Che cosa significa "Recesso"?
È l'atto con cui una parte si scioglie dal vincolo di un contratto. Si tratta di una facoltà che, per essere esercitata, deve essere concordata dalle parti o prevista dalla legge: si parla quindi propriamente di un diritto potestativo e non di una mera facoltà di rinunzia.
La facoltà di recedere può essere esercitata fino a che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, tranne nei contratti a esecuzione periodica o continuata (art. 1373 del c.c.).
A volte, è previsto che il recesso comporti il pagamento di un corrispettivo: la parte può riservarsi il diritto di recedere pagando una somma alla controparte (caparra penitenziale) oppure promettendo di pagarla (multa penitenziale).
La facoltà di recedere può essere esercitata fino a che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, tranne nei contratti a esecuzione periodica o continuata (art. 1373 del c.c.).
A volte, è previsto che il recesso comporti il pagamento di un corrispettivo: la parte può riservarsi il diritto di recedere pagando una somma alla controparte (caparra penitenziale) oppure promettendo di pagarla (multa penitenziale).