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Articolo 1890 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Assicurazione in nome altrui

Dispositivo dell'art. 1890 Codice Civile

Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui [1891] senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro(1).

Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa [1891; 14 l. ass.; 11 l. camb.].

Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica(2).

Note

(1) La norma disciplina l'ipotesi in cui l'assicurazione è stipulata a favore di un terzo, il beneficiario, ma da parte di chi non ne ha il potere, cioè di un falsus procurator (v. 1398 c.c.). La ratifica dopo che il sinistro si è verificato costituisce una rilevante deroga alla disciplina dettata in via generale (1398, 1399 c.c.) e fa anche venire meno l'alea del contratto per l'assicurato.
(2) Tale previsione, come quella del comma precedente, deroga alla disciplina prevista in via generale per il caso di rappresentanza senza potere che stabilisce che il falsus procurator non è obbligato nei confronti della controparte ma può essere solo ritenuto responsabile dei danni che la falsa stipula arreca a questi (1398 c.c.).

Ratio Legis

Mentre la possibilità di ratifica dopo la conclusione del contratto costituisce applicazione dei principi previsti in via generale in tema di rappresentanza, le rimanenti regole dettate dalla norma configurano eccezioni a tale disciplina (v. 1398, 1399 c.c.) e si spiegano in base ad una tendenza di favore per l'assicuratore, che vuole che non sia pregiudicato dalla mancanza di rappresentanza del contraente.

Spiegazione dell'art. 1890 Codice Civile

Vecchio e nuovo codice

Il vecchio codice stabiliva in un unico articolo (art. 434) quali cause di sinistro si intendessero coperte dall'assicurazione (caso fortuito e forza maggiore) e quali invece non fossero coperte fatto o colpa dell'assicurato o dei suoi agenti, committenti o commissionari; vizio proprio della cosa non denunciato, e salvo convenzione contraria, rischi di guerra o sollevazioni popolari, oltre al rinvio all'art. 450 per duello, suicidio, crimine alla vita II nuovo codice invece con l’ art. 1900, in tema di norme generali del contratto di assicurazione, si occupa soltanto dei sinistri cagionati da dolo o colpa dell'assicurato o dei dipendenti rinviando all' art. 1912 del c.c. per il terremoto, guerra insurrezione, tumulti popolari e all'art. 1927 del c.c. per il suicidio in tema di assicurazione sulla vita.

A parte la diversità sistematica dovuta alla scarsità delle norme generali sul contratto contenute nel codice del 1882, per la parte che l'art. 434 ha in comune con l’ art. 1900 del nuovo codice, le divergenze fondamentali tra il vecchio codice e il nuovo sono due :
a) II vecchio codice escludeva la responsabilità dell'assicuratore in caso di fatto (dolo) o colpa dell'assicurato (cfr. però l'ipotesi dell'articolo 445) senza chiarire il grado di questa e senza espressa ammissione di convenzione contraria per l'ipotesi di colpa. Il nuovo codice invece, oltre al dolo, esclude soltanto la colpa grave del contraente assicurato o beneficiario e ammette espressamente convenzione contraria per quanto riguarda quest'ultima. D'altro canto, sancisce la responsabilità dell'assicuratore quando l'assicurato ha provocato si volontariamente il sinistro, ma per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi co-muni dell'assicuratore.

b) Il vecchio codice escludeva la responsabilità dell'assicuratore quando il sinistro era provocato da dolo o colpa degli agenti, committenti o commissionari. Il nuovo codice sancisce invece espressamente la responsabilità dell'assicuratore anche per dolo o colpa grave di quelle persone che, più ampliamente e correttamente del vecchio codice, qualifica come le persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.


Onere di non provocare il rischio o delimitazionc di rischio

L'esclusione dell'obbligazione dell'assicuratore in caso di sinistro provocato da un diretto interessato al contratto (contraente, assicurato, beneficiario) dipende, secondo alcuni, dalla inosservanza di questi ad un onere, di non provocare il sinistro e per conseguenza dal difetto di un presupposto al diritto alla prestazione dell'assicuratore. Secondo altri, invece, si tratta di un rischio (rectius : di una causa di sinistro non assicurato). I1 problema ha scarso rilievo pratico, dato che secondo l'una o l'altra teoria la conseguenza e sempre la stessa : l'assicuratore non e obbligato alla sua prestazione.

Mette piuttosto conto di precisare quando una causa di sinistro sia coperta e quando non lo sia : quando cioè l'assicuratore sia o meno ob­bligato, con l'avvertenza che, posti i principi che ora indicheremo, resterà sempre la quaestio facti di determinare quando si sia verificato l'uno o l'altro caso e in caso di concorrenza di cause, a quale di esse vada effettivamente attribuito il sinistro (per la teoria di causalità cfr. la spiegazione dell’ art. 1895 del c.c.).


Rischi coperti da assicurazione

A) Sono coperti da assicurazione :

a) Gli eventi provocati da caso fortuito o da forza maggiore. Sono le ipotesi normali, espressamente previste dal vecchio codice e sulle quali — specie in relazione alla differenza tra caso fortuito e forza maggiore — si è già soffermata la dottrina. Tra queste rientra l'ipotesi di evento provocato da dolo o colpa o comunque fatto di terzi.

Tra queste rientra anche l'ipotesi di evento provocato da dolo o colpa anche grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (art. 1900), cioè : l'incapace di cui ha la sorveglianza (art. 2047 del c.c.) ; il minore non emancipato di cui è genitore, il tutelato di cui e tutore quando abiti con esso ; l'allievo o apprendista di cui e pre-cettore o maestro d'arte (art. 2048 del c.c.) ; i domestici di cui e padrone ; i commessi di cui e committente (art. 2049 del c.c.) ; il conducente dell'autoveicolo di cui è proprietario o usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054 del c.c.). In tali casi si tratta di dolo o colpa grave di un terzo in rapporto tale con l'interessato che per il principio qui sentit commodum sentire debet et incommodum genera in questi una responsabilità senza colpa reale (resp. oggettiva o per colpa presunta). L'art. 1900 in tema di assicurazione prescinde da questo rapporto di responsabilità si che considera a tutti gli effetti il dolo o la colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere come dolo o la colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere come dolo o colpa grave di un terzo.

Naturalmente vi è invece dolo o colpa dello stesso interessato, quando il fatto della persona di cui l'assicurato deve rispondere e provocato dal dolo o da colpa grave dell'assicurato stesso (ad es. incidente automobilistico provocato da autista senza patente posto al volante dallo stesso assicurato.2

b) Gli eventi provocati dall'interessato al contratto, cioè dal contra-ente, dall'assicurato, dal beneficiario, quando siano cagionati:
1) da colpa lieve o da colpa media. In questi gradi di colpa, oltre che nella colpa presunta, trova il suo quadro normale l'assicur. di responsabilità civile;
2) da colpa grave, purché ciò sia espressamente convenuto. La dottrina ritiene correntemente che, salvo convenzione contraria, l'assic. di responsabilità civile non si estenda al caso di colpa grave dell'assicurato. Le polizze anzi di solito la escludono più o meno chiaramente e dovranno invece essere molto caute nel comprenderlo, trattandosi di ramo nel quale, a differenza che negli altri, non agisce la remora di evitare un sinistro che colpisca direttamente la sfera economica dell'assicurato ;
3) da sua volontà, purché ciò avvenga per compiere un atto dettato da dovere di solidarietà umana (ad es. gettare in mare la merce assicurata per evitare il naufragio, abbattere l'edificio assicurato per circoscrivere l'incendio ecc.) ovvero per la tutela di un interesse comune all'interessato e all'assicuratore, ciò che accade precisamente nello svolgimento dell'onere di salvataggio di cui all’ [[1941cc).


Rischi esclusi

B) Sono quindi esclusi dall'assicurazione gli eventi provocati dall'interessato al contratto che abbia agito :
a) con colpa grave : quando la copertura di questa non venga espressamente convenuta nel contratto ;
b) con dolo: cioè con l’intenzione di provocare il sinistro, anche se non al diretto scopo di ottenere la prestazione dell’assicuratore. Tale intenzione però non costituisce dolo, quando il provocare il sinistro sia parso necessario per compiere un atto di dovere umanitario o negli interessi comuni all’assicuratore, come sopra evidenziato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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