dell'asse ereditario. È risultato invece, da segnalazioni avute dagli Istituti assicuratori, che le polizze ricadono sotto la giurisdizione dell'art. 1920 del codice civile e che l'inserimento nell'asse ereditario era stato erroneo. I predetti Istituti hanno proceduto infatti al pagamento delle polizze ai beneficiari (gli eredi della de cuius), senza altre formalità.
A questo punto gli avvocati responsabili dell'errore sostengono che i beneficiari delle polizze assicurative devono restituire gli importi ricevuti dagli assicuratori, che dovranno confluire in una cassa comune che sarebbe creata per il pagamento dei creditori dell'asse, dal momento che il verbale d'inventario non si può ormai cambiare e ciascun creditore ha il diritto di essere soddisfatto secondo le indicazioni contenute in questo documento.
Domanda: questo tipo di impostazione è corretta?
Seconda domanda: In che modo gli eredi danneggiati possono rivalersi nei confronti dei legali distratti?
Grazie, cordiali saluti.

Consulenza legale i 30/01/2020
La linea che qui di seguito si suggerirà di seguire tiene conto di un presupposto essenziale, ossia che si tratti effettivamente, come detto nel quesito, di polizze contratte dalla de cuius ex art. 1920 del c.c., relativo all’assicurazione a favore di un terzo.
L’ammissibilità di tale stipulazione costituisce applicazione del principio generale espresso all’art. 1411 del c.c., secondo cui è valido il contratto a favore di terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse, con la differenza che in questo caso l’acquisto del diritto da parte del terzo non deriva dalla stipula del contratto di assicurazione, ma dalla designazione, e che ai fini della validità del negozio non è richiesta la sussistenza di un interesse da parte dello stipulante.

Particolare rilevanza assume, ai fini di ciò che si andrà a consigliare, la natura giuridica della designazione del beneficiario, trattandosi di un negozio giuridico unilaterale (per la sua validità non è richiesto il consenso o l’adesione dell’assicuratore né la dichiarazione del terzo di volerne profittare) e soprattutto di un negozio inter vivos, in quanto atto con cui il contraente si limita ad individuare il beneficiario della stipulazione assicurativa, senza disporre di un proprio diritto a titolo di eredità o di legato (anche se fosse contenuta in un testamento e, dunque, successiva alla stipula del contratto di assicurazione)

Rilevanti sono le conseguenze che, nell’interesse di chi pone il quesito, possono farsi derivare da tale suesposta natura giuridica.
Infatti, essendo il contratto di assicurazione rivolto sin dall’origine a favore del terzo beneficiario, quest’ultimo acquista, senza necessità di accettazione, un diritto proprio ed autonomo all’indennità assicurativa, diritto che trova fondamento esclusivamente nel contratto e che perviene direttamente nel suo patrimonio, senza passare per il patrimonio del contraente.
E’ questa una tesi che ha trovato il consenso unanime della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito (cfr. Cass. 4851/1980; Cass. 9388/1994; Cass. 4484/1996; Appello Roma 02.10.2008; Appello Milano 03.01.1989).

La morte dell’assicurato, dunque, vale soltanto ad individuare il momento in cui si consolida in capo al beneficiario il diritto di credito già acquisito inter vivos, con la naturale conseguenza che la somma corrisposta a seguito del decesso dell’assicurato:
  1. non cade in successione
  2. non va inserita nell’inventario redatto in sede di accettazione beneficiata
  3. non è soggetta ad imposta di successione
  4. non può neppure computarsi ai fini del calcolo della quota di riserva degli eventuali eredi legittimari.

Ma l’autonomia del diritto alla riscossione di quella somma da parte del terzo o dei terzi beneficiari e la sua totale estraneità rispetto al patrimonio del contraente, comporta anche un’altra rilevante conseguenza, ed è quella prevista dal successivo art. 1923 c.c., di cui sembra che, nel caso di specie, i legali non abbiano proprio voluto tener conto.
In forza di tale norma, infatti, la somma assicurata non può essere aggredita dai creditori e dagli eredi del contraente o del beneficiario, sebbene siano stati lesi nei propri diritti o legittime aspettative, se non nei ristretti limiti in essa previsti.

La regola della intangibilità delle somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario, si giustifica in considerazione della natura previdenziale e di risparmio di tale specie assicurativa e risponde all’esigenza di favorire gli atti di previdenza (così Cass. 8676/2000; Cass. 11975/1999; Cass. 1811/1965; Trib. Milano 01.03.2005).

Unico limite è quello previsto dal secondo comma del medesimo art. 1923 c.c., il quale fa salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, imputazione e riduzione delle donazioni.
Con tale norma si intende in sostanza impedire che il depauperamento che il patrimonio del contraente subisce per effetto del pagamento dei premi di un’assicurazione sulla vita, possa cagionare una lesione dei diritti dei creditori e degli eredi del contraente stesso.
Pertanto, creditori ed eredi del contraente (de cuius) avranno il diritto di esperire l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 e ss. c.c. nei limiti dell’importo dei premi che sono stati pagati nei cinque anni precedenti la domanda, e sempre che ne sussistano i presupposti legislativamente previsti.
La legittimazione attiva all’esercizio viene pacificamente riconosciuta ai creditori del contraente, mentre sotto il profilo della legittimazione passiva si afferma che la relativa azione debba essere proposta contro il beneficiario (ma nei limiti, si ripete, dei premi pagati).

Tutto quanto fin qui detto, dunque, induce a concludere che i beneficiari delle polizze assicurative non hanno alcun obbligo di restituire le somme ricevute, in quanto trattasi di somme acquisite iure proprio, senza passare per il patrimonio del de cuius.
La loro inclusione nell’inventario non può avere alcun risvolto sotto il profilo della determinazione dell’attivo ereditario, così come priva di alcun titolo è la pretesa da parte di eventuali creditori o eredi del de cuius, volta ad ottenere il rimborso di tali somme.
Unico strumento di cui queste categorie di soggetti potrebbero avvalersi è, come prima detto, l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, tenendo conto dei limiti da tale azione previsti, e per mezzo della quale, in ogni caso, riuscirebbero a recuperare un importo pari ai soli premi pagati dal de cuius.
Il difetto dei presupposti per avvalersi di tale azione, rende gli stessi privi di alcun valido titolo per pretendere ogni sorta di rimborso e/o restituzione.

Sotto il profilo della responsabilità che vorrebbe farsi valere nei confronti dei legali incaricati di provvedere agli adempimenti relativi a tale successione, si ritiene che, a parte la complessità di una causa per responsabilità professionale, non ve ne siano né i presupposti né la necessità, in quanto, come si è fatto fin qui osservare, il semplice inserimento di quelle polizze nell’inventario non può costituire titolo per la restituzione di quanto legittimamente riscosso (pertanto, sul piano concreto, non può prodursi alcun danno sul patrimonio dei beneficiari).


Giuseppe D. chiede
venerdì 25/03/2011 - Calabria

“Gradirei sapere se le somme investite in buoni postali fruttiferi siano soggette ad azioni di sequestro cautelativo ovvero di pignoramento.
Ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti.”

Consulenza legale i 25/03/2011

L'art. 175 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che recita "I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale" è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte Cost. n. 508 del 1995.
La Corte ha così argomentato la propria decisione: "... il privilegio accordato dalla disposizione impugnata appare lesivo del principio di eguaglianza in relazione alla norma generale dell'art. 56, primo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343 (testo unico delle leggi in materia di debito pubblico), che ammette l'esperimento di pignoramenti e sequestri sui titoli al portatore e nominativi, ovunque essi si trovino.
La ragione originaria della regola speciale di immunità del risparmio postale da misure cautelari o esecutive, cioè l'intento di favorire la diffusione del risparmio tra le categorie più povere, è legata a un tipo di società prevalentemente contadina oggi superato, e del resto già all'inizio non era del tutto appropriata, analogo favore non essendo accordato ai depositi presso le casse rurali
".


R. T. chiede
lunedì 01/08/2022 - Piemonte
“Buongiorno, Tizia deve ereditare da una sorella deceduta (più eredi tra fratelli e sorelle), ha una situazione debitoria nei confronti di banche e stato (equitalia, inps, inail ecc.) può in qualche modo accettare l'eredità (circa 30.000 euro) senza che i creditori aggrediscono il patrimonio (debiti molto superiori alla cifra ereditabile)?
Potrebbe prelevare tutti i fondi o acquistare una polizza previdenziale inpignorabile ( art. 1923 c.c. ) o altro a tutele del patrimonio da ereditare?
In caso di rinuncia all'eredità deve rinunciare solo lei o anche i figli (maggiorenni) , il nipote (minorenne) e il marito?
Grazie”
Consulenza legale i 09/08/2022
Il caso che si chiede di analizzare descrive, purtroppo, una fattispecie molto comune ai nostri giorni, dovuta alla situazione di particolare crisi economica che si sta vivendo.
Il codice civile prevede in effetti che il creditore possa pignorare anche la quota ereditaria, ma per fare ciò occorre che colui che si trova nella posizione di semplice chiamato abbia manifestato la volontà di accettare l’eredità.
Solo con l’accettazione si verifica un passaggio (successione) di beni e diritti dal patrimonio del defunto al patrimonio dell’erede (seppure pro quota nel caso di pluralità di chiamati all’eredità), con conseguente diritto per il creditore del singolo erede di aggredire la quota di cui lo stesso erede è divenuto proprietario iure successionis.

Quanto appena detto può far giungere alla conclusione che sarebbe sufficiente rinunciare alla chiamata ereditaria per lasciare i propri creditori a mani vuote, ma in realtà non è così, in quanto lo stesso codice civile detta, in materia di successione, una norma a tutela dei creditori, volta proprio a prevenire tale ipotesi.
Si tratta dell’art. 524 c.c., norma che riconosce ai creditori il diritto di impugnare la rinuncia del proprio debitore, benchè fatta senza frode in danno degli stessi creditori.
In particolare, attraverso l’esercizio di detta azione i creditori vengono autorizzati ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante al solo fine di potersi soddisfare sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
L’ultimo comma della norma fissa in cinque anni, dal compimento dell’atto di rinunzia, il termine per l’esercizio dell’azione di impugnazione.

In considerazione del fatto che la norma sopra citata richiede quale presupposto per l’esercizio dell’azione la dichiarazione di rinunzia, nella prassi era stata escogitata la soluzione di far decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l’eredità senza manifestare alcuna volontà (in questo modo non vi sarebbe stato un atto da impugnare).
Tuttavia, anche questa soluzione è stata presa in considerazione dalla giurisprudenza, e precisamente dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 33479 dell’11.11.2021, nella quale la S.C. ha tenuto a precisare che il rimedio previsto dall’art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all’eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest’ultimo non dichiari di accettarla in seguito all’esperimento della c.d. actio interrogatoria ex art. 481 del c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.

Si ricorda, infatti, che l’art. 481 c.c. attribuisce a “chiunque” vi abbia interesse l’esercizio dell’azione per la fissazione di un termine (c.d. actio interrogatoria) per accettare l’eredità, con la conseguenza che la legittimazione attiva compete dapprima ai chiamati ulteriori (per i quali costituisce l’unico mezzo per evitare la prescrizione del diritto di accettare ai sensi del comma 3 dell’art. 480 del c.c.), ma anche ai creditori personali del chiamato (per il loro interesse ad una accettazione pura e semplice di una eredità in bonis) ed ai creditori ereditari (per l’interesse ad agire sull’eventuale patrimonio personale dell’erede in caso di eredità passiva).

Pertanto, anche l’eventuale soluzione di far semplicemente decadere il chiamato all’eredità debitore dal diritto di accettare l’eredità, fissandogli un termine per accettare, senza così dover manifestare una espressa volontà di rinuncia, non consentirebbe di raggiungere il risultato sperato, avendo la giurisprudenza ritenuto che anche la mancata dichiarazione di accettazione sia capace di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori.

Nulla, invece, avrebbero potuto eccepire i creditori allorchè la de cuius avesse disposto per testamento dei suoi beni, nominando eredi anziché la figlia (persona gravata di debiti) i figli maggiorenni della medesima (nonché suoi nipoti) o anche il di lei coniuge.
In questo caso, infatti, non vi sarebbe stata alcuna chiamata ereditaria a cui rinunciare, come tale aggredibile dai creditori secondo quanto detto sopra.
Peraltro, non si sarebbe posto neppure alcun problema di lesione di eventuali quote di riserva, in quanto, stando a ciò che viene riferito nel quesito, chiamati per legge all’eredità sono soltanto fratelli e sorelle, i quali non rientrano nella categoria dei legittimari di cui all’art. 536 del c.c. (tale norma riserva una quota intangibile di eredità soltanto in favore di coniuge, figli e ascendenti del de cuius, soggetti non presenti nel caso di specie).

Neppure consentirebbe di raggiungere il risultato sperato la soluzione di accettare l’eredità ed impiegare le somme a tal titolo conseguite nell’acquisto di una polizza previdenziale, come tale impignorabile ed insequestrabile secondo il disposto di cui all’art. 1923 del c.c..
Infatti, è sufficiente leggere con maggiore attenzione l’art. 1923 c.c. per rendersi conto che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva o cautelare riguarda le somme dovute dall’assicuratore sia al contraente che al beneficiario, mentre il secondo comma tiene a precisare che, con riferimento ai premi pagati, devono comunque intendersi fatte salve le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori oltre a quelle relative alla collazione, imputazione e riduzione delle donazioni.
In sostanza, con il secondo comma dell’art. 1923 c.c. si mira ad impedire proprio ciò che qui si vorrebbe compiere, ovvero che il depauperamento che il patrimonio del contraente subisce per effetto del pagamento dei premi (sia esso avvenuto in unica soluzione o in più rate) possa cagionare lesione dei diritti dei creditori ed eredi del contraente medesimo.

Contemperando l'esigenza di preservare le somme dovute dall'assicuratore da ogni azione cautelare ed esecutiva con quella di tutela degli interessi dei creditori, che siano stati defraudati dei loro diritti, è consentito a questi ultimi esperire l'azione revocatoria ordinaria ( artt. 2901 e ss. c.c.) e fallimentare (artt. 64 e ss. L. fall.), nei limiti dell'importo dei premi pagati e sempre che ne sussistano i presupposti fissati per legge.

Pertanto, scartata la soluzione della rinuncia (attaccabile dai creditori ex art. 524 c.c.) che quella della polizza previdenziale (secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1923 c.c.), non rimane altra speranza che quella di ritrovare un testamento della de cuius che istituisca eredi i figli della debitrice, oltre agli altri fratelli e sorelle.
Alla domanda se “In caso di rinuncia all'eredità deve rinunciare solo lei o anche i figli ( maggiorenni) , il nipote (minorenne) e il marito?” può rispondersi dicendo che eventualmente dovrebbero rinunciare anche i figli, subentranti per rappresentazione, ma non il coniuge (al quale non compete alcun diritto successorio sul patrimonio della de cuius), dovendosi tuttavia precisare che la rinuncia dei figli sarebbe in ogni caso improduttiva di effetti allorchè i creditori decidessero di avvalersi del disposto di cui all’art 524 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.