Sfera di efficacia diretta dell'art. 1324
L'art. 1324 allude ai negozi giuridici unilaterali. Infatti nella dizione «atti unilaterali tra vivi esso addita atti che assolvono alla funzione di realizzare le esigenze della vita quotidiana, in contrapposto agli atti mortis causa che dispongono per il tempo successivo alla morte del loro autore; perciò non può essersi riferito se non agli atti a carattere negoziale, con la sola limitazione che deve trattarsi di atti a contenuto patrimoniale, per un maggiore ravvicinamento al contratto, che si qualifica per un identico contenuto. E’ sconfinata la varietà dei negozi giuridici unilaterali tra vivi a carattere patrimoniale: si va dall'atto costitutivo di fondazione ai negozi attributivi di poteri (procura, autorizzazione) o di diritti (promessa unilaterale), alle accettazioni di attribuzioni legali o negoziali (dell'eredità, del legato, del beneficio dipendente da un contratto a favore di terzi), agli acquisti di diritto (occupazione), agli atti di scelta (obbligazione alternativa) o di accertamento (riconoscimento), a quelli che provocano estinzione di rapporti (pagamento, recesso, disdetta) o di diritti (rinunce, conferma di atto annullabile); e la serie non è completa. Vi si può riferire anche la revoca del testamento, che non è vera e propria disposizione testamentaria; ma non le semplici dichiarazioni di volontà dirette alla formazione del contratto (offerta di contratto, accettazione) ovvero alla partecipazione ad un rapporto già formato (adesione), le quali non perseguono lo scopo pratico di un negozio perfetto ma preparano il negozio, di cui costituiscono un frammento; non le revoche di atti unilaterali dirette ad impedire che questi ultimi acquistino efficacia.
Estensione analogica dell’art. 1324: a) atti giuridici materiali
L'art. 1324 però non impedisce di estendere le norme dettate per i contratti ai negozi giuridici unilaterali con contenuto non patrimoniale (negozi di diritto familiare) o agli atti giuridici non negoziali (atti giuridici materiali, mere dichiarazioni di volontà, dichiarazioni di scienza, ecc.). La disciplina dei contratti avrà applicazione diretta per i negozi giuridici unilaterali di carattere patrimoniale, avrà applicazione analogica per gli altri atti unilaterali, così come si è ritenuto che la ragione dell'analogia permette di estendere ai negozi bilaterali non patrimoniali le disposizioni concernenti i contratti (supra, sub art. 1321, n. 3). Gli stessi atti mortis causa, vale a dire il testamento, non rimangono completamente fuori dalla disciplina predisposta per i contratti, avendo con essi in comune la qualifica di negozio giuridico, dalla quale deve necessariamente scaturire un'unità parziale di disciplina; prevale, ad esempio, l'opinione per cui, i1 carattere di dichiarazione unilaterale non recettizia propria del testamento, non modifica il trattamento legale di questo nel caso di vizi della volontà.
Limiti dell’estensione, agli atti unilaterali, dei principi concernenti i contratti: a) atti giuridici materiali
L'espansione fino agli atti unilaterali anche non negoziali delle norme dettate per i contratti si ferma però ai limiti in cui può consentirla la natura di ogni singolo atto. A meglio intendere questo limite, che è posto espressamente nell'art. 1324, senza volere esaurire l'argomento, giova qualche considerazione a proposito degli atti giuridici materiali e di quelli negoziali (unilaterali), sui quali la dottrina ha svolto particolari indagini.
Gli atti giuridici materiali concretano una mera attività, un comportamento, che il diritto valuta nella sua oggettività; non consistendo in dichiarazioni di volontà, non comportano una volontà diretta alla loro configurazione pratica (volontà come contenuto dell'atto), e questa configurazione corrisponderà pertanto sempre a ciò che il diritto ritiene produttivo di effetti: donde la loro necessaria tipicità. Una variazione nei caratteri di ciascuno di essi darà luogo pertanto ad impossibilità di conseguire lo scopo al quale l'autore dell'atto mira; e del resto, come la volontà possa determinare mutamenti nello schema legislativo, ad esempio, del ritrovamento, della scoperta, della mescolanza, ecc., non si riesce, per vero, ad intendere. Di autonomia della volontà, quindi, si può parlare, rispetto agli atti giuridici materiali solo come libertà di compierli in quanto siano espressamente previsti dall'ordinamento giuridico. Agli atti giuridici materiali non si possono poi applicare le disposizioni sulla capacità, sulla forma e sulla pubblicità valevoli per gli atti negoziali: queste disposizioni presuppongono una dichiarazione di volontà, che deve talora essere necessariamente resa nota ai terzi, mentre gli effetti degli atti materiali, in quanto derivanti da una mera attività, devono essere rispettati dai terzi in sè e per sè, vale a dire per quei mutamenti effettivi che sono suscettibili di produrre nel mondo esterno, e quindi in quello giuridico. Ancora ulteriori conseguenze derivano dal carattere di attuazione e non di dichiarazione, che è proprio degli atti giuridici materiali: non si potranno, rispetto ad essi, prospettarsi casi di divergenza della volontà o di errore; non si applicheranno ad essi gli istituti della condizione o del termine che, risolvendosi in autolimitazioni della volontà, presuppongono la possibilità di determinazioni accessorie (questa possibilità si ha solamente rispetto all'atto il cui contenuto può essere liberamente fissato dal suo autore); non si applicheranno i principi sulla interpretazione del contratto perché il significato dell'atto giuridico è sempre quello attribuito dalla legge e non lascerà mai luogo a dubbi; non si applicheranno le disposizioni concernenti la prova dei contratti, che presuppongono, tra l'altro, la possibilità di redigere uno scritto, ovviamente da negarsi rispetto ad una mera attività di fatto.
b) atti negoziali
Anche i negozi giuridici unilaterali sono essenzialmente tipici; infatti, a differenza del contratto, la loro efficacia si dirige sempre nella sfera del terzo, in modo che, in applicazione del già ricordato
principio della indipendenza di ciascuna sfera individuale (v. supra sub art. 1322, n. 13), non può, rispetto ad essi, esistere libertà, di creare figure extralegali, ma soltanto autonomia rispetto al contenuto dell'atto. Non potendo, nei negozi giuridici unilaterali, aversi una prestazione, oggetto di essi può essere soltanto il bene a cui si riferisce la disposizione; ed ancora, la circostanza che la formazione dei negozi unilaterali non dipende dallo scambio di dichiarazioni fa sì che la loro disciplina non resti influenzata dalle regole che concernono la formazione del contratto, le quali presuppongono lo scambio di dichiarazioni di volontà: così il negozio giuridico unilaterale produce effetti con la semplice emissione della dichiarazione (art. 1989), o a seguito della conoscenza che ne abbia avuta la persona alla quale l'effetto doveva riferirsi (art. 1334, cfr. anche art. 1236) o infine con l' attuazione della volontà se una dichiarazione non è richiesta (esecuzione volontaria, occupazione, abbandono, accettazione tacita di eredita, ecc.); così per il negozio non hanno valore le regole degli articoli 1341 e 1342. Oltre che sulla disciplina degli atti materiali, nemmeno su quella dei negozi unilaterali influiscono le norme relative alla prova dei contratti già considerata inapplicabile agli atti materiali: per i negozi unilaterali la ragione di tale inapplicabilità consiste nel fatto che il terzo non ha partecipato alla formazione dell'atto, e quindi non poteva procurarsene la prova scritta; inoltre le regole sull'accertamento della data della scrittura privata nei confronti dei terzi non si applicano alle dichiarazioni unilaterali, per le quali può ammettersi qualsiasi mezzo di prova (art. 2704). Giacché il negozio unilaterale è opera di un solo oggetto non si possono applicare al medesimo le disposizioni che presuppongono per l'impugnativa o per la revoca la consapevolezza del pregiudizio da parte del contraente (articoli 428 e 2901, n. 2, cod. civ.; articoli 193 e 194 cod. pen.) ovvero la sua partecipazione alla dolosa preordinazione; la revocatoria ex art. 67 della legge fallimentare non potrà comportare la prova della conoscenza da parte del terzo dello stato d'insolvenza dell'autore dell'atto. Per lo stesso motivo della sua formazione unilaterale, la sua estinzione volontaria non può avvenire se non per effetto di altro atto unilaterale: l'interesse del soggetto al quale dovevano riferirsi le conseguenze dell'atto che si vuole estinguere, è tutelato dalla legge mediante la dichiarazione di irrevocabilità, dell'atto che sia perfetto, da parte di colui che lo ha posto in essere o di irrinunziabilità dei suoi effetti da parte di colui al quale questi effetti dovranno riferirsi: al medesimo può essere consentito di respingere gli effetti dell'atto anche prima che si producano (esempio nell'art. 1236). Revoca e rinunzia prendono dunque, nel negozio unilaterale, il posto che nel contratto spetta al mutuo dissenso, che è pure stimolato esclusivamente dalla valutazione dell'interesse personale delle parti; ma la revoca prende anche il posto della risoluzione del contratto nei casi in cui sia vincolata all'osservanza di limiti posti dalla legge, che quasi sempre consistono nella conformità di essa agli scopi del diritto (c. d. giustizia dell'atto). Qui si intendono fare semplicemente dei parallelismi non delle identificazioni di istituti; queste non possono prospettarsi nemmeno quando la revoca e la rinunzia intervengono a seguito di convenzione fra l'autore dell'atto da estinguere e il destinatario dei suoi effetti, perché in tal caso la revoca e la rinunzia, se attuano la precedente convenzione, non perdono la loro autonoma configurazione giuridica.
L'esistenza di una precedente convenzione è tuttavia talora suscettibile di provocare l'applicazione diretta dei principi valevoli per il contratto: così, per l’art. 1414, l'accordo simulatorio fra dichiarante e destinatario consente di ritenere simulato l'atto unilaterale che ne sia derivato, per quanto non sia necessaria e non sia intervenuta per il suo compimento la cooperazione altrui.