(massima n. 1)
Nell'assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo — cui si applica la disciplina dell'assicurazione sulla vita la norma contenuta nell'art. 1920 c.c. secondo cui il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, va inteso nel senso che il diritto all'indennità nasce in suo favore dal contratto, sì che egli può rivolgersi direttamente al promittente (assicuratore) per ottenere la prestazione, non già nel senso che il diritto del terzo beneficiario sia del tutto svincolato dalle clausole e dalla pattuizioni contenute nel contratto di assicurazione. Consegue che il diritto del terzo all'indennità si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui esso si fonda e non già nel termine ordinario di dieci anni.