La designazione del beneficiario è revocabile(1) con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio [1411](2).
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore [188 disp. att.].
Note
Dal periodo, inoltre, si ricava che nell'assicurazione per il caso di sopravvivenza anche se il diritto del beneficiario matura con la designazione e diviene esigibile con la stipula (1920 c.c.), è necessario, altresì, che egli dichiari di volerne profittare, in ossequio alla disciplina generale del contratto a favore di terzo (v. 1411, 2 c.c.).