L'assic. sulla vita di terzi
Come abbiamo accennato in sede di classificazione delle varie specie del contratto di assicurazione, l'assicurazione sulla vita può essere contratta sulla vita propria o sulla vita in un terzo, e può essere conclusa a favore proprio dello stesso stipulante o a favore di un terzo. A seconda delle vane coincidenze e combinazioni delle tre distinte figure di stipulante, assicurato, beneficiario, si ha : a) ass. sulla vita propria dello stipulante a favore proprio e aventi causa ;
b) assicur. sulla vita propria a favore di un terzo ;
c) assicurazione sulla vita di un terzo a favore proprio ; d) assicur. sulla vita di un terzo a favore dello stesso terzo o di un altro terzo. La prima ipotesi non presenta particolari questioni : problemi delicati presentano invece le assicuraz. sulla vita di un terzo (ipotesi
c) e d) e, soprattutto, quella a favore di terzi di cui alle ipotesi
b e d). Della prima si occupa l’ art. 1919 ; della seconda, invece, gli artt.
1920 e
1922 e, in parte, l’ art.
1923 cpv.
Il cod. comm. italiano all'art. 449 cpv. disponeva che l'assicurazione contratta sulla vita di un terzo fosse nulla, se il contraente non avesse avuto alcun interesse all'esistenza di questo.
Dottrina e giurisprudenza concordemente ritenevano che a rendere valida l'assicur. sulla vita di un terzo non occorresse necessariamente un interesse di natura reonoetica, bastava soltanto un interesse di natura morale e che, d'altro canto, fosse sufficiente che tale interesse esistesse al momento della conclusione del contratto, senza che dovesse necessariamente esistere per tutta la sua durata o al momento del sinistro.
In tempi più recenti, però, elaborata la teoria dell'interesse per l'assicuraz. danni, si vide che tale teoria non poteva trovare applicazione nell’ assicur. vita, nella quale l'interesse aveva tutt'altro significato e una limitata portata; d'altro canto, si vide pure che il pericolo che l'assicurazione sulla vita di terzi costituisse incentivo a tentativi di sopprimere il terzo veniva già con più vigore eliminato con l'influenza preventiva delle leggi penali e dalla liberazione dell'assicuratore in caso di sinistro volontariamente procurato dal contraente ; e infine, si comprese che allargato l'interesse richiesto anche all'interesse morale l'indagine sulla reale esistenza di tale interesse nel caso concreto presentava difficoltà spesso insuperabili.
Nell'assic. per il caso di vita non è necessario il consenso del terzo
L’ art. 1919, dichiarato che l'assicurazione può essere stipulata sulla vita di un terzo (primo comma), dispone che quella contratta per il caso di morte non è valida se il terzo o il suo legale rappresentante non dia il consenso alla conclusione del contratto e che tale consenso deve essere provato per iscritto (secondo comma). Da tale disposizione si possono trarre i seguenti principi :
a) L'assicuraz. per il caso di vita di un terzo è sempre senza bisogno del consenso del terzo. Dato infatti che la prestazione dell'assicuratore è subordinata alla vita e non già alla morte dell'assicurato e non vi è quindi alcun incentivo alla soppressione dell'assicurato, il consenso di questi non appare necessario.
b) L’assicurazione per il caso di morte di un terzo (e quindi l’assic. Mista che comprende l’alternativa del caso di morte) è valida soltanto se il terzo vi consente.
Nell'assic. per i1 caso di morte è necessario il consenso del terzo. Natura, forma, prova, effetti del consenso del terzo
A)
Il consenso del terzo è sempre necessario, qualunque sia il rapporto economico o morale (familiare) che lega stipulante e terzo.
5 D'altro canto, purché tale consenso esista, I'assicuraz. può essere conclusa sulla vita di qualunque terzo, esista o meno l'interesse dello stipulante, e anche se il terzo è incapace e qualunque sia la causa dell’incapacità.
B) Il consenso del terzo è una vera e propria
dichiarazione unilaterale di volontà con la quale il terzo conferisce allo per il divieto imperativo di legge (art.
1409 cpv.) tale dichiarazione è quindi un vero e proprio atto di autorizzazione. Il consenso del terzo ha sempre tale natura, poiché anche se prestato all'atto della conclusione del contratto e risultante dalla stessa polizza, esso non è volto a concludere il contratto di assicurazione, e non si fonde con quello dell'assicuratore e dello stipulante.
C) La
dichiarazione di assenso deve essere emanata dal
terzo, o, se questi è incapace, dal suo legale rappresentante.
D) La dichiarazione di volontà del terzo deve essere
provata per iscritto a tutti gli effetti degli artt.
2702 e segg.,
2725 cod. civ. Il consenso del terzo può essere prestato mediante sottoscrizione della stessa polizza di assicuraz. ovvero mediante scrittura pubblica o privata comunicata al contraente che l'esibirà all'assicuratore, o all' assicuratore che ne rilascerà copia al contraente, perché questi possa in ogni istante provare il suo potere, ovvero a entrambi.
E) Conferendo allo stipulante un potere che altrimenti esso non avrebbe, la dichiarazione di volontà del terzo — come ogni autorizzazione — costituisce un
requisito di legittimazione dello stipulante. Mancando, ovvero essendo nulla o annullata la dichiarazione di volontà del terzo, manca la legittimazione dello stipulante. L'assicurazione da questo conclusa e quindi (assolutamente) nulla.
F) Concluso il contratto, l'assicurato è sì l'elemento sul quale incombe il rischio, ma come soggetto giuridico è un
terzo. Esso quindi non riceve nessun obbligo dal contratto e, in quanto assicurato e cioè in quanto non sia anche beneficiario, esso non riceve neppure alcun diritto o potere.