A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali(1).
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani(2).
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali(1).
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani(2).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
Una possibile via alternativa per raggiungere in parte lo scopo (anche se qui sarebbe necessario investire del denaro) potrebbe essere quella di chiedere al giudice l'autorizzazione di far vendere al fratello interdetto la nuda proprietà delle quote da egli detenute sui due immobili, motivando con l'esigenza di procurargli la disponibilità immediata di somme di denaro necessarie al suo sostentamento e l'impossibilità di procurarsele in altro modo. E' chiaro che:
- una quota indivisa di immobile subisce un primo abbattimento di valore per il solo fatto di essere, appunto, una quota e non l'intero
- la nuda proprietà può costare molto meno della piena proprietà (ovviamente tutto dipende dell'età dell'alienante).
Chiaro però che questa via è tutta da studiare con dati alla mano e ha delle complessità non indifferenti con cui confrontarsi.
No, la moglie del figlio premorto della de cuius non è erede legittima. Difatti, la successione legittima (che opera in assenza di testamento) è devoluta solo ai soggetti indicati dall'art. 565 del c.c.: coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti fino al sesto grado e allo Stato (oltre ai fratelli e sorelle naturali, inclusi nell'elenco dalla giurisprudenza). La "nuora" non è parente della suocera, bensì affine, e pertanto non vanta diritti successori. Non trova nemmeno applicazione la disciplina della rappresentazione, in quanto essa fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità. Nel caso di specie, potranno succedere per rappresentazione solo i figli del figlio premorto della de cuius, ma non la moglie.
Con il testamento il nostro ordinamento riconosce ad un soggetto il dritto disporre delle proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere, riconoscendo pertanto un supremo rispetto alla personalità del soggetto. Unico limite alla volontà testamentaria è il rispetto della c.d. quota legittima, una quota riservata per legge ad una categoria di successibili denominati legittimari. Ai sensi dell'art. 536 del c.c. sono tali il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
Nel caso in cui il testatore non abbia rispettato il diritto dei legittimari a vedere riconosciuta la propria quota riservata per legge essi potranno agire con la c.d. azione di riduzione e di restituzione al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti successori.
Premesse tali precisazioni, è bene precisare che nel caso di specie il defunto marito avrebbe dovuto riconoscere anche alla moglie una quota della sua eredità non potendo devolvere tutte le sue sostanze alla figlia. Sia la moglie che la figlia, infatti, appartengono alla categoria dei legittimari, quindi la moglie sarebbe stata legittimata ad agire al fine di ottenere il riconoscimento della propria quota di eredità.
In base alle regole della successione legittima, il disposto contenuto all'art. 570 del c.c., I comma, prevede che a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
Se i fratelli o le sorelle sono premorti è possibile applicare l'istituto della rappresentazione ai sensi dell'art. 467 del c.c., il quale prevede che, nel caso in cui il fratello o la sorella del de cuius non possa o non voglia accettare l'eredità il beneficio passa ai suoi discendenti legittimi o naturali, che se succedono direttamente al de cuius, nel luogo e nel grado del proprio ascendente. Secondo le regole della rappresentazione la divisione va fatta per stirpe e opera all'infinito.
Nel caso specifico quindi, l'eredità andrà divisa in due parti, una andrà al fratello ancora vivente e l'altra andrà divisa tra i due discendenti del fratello premorto, nipoti del de cuius. Se uno di questi due nipoti rifiutasse la sua quota di eredità questa, in mancanza di suoi discendenti, andrebbe devoluta all'altro.
La moglie del fratello premorto non può vantare alcun diritto sull'eredità del de cuius in quanto affine e pertanto esclusa dall'eredità legittima. L'affinità, infatti, definita quale riflesso della parentela ai sensi dell'art. 78 del c.c., non importa alcun diritto successorio.
“Ho uno zio celibe, gli unici parenti sono un fratello incapace di intendere e di volere, un altro fratello ed una nipote figlia di una sorella premorta. Lui vorrebbe fare testamento e lasciare tutto alla nipote. Questo è possibile? Il fratello in caso di testamento totale alla nipote non avrebbe il diritto di percepire nulla dall'eredità oppure una piccola percentuale rimarrebbe comunque al fratello?
Ringrazio anticipatamente.”
Nel nostro ordinamento la legge prevede una categoria di successibili, denominati legittimari, a favore della quale la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione. Tali soggetti sono esclusivamente il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi nel caso in cui manchino i discendenti (art. 536 del c.c.). Di conseguenza, la volontà del testatore è limitata dalla presenza di questi soggetti in quanto lo stesso è tenuto a rispettare la quota loro riservata per legge, potendo disporre liberamente solo della così detta quota disponibile. Infatti, i legittimari possono agire in sede giudiziale per tutelare i propri diritti vantati a carico dell'eredità.
Al di fuori della predetta categoria non esiste alcun parente, fratello o sorella o figli di fratelli o sorelle, che possa rivendicare diritti sull'eredità nel caso in cui il testatore che non lasci legittimari abbia disposto liberamente della sua eredità. Quanto affermato è valido sempre che il testamento rispetti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.
Pertanto, nel caso di specie, lo zio celibe, non avendo alcun legittimario, potrà liberamente disporre di tutta la sua eredità con il testamento, indicando quale unica erede la nipote.
“Ho uno zio che non è sposato e non ha figli. Da un anno ha un invalidità del 100% post ictus con emiparesi destra. Ha problemi di deambulazione ma a livello cerebrale è lucido. L'unica persona che si sta occupando di lui sono io, la nipote, ovvero figlia di sua sorella con contratto di badante C super. In totale mio zio ha un fratello, morto, e due sorelle. Quindi sono rimaste solo due sorelle. È possibile da parte di mio zio farmi una donazione "di giusta causa" visto che io mi occupo di lui? La donazione sarebbe l'appartamento in cui viviamo. Se si, la donazione "di giusta causa" può essere impugnata dagli eredi legittimi? E chi sono in questo caso gli eredi legittimi?”
In tali casi si può parlare di donazione remuneratoria, fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione ai sensi dell'art. 770 del c.c.. Le donazioni di tale tipologia non possono essere revocate per la sopravvenienza dei figli o per causa di ingratitudine, mentre sono soggette alla riduzione in caso di lesione della quota legittima (Cass. Civ. 11873/1993).
Gli unici soggetti che sono legittimati ad esperire l'azione di riduzione delle donazioni fatte in vita dal de cuius risultano i legittimari, ovvero quelle categorie di soggetti in favore dei quali la legge riconosce la c.d. quota legittima, qualora questa venga lesa. Sono legittimari ai sensi dell'art. 536 del c.c. il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi.
Pertanto, nel caso prospettato lo zio non avrebbe alcun legittimario, risultando quali chiamati all'eredità solamente le due sorelle, le quali non avrebbero nessuna legittimazione a promuovere l'azione di riduzione della donazione effettuata dal fratello.
L'eventuale donazione dovrà comunque rispettare i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (atto notarile).
Nella successione legittima, quando taluno muore senza lasciare prole né genitori o altri ascendenti, la successione si apre in favore dei fratelli o delle sorelle in parti uguali.
Se i fratelli o le sorelle sono premorti è possibile applicare l'istituto della rappresentazione ai sensi dell'[[467 e ss cc]], il quale prevede che, nel caso in cui il fratello (o la sorella) del de cuius non possa o non voglia accettare l'eredità, il beneficio passa ai suoi discendenti legittimi o naturali, che succedono direttamente al de cuius, nel luogo e nel grado del proprio ascendente.
Nel caso posto all'attenzione la defunta aveva due sorelle entrambe premorte le quali hanno lasciato diversi discendenti. L'eredità pertanto andrà divisa in due parti poiché due erano le sorelle della defunta. Poi, verrà suddivisa tra i nipoti la quota che sarebbe spettata al loro genitore.
Quindi, il figlio di una sorella premorta avrà diritto all'intera quota spettante alla propria ascendente, mentre la restante quota andrà suddivisa tra i tre figli dell'altra sorella premorta. La parte spettante al nipote premorto potrà poi essere oggetto di rappresentazione se questi a sua volta aveva lasciato dei discendenti in quanto l'istituto opera all'infinito.
Nella successione legittima, trova applicazione l'istituto della rappresentazione di cui all'[[467 e ss cc]] quando il chiamato all'eredità che sia fratello o figlio de de cuius non vuole o non può accettare l'eredità, e tale beneficio passa in capo ai suoi discendenti legittimi o naturali, che subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente. In base a tale istituto, colui che succede per rappresentazione succede direttamente al de cuius.
Nel caso prospettato, trova applicazione l'istituto della rappresentazione grazie al quale la nipote della defunta zia - figlia della sorella premorta - avrà diritto all'intera eredità nel caso in cui risulti l'unica erede.
Ai sensi dell'art. 570 del c.c. a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori nè altri ascendenti succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. Ancora la norma specifica al secondo comma che i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani.
E' bene specificare che i fratelli o le sorelle unilaterali quando concorrono con germani conseguono la metà della quota effettiva che spetta ai fratelli e alle sorelle germani (c.d. quota di fatto).
Nel caso prospettato pertanto, l'eredità andrà divisa tra i tre fratelli germani e la sorella unilaterale che conseguirà la metà della quota che in concreto andrà ai germani.
“Salve
anch'io volevo fare due domande.
È morto un mio zio, senza figli (era un sacerdote). Aveva diversi fratelli, due dei quale morti prima di lui, uno di essi è mio padre. Lui però ha fatto testamento olografo, lasciando quasi tutto ad una sola delle sorelle. Tutti gli altri miei zii sono intenzionati ad impugnare il testamento sulla base dell'evidente sbilanciamento nella divisione della eredità e perché all'interno della busta contenente il testamento vi erano due biglietti aggiunti successivamente alla stesura, in calligrafia evidentemente diversa. È possibile?
La seconda domanda è la seguente: avremmo dovuto essere convocati dal notaio anche noi nipoti, figli di uno dei suoi fratelli morti prima di lui ? E possiamo dire la nostra ?
La ringrazio anticipatamente per la risposta”
Con il testamento il nostro ordinamento riconosce ad un soggetto il diritto di disporre delle proprie sostanze per il periodo in cui avrà cessato di vivere, riconoscendo pertanto un supremo rispetto alla personalità del soggetto.
Unico limite alla volontà testamentaria è il rispetto della c.d. quota legittima, una quota riservata per legge ad una categoria di successibili denominati legittimari. Ai sensi dell'art. 536 del c.c. sono tali il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Inoltre, la norma precisa che a favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali che vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti riservati ai figli legittimi e naturali.
Fatte queste dovute premesse, nel caso prospettato il defunto non ha lasciato alcun legittimario pertanto poteva liberamente disporre delle sue sostanze in favore della sorella. I fratelli o le sorelle esclusi dall'eredità non potranno vantare alcun diritto perché non sono legittimari, e non hanno pertanto diritto ad alcuna quota riservata.
Tuttavia, la volontà testamentaria potrebbe essere contestata se l'atto redatto dal defunto in favore della sorella non presentasse i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.
Relativamente al secondo quesito posto, i nipoti non citati nel testamento non dovevano essere convocati dal notaio. Alla pari dei fratelli o delle sorelle del defunto, potranno contestare il testamento qualora l'atto non rispetti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.
Con il testamento un soggetto può disporre delle proprie sostanze per il momento in cui avrà cessato di vivere. Il nostro ordinamento riconosce assoluta prevalenza alla volontà testamentaria, con l'unico limite del rispetto della c.d. quota legittima che, per legge, spetta ad una categoria di successibili indicati all'art. 536 del c.c., ovvero coniuge, figli legittimi e naturali, ascendenti legittimi.
Nel caso prospettato, dalle informazioni fornite si evince che la defunta non ha lasciato alcun legittimario, pertanto poteva disporre delle sue sostanze in completa libertà, potendo escludere legittimamente dalla successione ereditaria la sorella vivente.
La volontà testamentaria contenuta nel quesito dà atto del fatto che la defunta ha lasciato alle due sorelle ed ai due nipoti, figli di una sorella premorta e con reciproco diritto di accrescimento, la proprietà di un immobile. Ciò significa che la proprietà dovrà essere divisa in tre parti uguali, 1/3 alla sorella Rosa, 1/3 alla sorella Maria ed 1/3 da suddividere ulteriormente tra i nipoti Luca e Giovanna (pertanto 1/6 ciascuno).
Il riferimento al diritto di accrescimento riservato ai due nipoti, implica che nel caso in cui uno dei due non voglia accettare la sua parte, la porzione per l'altro aumenterà come conseguenza dell'espansione del diritto dell'altro chiamato, a meno che non sussistano i presupposti per l'istituto della rappresentazione.
Ai sensi dell'art. 570 del c.c. a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
Qualora uno dei fratelli o sorelle sia premorto, lasciando dei discendenti legittimi o naturali, verrà in applicazione l'istituto della rappresentazione ex art. 467 del c.c., in base al quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente, quando il primo chiamato all'eredità sia figlio o fratello del defunto che non può o non vuole accettare l'eredità.
Nel caso prospettato, l'eredità del defunto andrà divisa in parti uguali (quota di 1/5) tra le quattro sorelle ed il fratello premorto al quale subentrerà per rappresentazione la figlia legittima.
In base alla regola della successione legittima, a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali (art.570 cc).
Quando, i fratelli o le sorelle siano premorti lasciando discendenti legittimi o naturali, trova applicazione l'istituto della rappresentazione ex art. 467 del c.c., in virtù del quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente, che non può o non vuole accettare l'eredità. Tale regola si applica solo nel caso in cui il primo chiamato sia fratello o figlio del de cuius e permette a coloro che succedono per rappresentazione di succedere direttamente al de cuius.
In applicazione del predetto principio, nel caso prospettato l'eredità della zia andrà divisa in parti uguali tra tutti i nipoti, discendenti dei fratelli e sorelle premorti.
Nella successione legittima vige la regola dell'esclusione per prossimità di grado, in base alla quale il parente più prossimo esclude tutti gli altri.
In tale ambito, ai sensi dell'art. 570 del c.c. se taluno muore senza lasciare prole, nè genitori o altri ascendenti, la successione si apre in favore dei fratelli e delle sorelle. Ancora, la norma specifica che ai fratelli o alle sorelle unilaterali spetta la metà di quanto effettivamente conseguono i fratelli e le sorelle germani (c.d. quota di fatto).
Tuttavia, occorre precisare che quando un fratello o una sorella del de cuis siano premorti, hanno diritto a succedere i loro discendenti legittimi o naturali in virtù dell'istituto della rappresentazione che trova la propria disciplina all'art. 467 del c.c.. Tale istituto permette ai discendenti del fratello/sorella o figlio del de cuius di subentrare nel luogo e nel grado del proprio ascendente quando questo non possa o non voglia accettare l'eredità. Pertanto, i diritti dei discendenti del fratello o figlio premorto saranno sottratti alla regola dell'esclusione per prossimità di grado.
Inoltre, è bene precisare che, ai sensi dell'art. 469 del c.c., l'istituto della rappresentazione opera all'infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
Nel caso prospettato, i nipoti del fratello unilaterale della defunta potranno subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente, avendo diritto alla quota dell'eredità che sarebbe spettata a quest'ultimo.
Gli unici soggetti che sono legittimati ad impugnare un atto di donazione effettuato in vita dal de cuius sono i c.d. legittimari, ovvero ai sensi dell'[[536 c.c.]], il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Questi soggetti potranno impugnare l'atto di donazione esercitando l'azione di riduzione solo nel caso in cui il valore della donazione ecceda la quota della quale il defunto poteva disporre. La donazione non si riduce se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento art. 555 del c.c..
Nel caso prospettato, il soggetto che vuole effettuare l'atto di liberalità non è sposato né ha figli legittimi o naturali, ma solo fratelli e sorelle, i quali, una volta venuto a mancare il donante non potranno impugnare l'atto di donazione perché non rientrano nella categoria dei legittimari.
Ai sensi dell'art. 570 del c.c.], nel caso in cui taluno muoia senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, la successione si apre in favore dei fratelli e delle sorelle. Ancora, la norma specifica che i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà di quanto effettivamente spetta ai fratelli e sorelle germani (cd. quota di fatto).
I discendenti dei fratelli o delle sorelle, sia unilaterali che germani, possono succedere per rappresentazione nel luogo e nel grado del loro ascendente, in quanto l'istituto della rappresentazione trova applicazione ai sensi dell'art. 467 del c.c. nel caso in cui il chiamato all'eredità sia figlio o fratello del de cuius e non voglia o non possa accettare. Inoltre la norma contenuta all'art. 469 del c.c. specifica che la rappresentazione ha luogo all'infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
Nel caso prospettato, i nipoti del fratello unilaterale della defunta potranno pertanto succedere per rappresentazione nel luogo e nel grado del loro ascendente, conseguendo la quota che gli sarebbe spettata, pari cioè alla metà della quota che spetta effettivamente agli altri fratelli o sorelle germani della defunta.
In virtù di quanto disposto dall'art. 571 del c.c., alla successione del defunto saranno ammessi la madre ed il fratello vivente, i quali concorreranno per capi, ricevendo 1/2 della successione del de cuius. Il coniuge della sorella premorta non avrà diritto ad alcuna quota ereditaria in quanto nei suoi confronti non potrà applicarsi l'istituto della rappresentazione, il quale opera se il primo chiamato è figlio o fratello del de cuius (come nel caso di specie) ma solo nei confronti dei figli e dei discendenti del primo istituito che non può succedere.
Mancando discendenti legittimi o naturali i fratelli hanno sempre titolo per la successione legittima (art. 570 del c.c.). Per la successione dei fratelli si potrebbe anche parlare di "collaterali privilegiati", nel senso che, ammettendosi nei loro confronti la rappresentazione, non si applica a danno dei loro discendenti la regola generale per la quale il prossimo esclude i remoti. La rappresentazione è una devoluzione della chiamata rivolta ai figli e ai discendenti del primo istituito che non può accettare (premorienza). L'istituto opera solo se il primo chiamato è figlio o fratello del de cuius. Di conseguenza si può dire che la rappresentazione favorisce sempre e soltanto i nipoti o i pronipoti del de cuius. La rappresentazione avviene per stirpi, ciò significa che la quota del chiamato che non può accettare viene devoluta ai suoi discendenti.
Nel caso posto all'attenzione, dunque, il patrimonio del de cuius dovrà dividersi in cinque parti uguali (tante quanti sono i fratelli). Conseguentemente, la quota spettante a ciascuno dei due fratelli premorti dovrà essere divisa rispettivamente per i figli o i discendenti degli stessi.
In base alle regole sulla successione legittima, mancando discendenti legittimi o naturali, i fratelli hanno sempre titolo per la successione legittima, così come disciplinato dall'art. 570 del c.c.. I fratelli e le sorelle unilaterali, quando concorrono con i germani, conseguono la metà della quota che in concreto andrà ai germani.
Nel caso di specie, essendo i fratelli del de cuius premorti, sarà applicabile l'istituto della rappresentazione disciplinato dall'art. 467 del c.c. e ss. La rappresentazione è una devoluzione della chiamata rivolta ai figli e ai discendenti del primo istituito che non può o non vuole succedere. L'istituto opera solo se il primo chiamato è figlio o fratello del de cuius. Di conseguenza si può dire che la rappresentazione favorisce sempre e soltanto i nipoti o i pronipoti del de cuius. La rappresentazione avviene per stirpi.
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie a ciascun discendente del fratello germano spetterà la quota di 4/18 dell'eredità mentre e a ciascun discendente del fratello unilaterale spetterà la quota di 3/18 dell'eredità del de cuius.
“Volevo farvi una domanda. Ho uno zio di 85 anni fratello di mio padre, sposato. La moglie è morta circa sei mesi fa. Non hanno avuto figli. L'eredità si divide tra i fratelli. Nel mio caso mio padre è morto già da qualche anno: l'eredità passa a me come nipote? In attesa di una vostra risposta, vi ringrazio.”
Mancando discendenti legittimi o naturali, i fratelli hanno sempre titolo per la successione legittima. I fratelli e le sorelle concorrono con gli ascendenti del de cuius e con il coniuge, escludendo i successibili di grado più lontano ai sensi dell'art. 571 del c.c.. I diritti dei discendenti dei fratelli sono però sottratti alla regola dell'esclusione per prossimità di grado, in quanto nei loro confronti opera la rappresentazione (collaterali privilegiati). Nel caso di specie anche il nipote, quindi, avrà diritto all'eredità.
Il secondo comma dell'art. 570 del c.c. prevede che "I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani". Agli unilaterali spetta quindi la metà di quanto effettivamente conseguono i germani (c.d. quota di fatto) e non la metà della quota che spetterebbe loro (c.d. quota di diritto), se fossero germani. Nel caso di specie, quindi, con il principio della quota di fatto, al fratello germano spetteranno i 2/3, a quello unilaterale 1/3 dell'eredità.
I diritti dei discendenti dei fratelli sono sottratti alla regola dell'esclusione per prossimità di grado. In quanto collaterali privilegiati, nei loro confronti è ammessa la successione per rappresentazione.