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Articolo 2933 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

Dispositivo dell'art. 2933 Codice Civile

Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo [612 c.p.c. ss.](1).

Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale(2).

Note

(1) Diversamente dalle obbligazioni di facere, la cui violazione viene tutelata dall'art. 2932, qui non si pongono problemi di fungibilità, in quanto l'eventuale distruzione di quanto fatto non adempiendo correttamente all'obbligo viene senza dubbio posta in essere da un soggetto differente rispetto al debitore.
(2) Il pregiudizio all'economia nazionale si configura considerando le fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza: perciò, ad esempio, viene ordinata senza problemi la demolizione di un immobile edificato contrastando un divieto legale o contrattuale, sebbene persista una crisi in tema di alloggi.

Ratio Legis

La disposizione in esame, come la precedente, offre tutela alla parte che ha correttamente adempiuto e le assicura una concreta soddisfazione nell'ipotesi di obblighi di non facere.

Spiegazione dell'art. 2933 Codice Civile

Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

Simmetricamente alla forma di esecuzione specifica degli ob­blighi di fare, è stata disciplinata pure l'esecuzione specifica degli obblighi di non fare, nel senso sopra chiarito (sub art. 2931). Tale forma di esecuzione è, naturalmente, applicabile qualora ciò che è stato fatto in contravvenzione all'obbligo di non fare è suscettibile di essere distrutto. In questa sede non vi è da aggiungere se non che anche in questa ipotesi il .giudice dà dirette istruzioni circa la distruzione dell'opera compiuta violando l'obbligo di non fare ; essa nomina eventualmente anche le persone che possono prestare opera materiale per la distruzione stessa. Il secondo comma, in armonia cori i postulati dello Stato corporativo, pone un limite non solo al mezzo processuale di realizzazione for­zata dell'obbligo di non fare, bensì allo stesso ambito del relativo diritto subbiettivo di credito, stabilendo che se l'opera è giovevole agli interessi dell'economia nazionale, l'avente diritto alla distruzione non può richie­derne la distruzione, mentre potrà al più ottenere il risarcimento dei danni provenienti dall'inosservanza dell'obbligo stesso.


Esecuzione specifica dell’ art. 601 del c.p.c.

Una forma particolare di esecuzione specifica di obblighi di non fare è quella prevista all'art. 691 cod. proc. civ., nel corso dei pro­cedimenti di nuova opera e di danno temuto : se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse nel pristino stato a spese del contravventore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1195 Gli art. 2931 del c.c. e art. 2933 del c.c. regolano rispettivamente l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, dei quali si occupavano gli articoli 1220 e 1222 del codice civile del 1865. In relazione però al nuovo modus procedendi introdotto dal codice di procedura, non si tratta più per l'avente diritto di ottenere un'autorizzazione a provvedere egli stesso, a spese dell'obbligato, al compimento di quanto non sia stato eseguito o alla distruzione di ciò che sia stato fatto illegittimamente, bensì si tratta di ottenere un provvedimento al quale fa seguito un'esecuzione da realizzarsi nei modi indicati dagli articoli 612 e seguenti del codice medesimo. Per quel che riguarda in ispecie gli obblighi di non fare, è poi da osservare che, talvolta, quanto è stato compiuto in violazione di un obbligo, se nuoce alle ragioni del privato, può tuttavia recare utilità all'economia nazionale. In tali casi il diritto del singolo — del resto tutelato attraverso il risarcimento del danno — deve cedere all'interesse della collettività: ho pertanto disposto (art. 2933, secondo comma) che, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale, la distruzione non può essere ordinata. La disposizione s'informa al principio fondamentale della codificazione fascista che la tutela dei diritti subiettivi privati deve trovare il suo limite nella necessità di tutela delle esigenze della collettività e degli interessi generali.

Massime relative all'art. 2933 Codice Civile

Cass. civ. n. 16611/2019

In tema di risarcimento del danno, la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il loro carattere assoluto , salvo che la demolizione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale, dovendo il giudice, in tale evenienza, provvedere soltanto per equivalente ex art. 2933, comma 2, c.c. La verifica della sussistenza o meno di quest'ultima ipotesi non richiede, però, che la parte obbligata assuma l'iniziativa ovvero manifesti la sua volontà in tal senso, trattandosi, piuttosto, dell'oggetto di un'eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d'ufficio da parte del giudice. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/12/2014).

Cass. civ. n. 25890/2017

L'art. 2933, comma 2, c.c., che limita l'esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vietando la distruzione della cosa che sia di pregiudizio all'economia nazionale, va riferito alle sole fonti di produzione o distribuzione della ricchezza dell'intero paese e, pertanto, non è invocabile per evitare lo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia, comportando la persistenza di detta costruzione, al contrario, una lesione di pur rilevanti interessi individuali.

Cass. civ. n. 6665/2011

In tema di esecuzione coattiva di obblighi di non fare, l'art. 2933 c.c. consente di ottenere il ripristino della situazione precedente soltanto nei limiti delle statuizioni contenute nella sentenza di condanna al "non facere" e, in caso di non adempimento spontaneo, mediante il procedimento di esecuzione coattiva disciplinato nell'art. 612 c.p.c.. Ne consegue che una pronuncia emessa in sede possessoria che abbia ad oggetto esclusivamente atti di molestia compiuti su una specifica porzione di terreno non può, nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 612 c.p.c., essere estesa ad ogni tipo di molestie realizzabili sui fondi, anche diversi da quello indicato nel ricorso possessorio, che si trovino nella disponibilità dei ricorrenti.

Cass. civ. n. 866/2007

In tema di risarcimento del danno per lesione dei diritti reali - nella specie, del diritto di veduta - rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica, salvo il dovere, imposto dall'art. 2933, secondo comma, c.c., di provvedere nel primo senso se la distruzione della cosa è di pregiudizio per l'economia nazionale.

Cass. civ. n. 6582/1994

Le norme del codice civile sulle distanze fra gli edifici e quelle, ivi richiamate, dei regolamenti edilizi locali, che disciplinano, eventualmente, la materia in modo diverso, fondano, nelle controversie fra privati, il diritto soggettivo di colui che si ritenga danneggiato dalla loro violazione al risarcimento del danno ed alla riduzione in pristino ovvero allo spostamento della costruzione alla distanza prescritta dalle dette fonti normative, senza che possa in contrario rilevare — almeno in via di principio — il disposto dell'art. 2933 c.c., e l'ivi previsto divieto di costruzioni pregiudizievoli per l'economia nazionale.

Cass. civ. n. 12557/1992

La sanzione, ai sensi dell'art. 872 c.c., dell'abbattimento di fabbricati costruiti in violazione delle norme sulle distanze legali è applicabile indipendentemente dallo stato di buona o di mala fede del possessore, ed altresì non trova ostacolo nella norma di cui al capoverso dell'art. 2933 c.c., che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare nel senso di vietare la distruzione che sia di pregiudizio all'economia nazionale, dovendo intendersi la norma con riferimento alle sole fonti di produzione e distribuzione della ricchezza.

Cass. civ. n. 1434/1987

L'art. 2933 c.c. - il quale vieta, in tema di esecuzione forzata degli obblighi di non fare, la distruzione di beni che comporti pregiudizio all'economia nazionale - si riferisce alle cose insostituibili di eccezionale importanza attinenti alle fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza, con la conseguenza che non può essere invocato al fine di impedire - sia pure in tempi di crisi edilizia - la demolizione totale o parziale di un edificio costruito in spregio di un diritto altrui.

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Teo chiede
martedì 19/11/2013 - Veneto
“Ho ottenuto in Appello, una sentenza, nella quale impone alle parti condannate, di effettuare dei lavori su un immobile, facendo riferimento a una CTU di primo grado. Tale CTU quantifica in modo scorretto, la tipologia di interventi strutturali all’immobile, Infatti non considera le varie voci che contribuiscono alla quantificazione degli interventi, quali il ripristino dei servizi genici , degli isolamenti termici, di tutte le impiantistiche (riscaldamento-acqua-luce ecc.), il rifacimento dell’intero bagno –piastrelle pavimenti -. Oltre a non considerare i costi di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza sul cantiere e l’attività presso il comune per la pratica edilizia.
Considerato che i condannati non intendono eseguire le opere, che il giudice dell’esecuzione, si farà supportare da CTU per imporre le modalità esecutive degli interventi, che non saranno affidate a me per l’esecuzione, ma a terzi. Che tali interventi, non sarebbero risolutivi ( stante il parere di dei CTP ). Da qui l’opposizione dei miei figli a tali interventi. A breve, diverranno proprietari, mantenendo lo scrivente l’usufrutto.
I lavori sono di straordinaria manutenzione, rientranti quindi a carico dei nudi proprietari, che non sono d’accordo. E’ un caso di infungibilità, non essendo i lavori eseguibili, in quanto si oppongono i nuovi proprietari ? Chiaramente lo scrivente ha subito un danno, che andrebbe quantificato nel concreto e risarcito. Per chiarezza la causa è col vecchio rito ante riforma del 1990, quindi sembra non applicarsi l’art. 614bis cpc.
Come mi consigliate di procedere per quantificare correttamente il danno e ottenere i denari necessari alle reali opere, anche se le stesse difficilmente andranno eseguite ?
Iniziare l’obbligo del fare solo al fine di quantificare nel concreto i lavori necessari ?
Cortesi saluti”
Consulenza legale i 04/12/2013
Il caso proposto vede un soggetto (Tizio) titolare di un vero e proprio diritto di credito ad una prestazione di fare, sulla base di una sentenza che si presume passata in giudicato. In altre parole, la condanna all'obbligo di fare costituisce un diritto di credito sorto a favore della parte processuale, di cui questa resta titolare fino a che tale diritto non sia ceduto volontariamente ad altri o passi per legge a diverso soggetto.
Ci viene chiesto se, poiché la prestazione di fare inerisce ad un immobile di cui verrà ceduta la nuda proprietà, l'eventuale ostruzionismo dei nuovi proprietari all'esecuzione dei lavori configuri un'ipotesi di infungibilità della prestazione stessa.
A tale quesito si ritiene di dare risposta negativa. Difatti, per prestazione "infungibile" si intende quella che può essere eseguita solo da un determinato soggetto (es. il quadro di un famoso pittore; la performance di un certo cantante), di tal che il facere non può indifferentemente provenire dall'attività dell'obbligato o di un altro soggetto. Nel caso di specie, l'esecuzione dei lavori nell'immobile può essere compiuta da una qualunque ditta edile, con le modalità dettate dal giudice dell'esecuzione (v. artt. 612 ss. c.p.c.). Quindi, non ponendosi considerare infungibile la prestazione a cui è stato condannato il debitore, non è in alcun modo possibile sostituire la prestazione del "fare" con una somma di denaro per equivalente. Quindi il trasferimento della nuda proprietà non è di per se stesso un atto che rende la prestazione infungibile.

Altro è il fatto dell'impedimento fisico/fattuale o giuridico ad ottenere l'adempimento di una prestazione a cui si ha diritto. Ed è questo il caso. Infatti, i nudi proprietari, se impediranno l'accesso all'immobile da parte del condannato, è chiaro che renderanno di fatto impossibile l'esecuzione della prestazione e quindi il soddisfacimento delle ragione del creditore. Chiaramente la condotta che rende impossibile la prestazione è potenzialmente illecita: essa costituisce una lesione ingiusta, e pertanto è possibile sostenere che, a chi tiene tale condotta (i figli di Tizio), sia possibile chiedere il risarcimento di un danno.

Va peraltro osservato che i nudi proprietari causerebbero così un danno anche a loro stessi, giacché, infatti, le opere che presumibilmente il debitore è stato condannato ad eseguire saranno quasi certamente da ricondurre nell'alveo della straordinaria manutenzione. Per tale specie di lavori è il nudo proprietario che viene principalmente in rilievo: lo si ricava principalmente dall'art. 1005 del c.c., che espressamente recita "Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario".
Potrebbe pertanto sostenersi che il principale interesse alle opere dovrebbe essere proprio quello dei nudi proprietari.
Si potrebbe per questa via affermare che se essi stessi non hanno interesse alla opere allora vi potrebbero efficacemente rinunciare. Non è ragionevole. Sebbene le opere edili da realizzare siano da qualificarsi come straordinaria manutenzione non vi è dubbio che anche l'usufruttuario ne godrebbe i benefici, poiché è proprio lui che ha titolo per godere il bene in via esclusiva e principale. Un immobile risanato, pertanto, ed epurato dai vari vizi di costruzione, costituirebbe per lui un indubbio valore aggiunto. Pertanto l'attuale pieno proprietario, nonché creditore della prestazione di fare, se anche diverrà "mero" usufruttuario in seguito alla volontaria cessione della nuda proprietà, certamente conserverà un interesse alla esecuzione della prestazione.

Va infine esaminato cosa potrebbe succedere nel caso di un eventuale esperimento di esecuzione forzata da parte di Tizio. La disciplina dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare è contenuta negli artt. 612 ss. c.c.
In pendenza del processo esecutivo ben può verificarsi un fenomeno successorio dei diritti oggetto di esecuzione forzata. La giurisprudenza ha in più occasioni sostenuto che, in pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva, conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, fino a quando non sia estromesso con il consenso delle altre parti (Cass. civ. sez. III, 11.3.2004 n. 4985; v. conforme Cass. civ., sez. III, 1.7.2005 n. 14096). In altre parole, Tizio potrebbe esperire il procedimento di esecuzione, ma nel caso di specie esso probabilmente si concluderebbe senza esito positivo, data l'ostruzionismo di fatto dei figli di Tizio all'esecuzione delle opere.

Vi sono anche pronunce di avviso contrario, per le quali la parte obbligata sulla base di un titolo esecutivo può proporre opposizione all'esecuzione per chiedere che sia accertato che l'altra non ha diritto a proseguire l'esecuzione forzata se, in pendenza del processo esecutivo, ha ceduto il diritto della cui esecuzione coattiva si tratta (Cass. civ., sez. III, 6.7.2001 n. 9211). Ma in realtà, come detto più sopra, l'usufruttuario conserva un preciso interesse all'esecuzione delle opere, per cui parlare di "cessione del diritto" apparirebbe, in questo specifico caso, improprio.

Va, infine, tenuto in considerazione che se il debitore ad un certo punto offrisse la prestazione cui è stato condannato nei modi indicati dagli articoli 1208 e ss., e il creditore, senza motivo legittimo, non ricevesse l'adempimento, si produrrebbero gli effetti della mora del creditore (art. 1206 del c.c. ss.). Ai sensi dell'art. 1207 del c.c., quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore; non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore; il creditore è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.