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Articolo 1921 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Revoca del beneficio

Dispositivo dell'art. 1921 Codice Civile

La designazione del beneficiario è revocabile(1) con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio [1411](2).

Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore [188 disp. att.].

Note

(1) In particolare, lo stipulante può scegliere di sostituire al beneficiario un terzo ovvero di revocare definitivamente la stipula a favore del terzo.
(2) Tale seconda ipotesi non può che riferirsi all'assicurazione per il caso di sopravvivenza: infatti, se il sinistro fosse costituito dalla morte dello stipulante, vi sarebbe una contraddizione logica nella norma, atteso che solo lo stipulante ha il potere di revoca che però non può esercitare una volta deceduto. L'unica applicazione che potrebbe pensarsi rispetto all'assicurazione per il caso di morte è quella della revoca contenuta in un testamento. Tuttavia, poiché tale disposizione testamentaria è efficace dal momento della morte del defunto (v. 456 c.c.), cioè del sinistro stesso, al beneficiario non sarebbe lasciato il margine temporale per la dichiarazione di volerne profittare.
Dal periodo, inoltre, si ricava che nell'assicurazione per il caso di sopravvivenza anche se il diritto del beneficiario matura con la designazione e diviene esigibile con la stipula (1920 c.c.), è necessario, altresì, che egli dichiari di volerne profittare, in ossequio alla disciplina generale del contratto a favore di terzo (v. 1411, 2 c.c.).

Ratio Legis

Poiché la designazione è un negozio unilaterale e personale, lo stipulante, e solo esso, ha anche il potere di revocarla nonché il potere di rinunciare alla revoca. Inoltre, in caso di assicurazione per il caso di sopravvivenza, la revoca non può aversi dopo che il beneficiario ha dichiarato di volerne profittare, in applicazione della disciplina generale di cui al contratto di terzo (v. 1411, 2 c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

750 L'assicurazione può essere conclusa in nome altrui (rappresentanza) ovvero in nome proprio o per conto altrui o per conto di chi spetta. Nel primo caso solo se il contraente non ha i poteri necessari rimane, come si è già detto (n. 638), tenuto personalmente agli obblighi derivanti dal contratto e quindi al pagamento dei premi; ciò fino a quando l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa (art. 1890 del c.c., secondo comma). Nel secondo caso il contraente è sempre tenuto in proprio al contratto, salvo per quegli obblighi che possono essere adempiuti solo dall'assicurato. L'assicurazione sulla vita può concludersi a favore di un terzo (art. 1920 del c.c., primo comma), designato per iscritto, o nel contratto di assicurazione o con successiva comunicazione all'assicuratore o per testamento anche mediante la semplice attribuzione a una persona determinata della somma coperta dall'assicurazione (art. 1920, secondo comma). Con le medesime forme la designazione può revocarsi; ma solo ad opera dello stipulante, non ad opera dei suoi eredi e sempreché, verificatosi l'evento, il beneficiario non abbia dichiarato di volere profittare del beneficio (art. 1921 del c.c., primo comma). E poiché il beneficio, nelle assicurazioni per causa di morte, implica prestazione da farsi al terzo dopo il decesso dello stipulante, resta inteso che è applicabile anche l'art. 1412 del c.c., primo comma. Il beneficiario decade dal beneficio se attenta alla vita dell'assicurato (art. 1922 del c.c., primo comma): nel caso di irrevocabilità la designazione a titolo gratuito può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (art. 1922, secondo comma).

Massime relative all'art. 1921 Codice Civile

Cass. civ. n. 11421/2021

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.

Cass. civ. n. 26606/2016

Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1921 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
martedì 31/10/2023
“Spett.le Uff.legale Brocardi.
Vi espongo sinteticamente il mio caso;
Mia zia materna nell'anno 2013 mi donava una polizza vita.Il funzionario di banca dell' epoca ci suggeriva di perfezionare la donazione con richiesta di accettazione del beneficio,e cioè con firma di accettazione, che a suo dire "blindava" il beneficiario.E così facemmo. Nello scorso anno, in ottobre, mia zia venne a mancare. Qualche mese dopo, in gennaio di quest'anno, mi presentavo nella stessa banca, e come nipote ed erede, chiedevo la liquidazione della polizza vita in oggetto. Dopo varie consultazioni tra il funzionario ed il direttore, mi venne detto, che la zia aveva già provveduto ad incassare la polizza in oggetto. Rimasi molto stupito della risposta, perché a questo punto o aveva sbagliato qualcosa il primo funzionario all'atto della stipula, o stava sbagliando il secondo. Spett.Studio, questo è il problema Ringrazio fin d'ora, e in fiducia attendo un V.S riscontro.”
Consulenza legale i 07/11/2023
Ciò che si è verificato ha un suo fondamento giuridico, dovendosi le perplessità manifestate nel quesito ricondurre più che altro ad una informazione non del tutto completa fornita dal funzionario della banca al momento della stipula della polizza.
Norme di riferimento per chiarire la situazione sono sia le norme dettate in tema di contatto a favore di terzo (artt. 1411 e ss. c.c.) che quella dettate in tema di assicurazione sulla vita (artt. 1919 e ss. c.c.).
Dispone il secondo comma dell’art. 1411 del c.c. che il terzo (ossia il beneficiario) acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione, la quale può essere revocata o modificata dallo stesso stipulante finchè il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare (dichiarazione che va resa anche in confronto del promittente).
Questa norma, in effetti, sembrerebbe confermare quanto era stato prospettato dal consulente bancario in sede di stipula della polizza.

La stessa, tuttavia, deve essere coordinata sia con il successivo art. 1412 del c.c. che con le norme specificamente dettate dal codice in tema di contratto di assicurazione sulla vita.
In particolare, l’art. 1412 c.c., sempre in tema di contratto a favore di terzo in generale, nel fare riferimento alla particolare ipotesi in cui la prestazione debba essere eseguita al terzo dopo la morte dello stipulante, dispone espressamente che lo stipulante può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e sebbene il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, prevedendo quale sola eccezione l’ipotesi in cui lo stesso stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
Il medesimo principio si ritrova confermato al successivo art. 1921 c.c., dalla cui lettura emerge che la revoca non è più consentita dopo il verificarsi dell’evento morte e se il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Da ciò se ne deve trarre il principio (già espresso, come si è visto all’art. 1412 c.c.) secondo cui finchè non interviene l’evento morte (ossia l’evento a cui è legata la prestazione in favore del beneficiario), lo stipulante può in qualunque momento revocare il beneficio, malgrado il terzo abbia già manifestato la volontà di volerne profittare, anche in confronto del promittente.

L’adesione del terzo, dunque, vale a rendere il beneficio irrevocabile solo alle seguenti condizioni:
a) se l’evento (morte) a cui è legata la prestazione si sia già verificato;
b) se il contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca (in tale ultima ipotesi tanto la dichiarazione del terzo di voler profittare del beneficio quanto la rinuncia del contraente devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore).

Non può non rilevarsi che solo la rinuncia al potere di revoca può avere l’effetto di cristallizzare nel tempo il diritto del beneficiario e di neutralizzare ogni altra disposizione dal parte del contraente, stabilizzando l’attribuzione del beneficio in capo alla persona beneficiata.
A tale riguardo va osservato che, secondo la dottrina maggioritaria, tale rinuncia consiste in un atto unilaterale inter vivos recettizio nei confronti del promittente, mentre è minoritaria la tesi che lo identifica in un negozio bilaterale tra stipulante e terzo, esterno al contratto a favore di terzo e che si pone in deroga ai patti successori.

C. C. chiede
lunedì 20/06/2022 - Puglia
“Mio padre nel 2008 sottoscrive presso un istituto di credito dove era correntista, due polizze vita di egual valore con una compagnia assicurativa ed in seguito effettua dei versamenti aggiuntivi di egual valore in entrambe. In una contraente mio padre, io assicurata e come beneficiari gli eredi legittimi o testamentari; nell’altra contraente mio padre, mia sorella assicurata e come beneficiari eredi legittimi o testamentari.
La polizza fu costruita in questo modo perché il collocatore ci disse che nostro padre avendo compiuto già gli 80 anni non poteva essere l’assicurato e dunque ci invitò a firmare come assicurate dicendoci infine che: “tanto siete tra di voi” e che alla morte di nostro padre avremmo potuto riscattarla.
Mio padre viene a mancare nel 2021 e non c’è testamento. Richiediamo pertanto presso la stessa filiale in cui nostro padre sottoscrisse le polizze il riscatto delle stesse. Dopo qualche giorno ci convocarono dicendoci che la compagnia assicurativa aveva risposto che non era possibile effettuare il riscatto perché non eravamo noi le beneficiarie e ci invita a rivolgerci direttamente alla compagnia assicurativa tirandosene fuori.
Ci rivolgiamo quindi alla compagnia assicurativa per iscritto attraverso PEC richiedendone il riscatto, inizialmente non risponde in merito al riscatto ma ci invia la documentazione per il cambio di contraenza.
Una volta effettuato il cambio di contraenza ci risponde: “Il nuovo contraente subentra nei diritti e negli oneri derivanti dal contratto fatta eccezione per la facoltà di modificare i beneficiari designati (art. 1921 C.C.) e di richiedere il riscatto della prestazione (qualora previsto dalle condizioni di assicurazione) facoltà che potranno essere esercitate solo con l’assenso scritto dei beneficiari designati se univocamente identificabili.
Nello specifico caso i beneficiari delle polizze non sono identificabili univocamente pertanto non è possibile procedere al riscatto su richiesta del contraente subentrante.”
Vi chiediamo:
1) se effettivamente le cose stanno in questo modo;
2) se fosse altrimenti possibile esercitare le opzioni di rendita come previste nella Scheda Sintetica al Paragrafo 3, lettera C), dal n° 8 della Sezione B della Nota Informativa e dall’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione delle polizze in oggetto (contenute nel fascicolo informativo/contratto di assicurazione sulla vita in allegato alla presente).
Abbiamo la possibilità di recuperare queste somme in qualche modo?
Distinti saluti.”
Consulenza legale i 13/07/2022
Per riscontrare il quesito risulta opportuno chiarire preliminarmente i concetti di “contraente”, “assicurato” e “beneficiario” nel contratto di assicurazione sulla vita.
L’art. 1919 del c.c. prevede che il contratto di assicurazione può essere stipulato “sulla vita propria o di quella di un terzo”. Nel caso di contratto di assicurazione sulla vita propria il contraente - ossia il soggetto che stipula il contratto con l’assicuratore - coincide con l’assicurato - ossia il soggetto la cui morte determina il pagamento della somma assicurata; nel caso in assicurazione stipulata sulla vita di un terzo, il contraente e l’assicurato sono due soggetti distinti.
Il beneficiario è il soggetto che ha diritto al pagamento della somma assicurata nel caso in cui si verifichi la morta della persona sulla cui vita è stato stipulato il contratto.
Nel caso di specie le due polizze vita erano state originariamente stipulate dal padre sulla vita di ciascuna delle due figlie, a beneficio degli eredi di ciascuna delle due figlie (testamentari o legittimi di cui alle disposizioni da art. 565 del c.c. a art. 586 del c.c.).
Di conseguenza, secondo i contratti di assicurazione sottoscritti, l’evento al verificarsi del quale dovrebbe essere effettuato il pagamento della somma assicurata ai beneficiari è rappresentato dalla morte di una delle due assicurate.
A seguito della morte del Contraente (padre), nel caso di specie, figlie ciascuna figlia è subentrata nella posizione di quest’ultimo, assumendo la parte di contraente di ciascuna delle polizze. A seguito del subentro, le contraenti delle due polizze risulteranno essere anche i soggetti assicurati, mentre i beneficiari risulteranno essere sempre gli eredi di queste ultime.
Chiarito ciò, possiamo indagare sulla correttezza di quanto comunicato alle nuove Contraenti dalla compagnia assicuratrice.
In primo luogo, è necessario sottolineare l’esattezza di quanto affermato dagli assicuratori in merito alla mancata possibilità per le subentranti di modificare i soggetti designati quali beneficiari della polizza. L’art. 1921 del c.c., infatti, nell’affermare che la designazione dei beneficiari è revocabile dal Contraente, dispone che la stessa non può essere effettuata dagli eredi di quest’ultimo (nel caso di specie le due figlie che subentrano nella posizione del defunto contraente).
In secondo luogo, l’articolo 22 delle Condizioni dell’Assicurazione (paf. 45 del Contratto trasmesso dalle Clienti) stabilisce - tra l’altro - in modo molto chiaro che a seguito della morte del Contraente, le operazioni di riscatto della polizza devono avvenire con il consenso scritto dei Beneficiari della polizza.
Nel caso di specie i beneficiari del contratto di assicurazione sono determinati genericamente come "gli eredi del contraente".
In punto di identificazione degli eredi dell’assicurato quali soggetti beneficiari della polizza sulla vita, un consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Tribunale di Pavia con Sentenza del 15 febbraio 2019) afferma che “... tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la identificazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all’eredità…”.
Attenendosi al dato testuale della citata sentenza, si potrebbe ben sostenere che l'identificazione univoca dei beneficiari delle polizze, nel caso di specie, sarà possibile al momento della morte delle Contraenti subentranti. Solo in tale momento, infatti, potrebbero essere esattamente individuati i soggetti chiamati all’eredità. Di conseguenza, le polizze sottoscritte dalle nuove Contraenti non sarebbero attualmente riscattabili dal momento che non risultano individuabili i soggetti beneficiari di cui si necessita ottenere il consenso ai sensi dell’articolo 22 lett. b) delle Condizioni dell’Assicurazione.
Se si ammette - sulla base di tale ragionamento - l’impossibilità, da parte delle nuove contraenti, di procedere al riscatto delle polizze in discorso, resta solo da interrogarsi sulla possibilità di esercitare le opzioni di rendita come previste nella Scheda Sintetica al Paragrafo 3, lettera C), dal n° 8 della Sezione B della Nota Informativa e dall’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
Ebbene, tale disposizione prevede la facoltà del Contraente di esercitare l’opzione di rendita in alternativa al riscatto della polizza e, pertanto, presuppone che il contraente sia legittimato a riscattare la polizza.
Pertanto, partendo dall’assunto che le subentranti Contraenti non hanno la facoltà di riscattare la polizza, dovrebbe ritenersi l’impossibilità per le medesime di esercitare l’opzione di rendita.
In ogni caso, questo iter logico, su cui si potrebbe basare la linea difensiva della Compagnia Assicurativa, non risulta del tutto inattaccabile, dal momento che non è strettamente ancorato ad un dato normativo, ma si basa su assunti giurisprudenziali.
Contrariamente, infatti, potrebbe sostenersi che i soggetti beneficiari delle polizze sono identificabili nei soggetti che sarebbero chiamati all’eredità nel momento in cui l’evento morte di ciascuna delle contraenti si verificasse attualmente. Utilizzando questa chiave di lettura, le polizze potrebbero essere riscattate ottenendo il consenso dei soggetti in tal modo individuati.
In conclusione, la Cliente potrebbe optare per inviare una comunicazione alla Campagna Assicurativa in cui si sostiene quanto appena esposto.
Qualora la Cliente avesse bisogno nel nostro supporto per la preparazione e l’invio della comunicazione, siamo disponibili a formulare apposito preventivo.

MAURIZIO P. chiede
giovedì 18/02/2021 - Basilicata
“Mio zio, vedovo senza figli, stipula una polizza vita con beneficiari dopo morte "eredi legittimi o testamentari" che, in assenza di testamento comprendeva me, mia sorella e una cugina. Successivamente lo zio modifica i beneficiari, nominando solo me e mia sorella. La nomina viene fatta per iscritto, indirizzata all'Assicurazione, con espressa rinuncia al potere di revoca. Qualche giorno dopo, io e mia sorella accettiamo il beneficio e lo comunichiamo per iscritto soltanto all'Assicurazione ma non anche a mio zio.
Circa due mesi dopo, lo zio comunica all'Assicurazione di voler annullare la predetta nomina ma l'assicurazione non accoglie la richiesta perché aveva già ricevuto per iscritto sia la nomina irrevocabile che l'accettazione del beneficio.
Dopo la morte di mio zio la compagnia liquida a me e mia sorella il capitale assicurato. Mia cugina e la badante di mio zio, nominate nel frattempo eredi universali, ricorrono in giudizio rivendicando quelle somme, richiamando il 2° comma dell'art. 1921 c.c. ..."se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto finché il beneficiario non ha dichiarato al contraente l'accettazione del beneficio".
La mia domanda: è possibile che in assenza dell' accettazione scritta del beneficio indirizzata allo zio, ma comunque dopo la ricezione della stessa da parte dell'assicurazione, questi poteva ancora revocare la nostra nomina?”
Consulenza legale i 24/02/2021
L’art. 1920 del c.c. dispone che nell’assicurazione a favore di un terzo la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione ovvero successivamente alla sua stipula con dichiarazione scritta.
Il secondo comma del successivo art. 1921 c.c., invece, disciplina il caso in cui il contraente dichiari per iscritto di voler rinunziare al potere di revoca (al fine di rendere irrevocabile la designazione), disponendo che detta rinuncia deve essere comunicata per iscritto all’assicuratore.

Nel caso di specie, lo zio contraente ha in un primo momento individuato quali beneficiari della polizza i suoi eredi legittimi o testamentari, nomina che deve ritenersi perfettamente valida ed efficace in quanto il primo comma dell’art. 1920 c.c., ispirandosi al principio del favor tertii, dispone espressamente che il beneficiario può anche essere determinato solo genericamente.
Non occorre, infatti, che il terzo sia immediatamente identificabile al momento della designazione, essendo sufficiente che possa essere individuato per relationem. in base alle indicazioni contrattuali, quando, verificatosi l’evento assicurato, il suo diritto divenga attuale.

Solo in un momento successivo alla stipula del contratto, ma prima di aver rinunziato al potere di revoca (e prima della verificazione dell’evento assicurato), lo zio contraente modifica la designazione generica dei beneficiari, nominando specificamente quali terzi beneficiari soltanto due delle nipoti (escludendo dunque la terza), manifestando nel contempo la volontà di rinunziare al suo potere di revoca.
Sia per la nomina che per la manifestazione della volontà di rinunziare al potere di revoca il contraente ha utilizzato correttamente la forma scritta, inviando il documento alla compagnia di assicurazione.
Fin qui, dunque, lo zio contraente ha adempiuto in tutto a quanto disposto dalle norme sopra citate, in quanto ha utilizzato la forma scritta ed il documento contenente sia la designazione dei nuovi beneficiari che la rinuncia al potere di revoca è stato portato a conoscenza dell’assicurazione, sebbene si affermi che tale designazione non abbia natura recettizia, costituendo la comunicazione soltanto requisito di efficacia e non di validità del negozio giuridico che vi sta alla base.

A questo punto, per la nuova nomina trova applicazione il secondo comma dell’art. 1920 c.c., il quale dispone che il terzo (ossia le due sorelle) acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione per effetto della sola designazione; come può notarsi, dunque, affinché il terzo possa far proprio il beneficio non è richiesto alcun atto di accettazione espressa.
Costituisce opinione pacifica, infatti, quella secondo cui la designazione ha natura giuridica di negozio unilaterale, in quanto la sua validità prescinde sia dal consenso o dall’adesione dell’assicuratore che dalla dichiarazione del terzo di volerne profittare (così Cass. n. 4833/1978).

L’art. 1921 c.c. disciplina specificatamente la revoca del beneficio da parte del contraente, ribadendo al primo comma quella che in buona sostanza è la regola generale dettata dall’art. 1412 del c.c., secondo cui in tutti i contratti a favore di terzo, in cui la prestazione deve essere eseguita dopo la morte dello stipulante, è consentito al contraente di revocare in ogni momento la designazione del beneficiario (il diritto del terzo, infatti, può considerarsi sottoposto alla condizione risolutiva della revoca del beneficio).
In due soli casi la designazione del beneficiario diventa irrevocabile, ovvero:
  1. nell’ipotesi in cui il terzo, dopo il verificarsi dell’evento, manifesti la volontà di aderire alla stipulazione fatta in suo favore;
  2. qualora il contraente dichiari per iscritto di rinunciare al potere di revoca.

Ebbene, in questa seconda ipotesi (che poi è quella verificatasi nel caso in esame), lo stesso secondo comma dell’art. 1921 c.c. dispone, in effetti, che l’irrevocabilità diventa definitiva soltanto nel momento in cui il terzo dichiara al contraente di volerne profittare, ma nulla dice circa le forme attraverso cui tale dichiarazione deve giungere nella sfera di conoscibilità del contraente.
La stessa cosa non può dirsi, invece, per le modalità attraverso cui la rinuncia al potere di revoca e la dichiarazione del beneficiario di voler far proprio il beneficio devono giungere a conoscenza dell’assicurazione, in quanto l’ultima parte di quella stessa norma dispone che tanto la dichiarazione del terzo di voler profittare del beneficio quanto la rinuncia del contraente devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

In realtà sia la dottrina che la giurisprudenza (App. Bologna 30.04.1965; Trib. Bologna 17.03.1964) sono dell’idea che tale comunicazione non possa valere ad attribuire carattere recettizio alla dichiarazione di rinuncia al potere di revoca e che la stessa sia pertanto efficace a prescindere dalla comunicazione all’assicuratore.
L’effetto della mancata comunicazione all’assicuratore non potrebbe essere altro che quello di rendere la rinuncia inefficace nei confronti dello stesso assicuratore, il quale rimarrebbe liberato da ogni obbligazione nell’ipotesi in cui dovesse pagare la somma all’eventuale nuovo beneficiario.

Da ciò se ne deve dedurre che corretta è stata la scelta dell’assicurazione di effettuare il pagamento in favore delle due sorelle designate in occasione della dichiarazione di rinunzia alla facoltà di revoca, avendo la medesima assicurazione ricevuto non soltanto la rinuncia del contraente, ma anche la dichiarazione delle beneficiarie di voler profittare del beneficio, dichiarazione per la quale vale la presunzione di conoscibilità da parte del contraente, non avendo il legislatore previsto, come prima accennato, alcuna forma precisa al riguardo.

Peraltro, a sostegno della posizione delle beneficiarie e della correttezza del pagamento effettuato dall’assicurazione, si ritiene possa essere utile richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza con riferimento all’accettazione del terzo nella fattispecie generale del contratto a favore di terzo (art. 1411 del c.c.), ossia che la stessa può anche essere manifestata per facta concludentia, non essendo il terzo parte né in senso formale né in senso sostanziale del rapporto contrattuale e dovendo limitarsi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante (così Cass. civ. Sez. I sent. N. 1136 del 04.02.1988).

Il fatto che della volontà di far proprio il beneficio le beneficiarie ne abbiano dato formale comunicazione all’assicurazione nonché l’aver il contraente appreso di tale manifestazione di volontà nel momento stesso in cui si è recato presso l’assicurazione per revocare l’ultima nomina, si ritiene che siano elementi più che sufficienti per poter dire che il contraente sia stato reso edotto della già intervenuta accettazione da parte delle beneficiarie, che aveva nel frattempo reso irrevocabile la sua precedente designazione.


Elisabetta M. chiede
giovedì 07/02/2019 - Lombardia
“Buongiorno. Inoltro la questione:
A e B sono una coppia senza figli. Loro eredi sono in entrambi i casi i nipoti.
A ha stipulato un'assicurazione sulla vita rendendo beneficiario, in caso di morte, il marito B.
B pre-muore ad A.
A non muta il nome del beneficiario dell'Assicurazione dopo la morte del marito, che rimane beneficiario della polizza.
Quando avviene il decesso di A, i nipoti di B possono riscuotere la polizza o devono dividerla con i nipoti di A?”
Consulenza legale i 15/02/2019
Il quesito tratta di una polizza vita mista, che rappresenta sia una copertura danni e rischi che una sorta di fondo previdenziale.
La sua particolarità, infatti, sta nel coprire contemporaneamente sia il caso vita (rendita certa quando l’assicurato è vivo allo scadere del contratto), sia il caso morte (rendita certa quando l’assicurata decede).
Una parte del premio versato è destinata al pagamento dell’assicurazione vita, l’altra quota coprirà invece eventuali garanzie complementari, quali infortuni, invalidità e malattie. È però solo il capitale maturato attraverso la polizza vita quello che verrà liquidato alla conclusione del contratto assicurativo.

Ciò precisato, la polizza in oggetto è stata stipulata a scadenza – nel 2024 - con versamento immediato ed iniziale dell’intero capitale, a beneficio di un soggetto predeterminato, ovvero il marito dell’assicurata; al contempo, è stato pattuito che, qualora invece l’assicurata sia ancora in vita al momento dello scadere della polizza, sarà la medesima a poter riscattare il capitale versato all’inizio.
Dal quesito si comprende come sia un po' confuso il funzionamento di una polizza vita.

Ora, la particolarità nel caso di specie sta proprio nel fatto che il beneficiario, B, è il marito della contraente e non un terzo estraneo.
Se è vero dunque che al momento della morte di B i suoi diritti di credito, compreso il diritto di incassare la somma liquidata per effetto della polizza, si trasmettono agli eredi, è altrettanto vero che per capire chi beneficerà, da ultimo, del denaro occorre stabilire chi sono gli eredi di B.

Nel quesito pare darsi per scontato che gli eredi dei due coniugi A e B siano i rispettivi nipoti. Non va dimenticato, però, che – in difetto di testamento – valgono le regole della successione legittima in base alle quali, in mancanza di discendenti (figli), ascendenti (genitori), fratelli o sorelle l’eredità si devolve per intero al coniuge (art. 583 c.c.).
Tornando al caso in esame, dunque, alla morte di B, essendo il coniuge A ancora in vita, quest’ultimo aveva diritto all’intera eredità, compresa la polizza di cui si discute.
Di conseguenza, la somma di denaro di cui avrebbe dovuto beneficiare B spettava tutta di diritto alla moglie A: essendo però quest’ultima successivamente venuta a mancare, sono subentrati nel diritto di lei (questa volta sì) i nipoti, quali unici eredi (il quesito non lo specifica, ma si dà per scontato che si tratti di eredi entro il sesto grado: com’è noto, infatti, oltre il sesto grado la successione non prosegue).

Purtroppo, in conclusione, i nipoti di B sono del tutto esclusi dalla successione di A, dal momento che essi non sono parenti di quest’ultima ma solamente affini (gli affini sono i parenti dell’altro coniuge).
La risposta al quesito, dunque, è che avranno diritto alla somma liquidata per effetto della polizza i soli nipoti di A, in parti uguali.

Per completezza, trattandosi di un caso un po’ particolare (assicurato e beneficiario, infatti, si riuniscono, con la morte di B, nella medesima persona prima della scadenza della polizza) si consiglia di leggere attentamente le condizioni assicurative ed interpellare in merito l’assicuratore.

Vitantonio C. chiede
martedì 29/01/2019 - Puglia
“In data 21 maggio 2018 la contraente di una polizza assicurativa 'B. S. T." stipulata a febbraio 2016, muore. La beneficiaria si attiva con la Compagnia per richiedere la liquidazione per avvenuto sinistro. La beneficiaria adempie a quanto richiesto dalla Compagnia ed in data 03 luglio 2018 ottiene la liquidazione mediante bonifico. In data 10 luglio la Compagnia richiede la restituzione perché si era accorta che era stato modificato il beneficiario. La beneficiaria il 17 luglio restituisce quanto richiesto, chiedendo nel contempo di poter prendere visione degli atti relativi alla variazione. Dai documenti risultava che la contraente, nel modulo di variazione presentato alla Compagnia il 30 gennaio 2017, aveva omesso il grado di parentela del nuovo beneficiario e che la Compagnia, in data 15 febbraio 2017 ne richiedeva la riformulazione su di un nuovo modulo. Questa riformulazione non è mai avvenuta.
Alla luce di quanto sopra, la beneficiaria può chiedere la restituzione della somma? Può farlo, in particolare, in base all'art. 1921 del C.C. in quanto la beneficiaria ha voluto approfittare del beneficio dopo che si è verificato l'evento?”
Consulenza legale i 12/02/2019
Dalle informazioni fornite in merito allo svolgimento dei fatti ed alle tempistiche si ritiene che non sia corretto ricondurre la fattispecie all’ipotesi di cui all’art. 1921 del c.c. relativo alla revoca della designazione del beneficiario nelle polizze vita.
Quest’ultima norma disciplina, infatti, i casi in cui la revoca è possibile e stabilisce molto chiaramente che quando il beneficiario ha ormai “dichiarato di voler profittare” del beneficio – ovvero, in buona sostanza, comunica formalmente all’assicuratore (così come è avvenuto nel caso in esame) di voler accettare la designazione a suo favore e la liquidazione della somma – non è più possibile revocare la designazione.

Nel caso al nostro esame, tuttavia, la revoca sarebbe intervenuta, da parte della contraente, prima dell’evento (morte) e prima dell’accettazione e dell’incasso della somma da parte della beneficiaria.
La norma blocca, in definitiva, ogni possibilità di revoca che intervenga in un momento successivo a quando il terzo beneficiario abbia già accettato la stipula a suo favore; tuttavia, nel caso in esame, la contraente pare, al contrario, aver revocato la sua designazione prima dell’intervenuta accettazione della beneficiaria, che è peraltro venuta formalmente a conoscenza del beneficio a suo favore (e dunque non può che aver accettato) solo dopo l’intervenuta modifica del contratto.

Si ritiene, in ogni caso, che il condizionale sia d’obbligo, poiché, ad avviso di chi scrive, potrebbe esserci margine per contestare la validità dell’intervenuta revoca e ciò proprio sulla base delle considerazioni svolte da chi ha posto il quesito.

Va doverosamente premesso che la legge (art. 1920 c.c. sulle modalità/forme di designazione del beneficiario) precisa che “La designazione (…) è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente”: pertanto, il fatto che nel modulo assicurativo fossero indicati il nome ed il cognome del nuovo beneficiario anche se non il grado di parentela, non renderebbe, in teoria, in base alla legge in generale, invalida e/o incompleta solo per questo la designazione.
Il punto, però, è un altro: parrebbe, dalla comunicazione inviata dalla Compagnia alla contraente defunta, che la compilazione corretta del modulo fosse necessaria al perfezionamento della pratica interna, tanto che – con la medesima comunicazione – è stato inoltrato un nuovo modulo dall’Assicurazione con raccomandazione di compilazione – questa volta - completa.

Ciò induce a ritenere, anche sulla base del tenore letterale della missiva (“…tuttavia, per poter procedere, abbiamo bisogno di…La invitiamo, quindi, a riformulare la sua richiesta di variazione e, a tal fine, alleghiamo alla presente il modulo da compilare in ogni sua parte….”) che il primo modulo non sia stato neppure preso in considerazione dall’Assicurazione e che quest’ultima attendesse, prima di procedere con la pratica e quindi di ritenere avvenuta correttamente la revoca, che la contraente inoltrasse il nuovo modulo completo di tutti i dati richiesti (modulo che non è mai stato compilato e/o spedito).

Alla luce di quanto sopra sarebbe stato, quindi, forse più opportuno attendere a restituire la somma incassata e far presente alla Compagnia assicurativa l’illegittimità della richiesta poiché la revoca non è stata effettuata con le forme prescritte, come dimostra la corrispondenza tra la contraente e la Compagnia stessa. In ogni caso, sarà comunque possibile rivolgersi ad un legale che tenti il recupero della somma liquidata sulla base delle considerazioni svolte.

Per correttezza va altresì detto, tuttavia, che non è possibile formulare una previsione di fondatezza della domanda in questione né quindi ipotizzare una percentuale in termini di chances di ottenere indietro i soldi, perché purtroppo sul punto non esiste giurisprudenza.


Carlo I. chiede
giovedì 16/03/2017 - Molise
“in data 28/12/2012 mio padre sottoscrive una polizza Generali Valore e Valute con le Assicurazioni Generali SPA. Contraente mio padre, io assicurato, beneficiari in caso vita l'assicurato (io) in caso di morte gli eredi testamentari dell'assicurato o in mancanza di testamento gli eredi legittimi. Scadenza polizza 28/12/2022.
Mio padre viene a mancare il 07/02/2015, non c'è testamento, nostra madre fa rinuncia, succediamo io ed i miei 2 fratelli (loro hanno polizza uguale).
nel 2016 dopo la chiusura della successione chiediamo il riscatto della polizza in quanto avendo versato più del numero minimo di premi ed avendo superato la durata minima del contratto era possibile farlo. La Compagnia ci chiede per questo testualmente: "abbiamo necessità di ricevere :- Dichiarazione di assenso beneficiari morte (gli eredi testamentari/legittimi dell'ASSICURATO) : Il sig. xxx deve inoltre dichiarare, in carta semplice, chi sono i suoi EREDI. E' sposato ? Ha figli ? In caso affermativo CI SERVE ASSENSO anche di queste persone ; se tra queste persone vi fossero minori serve decreto del giudice"
ed in seguito a ns. richiesta di chiarimenti in quanto ci sembrava assurdo che i beneficiari eventuali mortis causa avessero un diritto se noi assicurati siamo in vita, ci rispondono con il testo seguente citato: ": Buongiorno, il riferimento normativo è l'art. 1921 c.c. ("La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente"). Infatti, a seguito della morte del contraente, il beneficio diviene irrevocabile e il nuovo contraente delle polizze, non può pertanto modificare i beneficiari designati dall' originario contraente.
L'irrevocabilità del beneficio infatti impedisce al nuovo contraente di esercitare qualsiasi operazione sulla polizza che possa in qualche modo ledere i diritti dei beneficiari designati (ad esempio: riscatti, prestiti, modifiche della designazione di beneficio). Affinché il nuovo contraente possa assumere la piena titolarità della suddetta polizza sarà necessario che tutti i beneficiari di polizza (caso vita e caso morte) diano per iscritto il loro assenso, rinunciando espressamente all'irrevocabilità del beneficio stipulato in loro favore, consapevoli che il nuovo contraente potrà privarli, in tutto o in parte, di tale beneficio. In caso contrario la polizza rimarrà in vigore fino alla naturale scadenza e il beneficiario caso vita potrà richiederne la prestazione (fatto salvo che nel frattempo si verifichi la morte dell'assicurato: in tal caso saranno i beneficiari caso vita ad avvantaggiarsi del diritto irrevocabile loro lasciato dal Contraente."

Vi chiedo gentilmente se potete aiutarmi a capire come muovermi. Cordiali saluti”
Consulenza legale i 23/03/2017
Sebbene non sia stata visionata la documentazione, si può legittimamente ritenere che Suo padre abbia stipulato una assicurazione sulla vita di tipo cosiddetto misto.

Anzitutto l' 1882 c.c. definisce l'assicurazione come quel contratto col quale "l'assicuratore verso la corresponsione di un premio si obbliga [omissis] a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento della vita umana".
L'assicurazione sulla vita può essere diretta a trasferire il rischio della morte, nel qual caso l'assicuratore si obbliga a pagare un capitale oppure una rendita al beneficiario in caso di premorienza dell'assicurato.
Può essere anche diretta a trasferire il rischio vita, ed è il caso in cui l'assicuratore sarà tenuto al versamento del capitale/rendita in favore del beneficiario alla scadenza del termine contrattuale.
Si parla invece di assicurazione sulla vita cosiddetta mista se prevede il pagamento del capitale, in favore del beneficiario, alla scadenza del termine contrattuale ovvero in caso di premorienza dell'assicurato.
E' possibile stipulare una polizza sulla propria vita a favore di un terzo, oppure una assicurazione sulla vita di un terzo.

Stando a quanto affermato nel quesito, sembrerebbe che Suo padre abbia stipulato una polizza sulla vita non volto a coprire il rischio della sua stessa morte, ma volta a coprire il rischio della morte del figlio (l'assicurato).
Si parla appunto in questi casi di assicurazione sulla vita di un terzo, contratto per il quale l' 1919 c.c. al 2° comma prevede l'invalidità dello stesso in mancanza del consenso per iscritto del terzo.

Al decesso del contraente, diverso dall'assicurato, la contraenza della polizza passa ai suoi eredi, che succedono nel contratto.
Gli eredi del contraente all'unanimità possono decidere di (1) nominare un nuovo contraente, (2) riscattare la polizza, oppure (3) lasciare che la polizza giunga a scadenza.

Il diritto di riscatto è una vera e propria modifica contrattuale, un'estinzione appunto, e quindi l'unico legittimato ad operarla è il contraente, ovvero, in caso sia morto, i suoi successori.

Tuttavia alla morte del contraente, il diritto dei beneficiari tutti (caso vita e caso morte) si cristallizza, per espressa disposizione normativa opportunamente richiamata dalla compagnia assicurativa.
L' 1921 c.c. stabilisce infatti che solo il contraente può revocare il beneficio che ha attribuito con la sottoscrizione della polizza e che "la revoca non può tuttavia farsi dagli eredi del contraente".
La norma è volta a tutelare la volontà contrattuale espressa da Suo padre al momento della stipula dell'assicurazione.

Dal momento che il riscatto della polizza implica necessariamente una revoca del beneficio, la compagnia assicurativa non può consentirvela a meno che i beneficiari non rinuncino al diritto che hanno ottenuto con la sottoscrizione della polizza e che si è cristallizzato in base alla normativa già richiamata.
Se però i beneficiari caso morte sono "gli eredi" dell'assicurato, chiaramente il riscatto non è possibile in quanto non sono identificabili e potrebbero essere identificati solo in caso di morte dell'assicurato, momento dopo il quale si apre la successione.
Gli eredi dell'assicurato, infatti, acquisiscono tale status solo dopo il decesso dell'assicurato.

Stando così le cose, purtroppo ha ragione la compagnia assicurativa: l'unica soluzione, salvo che il contratto non ne preveda espressamente altre, è attendere la naturale scadenza della polizza.

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