(massima n. 1)
Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo — cui si applica la disciplina della assicurazione sulla vita — il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario, ai sensi dell'art. 1920, terzo comma, c.c., non implica che il medesimo diritto va svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contemplate nel contratto, con la conseguenza che l'assicuratore, a norma dell'art. 1413 c.c., ben può opporre al beneficiario le eccezioni e le altre eventuali clausole limitative previste dal contratto.