Cass. civ. n. 31785/2025
In caso di affido esclusivo del figlio ad uno dei genitori, per ottenere il passaporto del minore non è necessario l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare, in quanto, ai sensi degli artt. 337-ter, comma 3, e 337-quater, comma 3, c.c., il rilascio del passaporto non rientra nell'ambito delle decisioni di maggior interesse per i figli, che, salva una diversa decisione del giudice, sono comunque riconducibili ad entrambi i genitori.
Cass. civ. n. 8369/2025
L'istanza di modifica del cognome di un minore, in caso di disaccordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni di cui agli artt. 316, secondo e terzo comma, e 337-ter, terzo comma, c.c. Il giudice è chiamato a valutare l'effettivo interesse del minore e a riconoscere la specifica rappresentanza ad acta ad uno dei genitori per presentare la domanda al Prefetto.
Cass. civ. n. 3539/2025
Nel giudizio di separazione il genitore è legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti in caso di condotte ostative da parte dell'altro genitore, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c.
Cass. civ. n. 3329/2025
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337 ter e 337 septies c.c., e non può essere regolato dalla disciplina dell'art. 443 c.c. prevista per le obbligazioni alimentari. La decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non costituisce, dunque, una modalità alternativa di adempimento che il genitore può scegliere unilateralmente, ma può essere al massimo un elemento da considerare ai fini della quantificazione dell'assegno.
Cass. civ. n. 2947/2025
Nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi.
Cass. civ. n. 2941/2025
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori.
Cass. civ. n. 1486/2025
L'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente - salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione - non può essere eccessivamente e ingiustificatamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa.
Cass. civ. n. 1324/2025
Negli accordi tra ex conviventi stipulati in occasione della cessazione della convivenza e finalizzati a disciplinare sia il mantenimento della prole sia questioni patrimoniali insorte nella coppia, la clausola relativa ad un'obbligazione pecuniaria assunta da una delle parti, deve essere interpretata tenendo conto dell'intero contesto contrattuale e della volontà delle parti, emergente dai criteri di interpretazione letterale, teleologica e sistematica, e può essere oggetto di risoluzione per inadempimento qualora sia collegata all'adempimento degli obblighi di mantenimento della prole.
Cass. civ. n. 32349/2024
La domanda di divisione della casa familiare in sede di separazione è giudicata sulla base dell'interesse dei figli minori. La Corte può rigettare tale domanda se riscontra il rischio di incrementare la conflittualità tra i genitori, preservando in tal modo un ambiente di vita stabile e sereno per i minori
Cass. civ. n. 31571/2024
In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell' interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell' interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. (Nel caso concreto, l'aver conferito al genitore collocatario il potere di adottare le decisioni di ordinaria amministrazione negli ambiti sopra indicati, in accoglimento di un'istanza del padre del minore, è stato, come detto, ritenuto misura conforme al miglior interesse del minore, come provvedimento relativo alla mera attuazione delle decisioni di indirizzo, che sono adottate da entrambi i genitori. Infine, per quanto esposto, la critica relativa alle modalità di frequentazione dei minore è inammissibile, in quanto del pari diretta a formulare un apprezzamento di fatto sui presupposti dell'affido condiviso).
Cass. civ. n. 31373/2024
In ambito di separazione o divorzio e nella ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda viene accolta, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza. I diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono pertanto alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli.
Cass. civ. n. 30179/2024
La legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Cass. civ. n. 27171/2024
È legittimato a ricorrere per cassazione contro un decreto sull'affidamento d'un minore anche il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale in pendenza del giudizio di merito poiché la pronuncia di decadenza non è astrattamente incompatibile con il suo interesse a ripristinare i rapporti con il minore sempre che ciò risponda al superiore interesse di quest'ultimo. La decadenza dalla responsabilità genitoriale non esclude automaticamente la possibilità di regolamentare il diritto di incontro e di frequentazione del genitore decaduto con il minore, purché tale regolamentazione sia motivatamente adottata esclusivamente nel superiore interesse del minore e sia compatibile con il provvedimento decadenziale. È viziato per omessa motivazione il provvedimento del giudice di merito che. privo d'una disamina logica e giuridica dei fatti di causa, non consenta un controllo sull'esattezza e sulla logicità dellasua decisione: nella specie il giudice d'appello si è limitato a recepire in modo acritico l'esperita CTU e la decadenza della ricorrente dalla responsabilità genitoriale pronunciata, nelle more del giudizio, dal tribunale per i minorenni.
Cass. civ. n. 26517/2024
Nella scelta dell'affidamento dei figli minori, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro.
Cass. civ. n. 24391/2024
Nel valutare il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, il giudice deve considerare anche eventuali problemi di salute e situazioni familiari conflittuali che possono influire negativamente sulla capacità del figlio di raggiungere l'autonomia economica, al fine di un giudizio equo e ponderato sulle attuali esigenze del figlio ai sensi degli artt. 337 ter, comma 4, e 337 septies c.c.
Cass. civ. n. 20672/2024
In riferimento alla situazione patrimoniale della parte, finalizzata al contributo al mantenimento, è legittima la valutazione delle risultanze istruttorie, operata dal giudice di merito, ritenendo proporzionale la misura del contributo alle consistenze dell’obbligato, poiché quest’ultimo avrebbe potuto provare il contrario. Si tratta di una valutazione delle attuali esigenze delle figlie, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, n. 1, c.c., conforme alla giurisprudenza di questa Corte, valutate con una motivazione nei confronti della quale la parte non si è neppure espressamene e chiaramente misurata e che, dunque, è oggetto di una censura inammissibile, in quanto non conforme al criterio di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., dovendo il ricorso per cassazione contestare specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata.
Cass. civ. n. 19069/2024
Non c'è un'applicazione rigida in termini di parità del periodo di frequentazione del minore con ciascun genitore, ma l'estensione dei tempi può dipendere anche dalla tenera età del figlio e dall'allattamento.
Cass. civ. n. 16950/2024
Nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
Cass. civ. n. 13570/2024
Il contrasto insorto tra genitori legalmente separati in ordine alla scelta della scuola (se di ispirazione religiosa o laica) presso cui iscrivere i figli deve essere risolto in considerazione dell'esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata e importa una valutazione di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori.
Cass. civ. n. 12474/2024
La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Cass. civ. n. 12283/2024
Il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.
Cass. civ. n. 12282/2024
In tema di divorzio, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ne consegue che il trasferimento del figlio minore in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del genitore non collocatario non può non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore col minore.
Cass. civ. n. 12123/2024
Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.
Cass. civ. n. 11122/2024
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio.
Cass. civ. n. 9442/2024
In tema di bigenitorialità, i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscano, in via esclusiva o aggiuntiva, sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, escludendo i pernottamenti (e dunque, non consentendo al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale) sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU.
Cass. civ. n. 9435/2024
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, il che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori nonché delle loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto, e la valutazione dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Cass. civ. n. 8744/2024
Le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell'inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l'invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore e anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.
Cass. civ. n. 7169/2024
In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno.
Cass. civ. n. 6455/2024
L'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (In applicazione di detto principio, la Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata, che aveva imposto ad una ragazza sedicenne le visite al padre, sebbene la minore avesse manifestato una condizione di disagio per il rifiuto frapposto dalla seconda moglie del genitore).
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Nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
Cass. civ. n. 5242/2024
I genitori devono assolvere agli obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ove per sostanze si intende l'intero patrimonio a loro disposizione.
Cass. civ. n. 4327/2024
L'affidamento del minore ai servizi sociali può configurarsi come un mandato di vigilanza e supporto conferito ai servizi sociali, ai quali possono essere attribuiti compiti di accertamento e compiti ausiliari ex art. 68 c.p.c., senza che ciò comporti una limitazione della responsabilità genitoriale.
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In materia di affidamento dei figli minori, il ricorso per cassazione è ammissibile quando si contesta la violazione del diritto alla bigenitorialità a causa della mancata previsione dell'affidamento paritario del minore.
Cass. civ. n. 4221/2024
La revisione in peius dell'assegno previsto per il mantenimento della prole è possibile solo qualora si dimostri che tale contributo non è più proporzionato alle possibilità dell'obbligato, in quanto diminuite, o a quelle del destinatario, in quanto migliorate, ovvero alle esigenze del figlio, in quanto mutate.
Cass. civ. n. 3576/2024
In tema di affidamento del minore, l'ascolto di quest'ultimo non può considerarsi superfluo solo perché il giudice ritenga di aver già individuato la soluzione più adeguata a realizzare il suo migliore interesse. Viceversa la regola impone al giudice di ascoltare il minore prima di formarsi un convincimento sull'affidamento, salvo che l'audizione non sia rifiutata dallo stesso minore, non si profili un pregiudizio concreto, da accertare in termini specifici e non astratti, ovvero risulti superflua risolvendosi in un'attività che, pur non arrecando danno agli interessi del minore, tuttavia non vi apporti alcun (ulteriore) beneficio.
Cass. civ. n. 3372/2024
La frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affidamento condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, nel senso che il giudice di merito ben può individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei Giudici di merito che aveva preso atto dell'esigenza del minore di rimanere a vivere con il genitore ed il nonno paterno, ritenuti indispensabili punti di riferimento sotto il profilo affettivo ed accuditivo).
Cass. civ. n. 2536/2024
In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel confermare la statuizione di primo grado sul contributo al mantenimento per i figli, non aveva ponderato alcun elemento concreto per verificare il principio di proporzionalità, non prendendo in considerazione nè le condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei due figli, né il fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti patrimoniali, percepisse dall'ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale).
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Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
Cass. civ. n. 437/2024
Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.
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Il giudice, nella designazione del curatore speciale per il minore nei procedimenti che li concernono (nella specie, di affidamento) non deve attenersi ad alcun albo, specie se la designazione ricade su un avvocato, tenuto ad attenersi all'osservanza di specifici doveri deontologici, sotto la vigilanza e disciplina del consiglio dell'ordine, il quale può anche costituirsi in giudizio per il minore stesso, senza necessità di conferimento a sé stesso di procura speciale.
Cass. civ. n. 332/2024
I provvedimenti giudiziali che, all'esito dell'appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato) statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall'art. 8 CEDU, è leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore.
Cass. civ. n. 197/2024
Nell'ambito dei procedimenti minorili, la proposizione del reclamo, per la cui ammissibilità é necessaria la formulazione di specifici motivi di impugnazione, impedisce la formazione del giudicato interno rispetto all'oggetto sostanziale (il bene della vita) del procedimento, che va individuato nell'affidamento e nel collocamento dei minori in modo conforme al loro superiore interesse, indipendentemente dalla circostanza che sia stato proposto altro reclamo incidentale. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato il decreto della corte d'appello che, pur accogliendo il reclamo proposto dalla madre, aveva ritenuto che la mancata proposizione del reclamo da parte del padre avesse dato luogo ad un giudicato rispetto alla statuizione assunta in primo grado nei suoi confronti, rimanendo così preclusa ogni valutazione sul possibile diverso collocamento ed affidamento dei minori anche al padre).
Cass. civ. n. 36178/2023
L'affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma non implica, come sua conseguenza "automatica", che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze.
Cass. civ. n. 35945/2023
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento.
Cass. civ. n. 34383/2023
Nei giudizi di separazione e divorzio nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
Cass. civ. n. 34382/2023
In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c., comma 1 - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Cass. civ. n. 33939/2023
In tema di spese sostenute dal genitore per la locazione di un alloggio utilizzato dal figlio che frequenti corsi universitari in un luogo diverso da quello di residenza, le stesse vanno qualificate come spese straordinarie, in considerazione non solo della loro imprevedibilità, ma anche della loro rilevanza. Anche per tali spese, quindi, la mancanza di un preventivo accordo con l'altro genitore o il dissenso da quest'ultimo manifestato in ordine alla loro effettuazione non esclude il diritto al rimborso del genitore collocatario, ai fini del quale è tuttavia richiesta la valutazione della conformità della scelta compiuta all'interesse della prole e dell'adeguatezza della stessa allo standard socio-economico della vita familiare.
Cass. civ. n. 32466/2023
In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età.
Cass. civ. n. 32290/2023
Nell'ambito dei provvedimenti convenienti di cui agli artt. 333 e 337-ter cod. civ. è compreso l'affidamento del minore ai servizi sociali, oggi disciplinato dall'art. 5-bis, l. n. 184 del 1983, che si può delineare come un intervento, anche parzialmente, ablativo in conseguenza di una limitazione della responsabilità genitoriale (misura per sottrazione) o come un provvedimento ampliativo, quando al servizio sociale siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (misura per addizione): in questo caso, quale mandato di vigilanza e supporto, l'affidamento ai servizi, non incide per sottrazione sulla responsabilità genitoriale e non richiede la nomina di un curatore speciale, salvo l'accertamento in concreto del conflitto di interessi.
Cass. civ. n. 32013/2023
Le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell'inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l'invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.
Cass. civ. n. 31720/2023
La frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
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Anche in caso di affidamento condiviso, il genitore con minori tempi di frequentazione dei figli è tenuto ad un contributo per il loro mantenimento.
Cass. civ. n. 30643/2023
In materia di separazione e divorzio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio (anche se maggiorenne e non autosufficiente), deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
Cass. civ. n. 28520/2023
In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore la cui paternità sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.
Cass. civ. n. 26875/2023
I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.
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In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
Cass. civ. n. 26820/2023
In caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, in quanto, nella scelta tra la scuola pubblica e privata, aveva considerato criterio dirimente l'assolvimento dell'esborso economico da parte di uno dei due genitori).
Cass. civ. n. 24972/2023
In materia di affidamento dei minori, il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel confermare l'affidamento della minore al servizio sociale, aveva attribuito rilevanza decisiva alla conflittualità tra i genitori, senza considerare che tale condizione derivava dal fatto che, mentre il padre della minore aveva deciso di allontanarsi da un ambiente criminale cui in passato aveva aderito, collaborando con la giustizia, la madre non aveva condiviso tale scelta, mantenendo legami con il sodalizio criminale).
Cass. civ. n. 24226/2023
In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Cass. civ. n. 23903/2023
In tema di spese straordinarie dei figli, ove sia controversa la ripartizione tra i coniugi separati del costo sostenuto per consentire al figlio la frequenza ad una importante università privata, il giudice dovrà, innanzi tutto, valutare la richiesta di iscrizione all'ateneo verificandola in relazione all'interesse formativo del figlio, alle sue attitudini e capacità, e ciò anche eventualmente scorporando le spese ritenute apprezzabili e giustificate in relazione alla formazione universitaria in sé, rispetto alle altre, alla luce delle ragioni del mancato accordo sulla frequenza dell'ateneo privato. Dovrà, quindi, determinare, ove la spesa (o parte della spesa) sia ritenuta conforme all'interesse del figlio, la quota di competenza del genitore non collocatario commisurandone l'entità all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche e patrimoniali dei genitori, tenendo anche in considerazione i costi dell'università pubblica corrispondente, nonché la possibilità per l'uno o per l'altro di aver goduto di sgravi o di detrazioni fiscali o di altro beneficio, atto ad alleggerire l'impegno economico e da considerare nella concreta determinazione.
Cass. civ. n. 23333/2023
Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, come nel caso in cui quest'ultimo ponga in essere una persistente e durevole inosservanza dei provvedimenti giudiziali medio tempore emessi nell'interesse del minore.
Cass. civ. n. 19532/2023
In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.
Cass. civ. n. 18828/2023
L'affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori si sottrae a censure ove - nell'accertata inidoneità dell'altro genitore - rispecchi il principio di privilegiare, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare la migliore evoluzione possibile della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche.
Cass. civ. n. 17903/2023
In tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione.
Cass. civ. n. 16520/2023
La tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli.
Cass. civ. n. 16205/2023
Il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. "super" esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore.
Cass. civ. n. 15878/2023
Non è sufficiente, per invocare il riconoscimento di un maggiore periodo di permanenza del figlio presso di sé durante le vacanze estive rispetto a quanto stabilito, l'allegata circostanza di disporre di una casa al mare e di una in montagna dove il figlio ha sempre trascorso, durante l'unione dei genitori, lunghi periodi di vacanza, in assenza di un impegno, da parte del genitore che risulti professionalmente molto impegnato, a trascorrere personalmente con lo stesso il maggior periodo richiesto.
Cass. civ. n. 15693/2023
Nella quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore va osservato il principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori.
Cass. civ. n. 15229/2023
Non essendo sempre configurabile a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", rimane fermo che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
Cass. civ. n. 11724/2023
In tema di assegno di mantenimento, l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337-ter, comma 1, c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Cass. civ. n. 11613/2023
Nell'accertamento della capacità reddituale e patrimoniale del coniuge, ai fini della determinazione degli assegni da lui dovuti a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e del coniuge, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, assumono rilievo, oltre al tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza, non solo il reddito dell'obbligato, ma anche altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, ed il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali esse possano disporre continuativamente, e che appaiano idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso.
Cass. civ. n. 11294/2023
L'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze.
Cass. civ. n. 10423/2023
L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.
Cass. civ. n. 6810/2023
Laddove parla di affidamento "ad entrambi i genitori", il Legislatore si riferisce all'affidamento condiviso, cui consegue l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, sul quale specificamente ritorna nell'art. 337-quater c.c., e non al collocamento fisico ("presenza") dei minori, sul quale il giudice si deve anche distintamente pronunciare, e che è disciplinato dal successivo periodo dell'art. 337-ter c.c., ove è detto "determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli", richiamando all'uopo gli oneri di assistenza materiale e morale a cui è tenuto ciascun genitore.
Cass. civ. n. 6802/2023
In caso di contrasto tra genitori separati in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione è rimessa al giudice ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., il quale deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto, la cui individuazione comporta la sua necessaria audizione in tutti quei casi in cui il confronto con quest'ultimo può offrire elementi idonei per comprendere quali siano i provvedimenti più opportuni da adottare nel suo interesse. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva proceduto all'audizione di una minore infradodicenne in ordine alla questione controversa relativa alla frequentazione o meno dell'ora di religione, nella propria scuola elementare, così omettendo di valutarne l'inclinazione naturale e le aspirazioni).
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In tema di ricorso ex art. 337 ter, comma 3, c.c., il provvedimento volto alla soluzione della controversia insorta tra genitori, avente ad oggetto la scelta per il figlio minore di frequentare o meno l'ora di religione, nella propria scuola elementare, è ricorribile in cassazione, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisorietà e tendenziale stabilità.
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In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda.
Cass. civ. n. 5738/2023
Il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita o del cd. "collocamento paritetico". La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare. Deve essere evidenziato come questo rilevante mutamento nella esperienza quotidiana di vita del minore possa produrre, con giudizio prognostico da svolgersi con particolare rigore ove riferito ad un minore, che per la sua tenera età, non può essere ascoltato, un miglioramento concreto per lo stesso o essere finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto dal diverso regime di assegnazione anteatto. In questo quadro l'assegnazione della casa familiare ha l'esclusiva funzione di non modificare l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore ha vissuto prima dell'inasprirsi del conflitto familiare. Non deve confondersi, al riguardo, il piano del rilievo economico per il genitore assegnatario, dell'assegnazione della casa familiare, dalla finalità del provvedimento, esclusivamente destinata a non compromettere lo sviluppo equilibrato del minore.
Cass. civ. n. 4145/2023
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (Principio affermato in un caso di accertamento giudiziale della paternità, nel quale la sentenza di merito aveva dato conto della sola situazione reddituale del padre e degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, oltreché della condizione di studentessa universitaria della figlia, non autonoma economicamente, senza però indagare sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre)
Cass. civ. n. 4056/2023
In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio confermando la decisione di merito che aveva disposto l'affidamento c.d. "super" esclusivo della figlia alla madre, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale del padre, desunta anche dalla decisione di quest'ultimo di cambiare cognome, per ragioni legate alla sua riconoscibilità in ambito scientifico, senza alcuna preventiva comunicazione alla madre della minore, così determinando altresì il ritiro del passaporto di quest'ultima).
Cass. civ. n. 2056/2023
In materia di assegno divorzile e di mantenimento dei figli, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno all'ex coniuge più debole deve tenersi conto delle risorse economiche di cui lo stesso dispone e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti. Con riferimento alla prole, invece, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Cass. civ. n. 22616/2022
In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria.
Cass. civ. n. 21425/2022
Il diritto alla bigenitorialità deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta.
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Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, e che tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena.
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In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Ne consegue che non può essere disposto l'affidamento di due minori in via esclusiva ad uno dei genitori, sulla base di una generica valutazione d'idoneità fondata sulla sola base della buona qualità della rete familiare allargata di quest'ultimo collegata ad una valutazione di grave carenza genitoriale dell'altro, motivata esclusivamente sulla base della sua scelta, non concordata con il genitore non collocatario, di trasferirsi con i figli in un'altra città, senza valutare le ragioni di tale decisione né le conseguenze che avrebbe avuto sui figli l'improvviso allontanamento dalla figura genitoriale di primo riferimento, con la quale avevano sempre vissuto fino ad allora.
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In tema di affidamento di minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio.
Cass. civ. n. 21054/2022
Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde - per ciò solo - l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Per modo che, ferma restando la libera scelta del genitore collocatario di trasferire la propria residenza in altro luogo unitamente ai minori, il giudice, ove non sia in discussione l'idoneità del medesimo genitore ad essere affidatario o collocatario dei figli, deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.
Cass. civ. n. 20264/2022
E' legittimo l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre allorquando il padre tenga una condotta diretta a sottrarre risorse al nucleo familiare e a fare pesare sui figli gli esiti dell'elevato conflitto con la moglie.
Cass. civ. n. 18862/2022
La prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio di uno dei coniugi può assumere rilievo soltanto ai fini della valutazione delle condizioni economiche del beneficiario, ma non può incidere sull'obbligo dell'altro coniuge di provvedere al mantenimento dei figli che, in base al disposto dello art. 147 c.c., grava esclusivamente su ciascuno dei genitori, indipendentemente dall'eventuale apporto di terzi legati ai genitori da rapporti parentali o affettivi, avente carattere necessariamente precario e comunque privo di tutela giuridica.
Cass. civ. n. 17824/2022
Nel quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in misura proporzionale al reddito, occorre considerare oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dello stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Cass. civ. n. 5777/2022
La tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.
Cass. civ. n. 4790/2022
In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non lesivo del diritto alla bigenitorialità il provvedimento della Corte d'Appello che, in sede di reclamo, aveva conservato l'affidamento condiviso delle figlie minori prevedendo, in luogo della precedente collocazione a settimane alterne presso i due genitori, la collocazione prevalente presso la madre e la previsione dei tempi di permanenza delle minori presso il padre).
Cass. civ. n. 1645/2022
L'affidamento condiviso ad entrambe i genitori dei figli minori costituisce il regime ordinario che è derogabile quando esso risulti pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. L'eventuale pronuncia che statuisce in tal senso deve essere sorretta da una puntuale motivazione destinata a farsi carico non solo, del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso ma, anche, da un canto, ed in positivo, della idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nella apprezzata sua capacità di assolvere al proprio ruolo anche per le modalità con cui lo ha svolto nel passato e, dall'altro, in negativo, della inidoneità ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Cass. civ. n. 35710/2021
In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
Cass. civ. n. 27558/2021
La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando "ab origine" l'inesistenza del rapporto di filiazione, non elide con effetto retroattivo le statuizioni precedentemente assunte in sede di separazione o di divorzio, munite di efficacia di giudicato "rebus sic stantibus", concernenti il mantenimento di colui che all'epoca risultava figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo "status" operano automaticamente solo dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente acclarata e, quindi, privi di giustificazione.
Cass. civ. n. 24638/2021
I provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei giudizi ex art. 337 bis c.c. non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, poiché sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", ed anche della definitività, in quanto non emessi a conclusione del procedimento, e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di sopravvenienze. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso riguardante la statuizione assunta nel corso di un giudizio ex art. 337 bis c.c., con la quale, in attesa della relazione di aggiornamento dei servizi sociali, il tribunale aveva disposto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, sospendendo le frequentazioni del padre, autorizzato ad effettuare solo visite protette, e prescrivendo percorsi a sostegno della genitorialità).
Cass. civ. n. 21553/2021
In tema di soluzione dei contrasti in ordine a questioni di particolare importanza per il figlio insorte tra i genitori, l'articolo 316, commi 1 e 2, c.c., il quale prevede che ciascuno di essi può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei, trova applicazione solo nel contesto di un nucleo genitoriale che sia tuttora unito; diversamente, nel caso di contrasto insorto tra coniugi legalmente separati ed entrambi esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio, trova applicazione l'art. 337 ter, comma 3, c.c., e la decisione è rimessa al giudice.
Cass. civ. n. 16569/2021
Quando l'adozione del provvedimento di affidamento familiare del minore si renda necessaria nel corso del giudizio di separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., la competenza appartiene al tribunale ordinario, che deve innanzitutto, a pena di nullità della pronuncia, procedere all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore se capace di discernimento, salvo che ritenga di omettere tale incombente con adeguata motivazione, dovendo il giudice indicare altresì il periodo di presumibile estensione temporale dell'affidamento, i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso cui i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.
Cass. civ. n. 13454/2021
Il diritto del minore alla bigenitorialità - alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.
Cass. civ. n. 13217/2021
In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell'altro tesi all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. "madre malevola" (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l'affido c.d. "super-esclusivo" al padre, in considerazione della gravità dei comportamenti della madre, trascurando però di valorizzare il suo positivo rapporto con la minore e senza operare una più ampia valutazione circa la possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/12/2019).
Cass. civ. n. 19323/2020
Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/05/2018).
Cass. civ. n. 1562/2020
In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/10/2017).
Cass. civ. n. 28244/2019
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 12012/2019
E' inammissibile la domanda, proposta dal genitore non affidatario obbligato al versamento di un contributo per il mantenimento del figlio minore, di sottrarre dalle somme dovute gli importi corrisposti, quali assegni familiari, direttamente al coniuge affidatario dal Parlamento europeo, datore di lavoro dell'onerato, qualora gli accordi tra i genitori o le statuizioni del giudice, nei processi di separazione personale e divorzio, non abbiano espressamente tenuto conto dell'ammontare di tali assegni familiari, perché trattasi di questione deducibile e non dedotta negli indicati giudizi. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2014).
Cass. civ. n. 6535/2019
In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
Cass. civ. n. 15240/2018
In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Cass. civ. n. 12954/2018
In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità, in caso di conflitto genitoriale, è quello del superiore interesse della prole, stante il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti – quali, nella specie, il divieto di condurre il minore agli incontri della confessione religiosa abbracciata dal genitore dopo la fine della convivenza – contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo.
Cass. civ. n. 11689/2018
Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione tra credito per spese di lite e credito derivante dal mancato pagamento di ratei dell'assegno di mantenimento cumulativamente dovuto per l'ex moglie e le figlie).
Cass. civ. n. 4811/2018
A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello per non aver effettuato un'adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto).
Cass. civ. n. 27153/2017
Il procedimento ex art. 337 ter c.c. si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, da identificarsi in quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico, sicché, nei casi di recente trasferimento, occorre una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore e che il cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale. (Nella specie, la Corte ha escluso che la minore, di pochi mesi, avesse consolidato una rete di affetti nella città in cui aveva vissuto con la madre dalla nascita e ha dichiarato la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava la nuova sede lavorativa della madre e dove quest’ultima aveva iscritto la figlia in un asilo, così dimostrando la chiara intenzione di un definitivo trasferimento suo e della minore).
Cass. civ. n. 25055/2017
In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum".
Cass. civ. n. 977/2017
La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», il che si verifica nell’ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all’estero, essendo tale comportamento indicativo dell’inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Cass. civ. n. 25723/2016
Ove il coniuge separato, che abbia incontestabilmente tenuto con sé il figlio, azioni giudizialmente il diritto di regresso nei confronti dell’altro coniuge al fine di ottenere il rimborso della quota parte delle spese straordinarie sullo stesso gravanti, queste ultime, in assenza di un pregresso provvedimento giudiziale che abbia determinato la misura del concorso dei genitori al mantenimento, non vanno ripartite in ragione della metà, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi dettato dall’art. 148 c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”).
Cass. civ. n. 18559/2016
In tema di affidamento dei figli minori, la grave conflittualità esistente tra i genitori e la commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l'interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, e possono, pertanto, fondare la domanda di affidamento esclusivo.
Cass. civ. n. 14728/2016
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei minori all'altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità).
Cass. civ. n. 14175/2016
In materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico.
Cass. civ. n. 16175/2015
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Cass. civ. n. 9633/2015
Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.
Cass. civ. n. 6132/2015
Posto che la scelta della residenza del minore va adottata tenendo conto in via esclusiva del suo interesse, il giudice può confermare quella pur illegittimamente ed unilateralmente individuata da uno solo dei genitori, ma che comunque reputi in concreto corrispondente all'interesse del minore medesimo (nella specie, la Suprema corte ha confermato la pronuncia di merito che, pur affidando provvisoriamente il minore, nato fuori dal matrimonio dei genitori, al comune del luogo di residenza, aveva però rigettato la domanda del padre, di ritrasferimento del figlio a Milano da Roma, dove la madre, violando il regime di affido condiviso, lo aveva condotto unilateralmente, e senza la previa autorizzazione del giudice, avendo quel giudice accertato che il minore da un lato si era ormai radicato, da anni, nella capitale, dall'altro che egli non aveva un buon rapporto con il padre, sicché il richiesto ritrasferimento sarebbe stato per lui negativo).
Cass. civ. n. 18869/2014
Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone.
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In tema di divorzio, il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento.
Cass. civ. n. 11412/2014
In tema di separazione personale tra coniugi, il giudice della separazione è competente, anche "ultra petitum", ad assumere i provvedimenti relativi alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disposto l'affidamento del minore al servizio sociale, in ragione della consumata violazione del suo diritto alla bigenitorialità e della conflittualità in atto tra i genitori).
Cass. civ. n. 20139/2013
In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale alla soddisfazione delle esigenze in vista delle quali detto obbligo è disposto.
Cass. civ. n. 18538/2013
La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.
Cass. civ. n. 18131/2013
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore.
Cass. civ. n. 17089/2013
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 c.c., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
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La condotta antidoverosa del coniuge, cui va riferito l'addebito della separazione, non contrasta in alcun modo con la collocazione del minore presso lo stesso, tenuto conto che la violazione dei doveri del matrimonio (nella specie, per condotte aggressive, irrispettose ed infedeli della moglie verso il marito) può non tradursi anche in un pregiudizio per l'interesse del minore, non nuocendo al suo corretto sviluppo psico-fisico, né compromettendo il suo rapporto con il genitore.
Cass. civ. n. 601/2013
In tema di affidamento del figlio naturale, è generico, e quindi inammissibile, il motivo di ricorso per cassazione che, denunciando violazione degli artt. 342 c.p.c. e 155 bis c.c., censuri la statuizione di inammissibilità di un motivo di appello laddove, alla base della doglianza volta a censurare la decisione circa l'affidamento, non siano poste certezze scientifiche, dati di esperienza o l'indicazione di specifiche ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del minore, derivanti dall'inserimento del medesimo in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, atteso che l'asserita dannosità di tale inserimento va dimostrata in concreto e non può essere fondata sul mero pregiudizio.
Cass. civ. n. 9372/2012
In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.
Cass. civ. n. 2/2012
In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.
Cass. civ. n. 5108/2012
In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
Cass. civ. n. 17191/2011
L'art. 1, comma primo, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha novellato l'art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non censurabile la motivazione della corte territoriale che, provvedendo alla concreta regolazione di tale questione nella suddetta prospettiva, ha ritenuto idonea a realizzare, nella specie, l'interesse della minore la possibilità per la medesima di vedere i nonni paterni in occasione delle visite al padre, anche tenuto conto della attiguità delle rispettive abitazioni).
Cass. civ. n. 2182/2009
In tema di separazione personale dei coniugi, poiché l'art. 155 cod. civ., nel testo in vigore prima della modifica apportata con la legge n. 54 del 2006, consente al coniuge non affidatario di intervenire nell'interesse dei figli soltanto con riguardo alle "decisioni di maggiore interesse", non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai sensi del secondo e del terzo comma della norma citata, determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge.
Cass. civ. n. 18187/2006
L'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori - previsto dall'art. 6 della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 11 della L. 6 marzo 1987, n. 74), analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi - è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze. (Nell'enunciare il principio in massima, la S.C. ha rilevato come esso trovi conferma nelle nuove previsioni della L. 8 febbraio 2006, n. 54, in tema di affidamento condiviso, peraltro successiva alla sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 14840/2006
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale - posto, per la separazione, nell'art. 155, primo comma, c.c. e, per il divorzio, dall'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità. (Nella specie, la Corte ha tassato con rinvio, la sentenza d'appello, la quale aveva ritenuto di dover affidare la figlia minore alla madre facendo leva, soprattutto, sul fatto che «il cristiano - e il marito e la moglie con la scelta del matrimonio religioso avevano esplicitato alla società di esserlo - conosceva le ultime parole del Cristo e sapeva che non era dato al cristiano togliere la madre al figlio né il figlio alla madre», laddove la sentenza di primo grado - ancorata alle risultanze di una consulenza tecnica collegiale - aveva disposto l'affidamento alla zia paterna ed al di lei coniuge e l'allontanamento dalla madre, la quale - mossa esclusivamente dal desiderio di soddisfare il suo istinto distruttivo della figura paterna-maschile- aveva determinato l'esaurimento di tutti i meccanismi difensivi fisiologici della bambina, con il rischio di scivolamento dallo stato premorboso ad uno stato psicotico di difficile o impossibile remissione).
Cass. civ. n. 10119/2006
In materia di assegno di mantenimento per il figlio, poiché si verte in tema di conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, deve ammettersi la possibilità, per il genitore istante, di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell'obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio. Ne deriva che la proposizione, in primo grado o in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di ius novorum né con riguardo al giudizio di primo grado (art. 183, quarto comma, c.p.c.), né con riguardo al giudizio di appello (art. 345, primo comma, c.p.c.).
Cass. civ. n. 4203/2006
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, sempre che su tale obbligo incida la eventuale prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio del coniuge affidatario, la quale può assumere rilievo solo per escluderne oppure ridurne lo stato di bisogno, e, quindi, al fine di valutare la esistenza e la consistenza del diritto all'assegno di mantenimento. Ne consegue che la circostanza che il coniuge affidatario utilizzi quale abitazione un appartamento condotto in locazione dal proprio convivente non assume rilievo al fine di ridurre la portata dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore posto a carico del coniuge non affidatario, il quale non può giovarsi di eventuali condizioni di favore esistenti fra il coniuge affidatario ed il convivente (o terzi), tenuto anche conto della precarietà di tale eventuale rapporto favorevole, privo, com'è, di tutela giuridica.
Cass. civ. n. 3747/2006
In tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente – o impegni il promittente ad attribuire – la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155, 158, 711 c.c. e 4 e 6 della legge n. 898 del 1970, e sostanzialmente costituente applicazione della regula iuris di cui all'art. 1322 c.c., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento. Esso, comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire, di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è senz'altro trasmissibile agli eredi del promittente, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento – che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva, – ma nell'accordo che l'ha estinta.
Cass. civ. n. 10197/2005
In sede di separazione personale tra coniugi, al fine di determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli nati in costanza di matrimonio, il giudice non può trascurare di considerare, nel valutare la capacità patrimoniale del genitore, anche gli obblighi di natura economica che incombono per legge sul medesimo genitore per il mantenimento di altro figlio, nato fuori dal matrimonio.
Cass. civ. n. 2088/2005
L'obbligo di mantenimento nei confronti della prole può essere adempiuto con l'attribuzione definitiva di beni, o con l'impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta. Ne consegue che la pattuizione conclusa in sede di separazione personale dei coniugi non esime il giudice chiamato a pronunciare nel giudizio di divorzio dal verificare se essa abbia avuto ad oggetto la sola pretesa azionata nella causa di separazione ovvero se sia stata conclusa a tacitazione di ogni pretesa successiva, e, in tale seconda ipotesi, dall'accertare se, nella sua concreta attuazione, essa abbia lasciato anche solo in parte inadempiuto l'obbligo di mantenimento nei confronti della prole, in caso affermativo emettendo i provvedimenti idonei ad assicurare detto mantenimento.
Cass. civ. n. 6074/2004
In sede di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, è legittimo tenere conto delle esigenze economiche che l'affidamento comporta per il coniuge affidatario, e in particolare anche della voce di spesa costituita dall'importo del canone necessario per la locazione della casa di abitazione. Nè assume rilievo il fatto che il coniuge affidatario utilizzi a tal fine un appartamento di proprietà del proprio fratello, non potendo il coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento giovarsi di eventuali condizioni di favore esistenti fra il coniuge affidatario ed il fratello di quest'ultimo, anche tenuto conto della precarietà di tale eventuale rapporto favorevole, privo, com'è, di tutela giuridica.
Cass. civ. n. 270/2004
Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti.
Cass. civ. n. 586/2003
Il decreto con cui il tribunale dichiara la propria incompetenza territoriale sulla domanda di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi con riguardo alle modalità di affidamento del figlio minore, non è impugnabile con il regolamento di competenza (come non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. ), non avendo al pari del provvedimento di merito da adottarsi su tale domanda carattere decisorio, neanche in ordine alla negazione della competenza, atteso che la negazione o l'affermazione di questa (come pure della giurisdizione ) è preliminare o strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest'ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione, né “fa giudicato” sulla competenza se non all'interno di quello specifico procedimento che termina con il decreto camerale.
Cass. civ. n. 13065/2002
In ipotesi di separazione personale dei coniugi, la esclusione della possibilità per il coniuge affidatario di figli minori di fruizione della casa familiare legittima l'incremento della misura dell'assegno di mantenimento.
Cass. civ. n. 9484/2002
Avverso i provvedimenti emanati dalla corte d'appello in sede di reclamo, concernenti la modifica della statuizione riguardante il contributo per il mantenimento dei figli, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimenti che in quanto modificabili in ogni momento, ai sensi dell'art. 155, ult. comma, c.c., anche indipendentemente dal sopravvenire di circostanze nuove, e perciò insuscettibili di passare in giudicato sono privi del carattere della decisorietà e definitività.
Cass. civ. n. 299/2002
In tema di "diritto di visita" dei minori (che riceve riconoscimento sia dall'art. 30, comma primo, Cost., sia dall'art. 147 c.c.), la Convenzione dell'Aja e la legge n. 64 del 1994 sono applicabili non solo nei casi in cui manchi un provvedimento statale regolatore del diritto stesso, ma anche nei casi in cui si invochi la tutela dell'esercizio effettivo di un diritto già riconosciuto e disciplinato dal giudice competente, al fine di rimuovere gli ostacoli frapposti dal genitore affidatario alla sua attuazione. Tale ultimo accertamento compete al giudice di merito, con apprezzamento in fatto che, se congruamente e logicamente motivato, non è suscettibile di censura da parte del giudice di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivato il giudizio di merito secondo cui la remissione al padre affidatario della regolamentazione degli incontri delle figlie minori con la madre residente in altro Stato non integrava una sostanziale denegazione del diritto di visita, né valeva di per sé a determinare un effettivo ostacolo al suo esercizio).
Cass. civ. n. 13872/2001
Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c.
Cass. civ. n. 12136/2001
L'art. 6, undicesimo comma, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987) - il quale prevede che il giudice dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli, determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria - è applicabile, in via analogica, anche all'assegno previsto dall'art. 155 c.c. in favore dei figli di coniugi separati. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice del merito, la quale aveva negato l'adeguamento automatico agli indici monetari del contributo fissato a favore dei figli in sede di separazione muovendo dall'erroneo rilievo che la possibilità di un aumento avrebbe potuto essere riesaminata soltanto in sede di modificazione delle condizioni di separazione ove le esigenze dei figli fossero divenute pressanti).
Cass. civ. n. 566/2001
In tema di separazione personale dei coniugi, deve ritenersi che, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisca il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno; ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento.
Cass. civ. n. 15065/2000
A seguito della separazione o del divorzio, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza; il solo cambiamento della condizione familiare dei genitori tenuto all'assegno, per la formazione di una nuova famiglia, e le sue accresciute responsabilità non legittimano di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva diminuito l'assegno fissato in primo grado per aver il padre contratto nuovo matrimonio, da cui era nato un bambino, con donna disoccupata).
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L'art. 6, comma nono, L. n. 898 del 1970, come l'art. 155, comma settimo c.c. in materia di separazione, disponendo che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento «possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice», opera una deroga alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice d'appello che aveva ritenuto superate le esigenze prospettate dalla madre nel richiedere l'aumento dell'assegno per il figlio per aver il padre dichiarato, che questi non frequentava più la piscina, non era più iscritto a un istituto privato e non necessitava più di baby sitter, in assenza di una specifica contestazione della madre).
Cass. civ. n. 14360/2000
A seguito della separazione tra coniugi, la potestà sui figli rimane ad essi comune, l'esercizio esclusivo della medesima è attribuito all'affidatario, che deve attenersi alle condizioni fissate dal giudice, e le decisioni di maggior interesse (tra cui la scelta della scuola) devono essere adottate da entrambi i genitori, in mancanza di accordo, compete al giudice ordinario ai sensi dell'articolo 155, comma terzo, c.c., accertare la congruità rispetto all'interesse del minore della decisione assunta dall'affidatario, avvalendosi a tal fine dei poteri ufficiosi di cui all'articolo 155, comma settimo, c.c. e integrando all'occorrenza le condizioni della separazione; benché la norma attribuisca il potere d'iniziativa al genitore non affidatario, analogo potere spetta anche all'affidatario il quale, in presenza di contrasto con l'altro coniuge, anziché decidere può chiedere direttamente al giudice di adottare i provvedimenti necessari.
Cass. civ. n. 8417/2000
Al procedimento di revisione del contributo di mantenimento dei figli è applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto il diritto dei figli al mantenimento da parte dei genitori, anche dopo la separazione od il divorzio, previsto rispettivamente dagli artt. 155 c.c. e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, non ha assolutamente natura alimentare (artt. 433 ss. c.c.) né ad essa assimilabile.
Cass. civ. n. 2210/2000
In tema di separazione personale tra coniugi, l'adottabilità d'ufficio, da parte del giudice,
ex art. 155 c.c., dei provvedimenti necessari alla tutela morale e materiale dei figli minori (provvedimenti caratterizzati da esigenze e finalità pubblicistiche e sottratti, per l'effetto, all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti) condiziona la stessa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in tema di
ius novorum in appello, nel senso che una richiesta di parte al riguardo formulata per la prima volta in sede di gravame si risolve pur sempre nell'allegazione di una omessa pronuncia di provvedimenti che rientravano nei poteri d'ufficio del primo giudice. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la sentenza d'appello che, a fronte di una richiesta di modifica del provvedimento di affidamento congiunto del minore - con residenza privilegiata presso la casa paterna - avanzata dalla madre, che chiedeva, invece, l'affidamento esclusivo del minore stesso, aveva ampliato il diritto di visita riconosciuto alla ricorrente pur in assenza di una specifica richiesta in tal senso).
Cass. civ. n. 5262/1999
In tema di separazione personale, l'art. 155 c.c., nel rimettere alle determinazioni di entrambi i coniugi «le scelte di maggior interesse per i figli», non impone, riguardo ad esse, alcuno specifico onere di informazione al genitore affidatario, dovendo tale onere ritenersi implicitamente gravante su quest'ultimo (sempre che il suo adempimento non rischi di risolversi in un danno per il minore in relazione alla indifferibilità della scelta) nel solo caso in cui l'informazione sia necessaria affinché il genitore non affidatario possa partecipare alla decisione con riguardo ad eventi eccezionali ed imprevedibili. Ne consegue che, nelle scelte «di maggior interesse» della vita quotidiana del minore - quali, di regola, quelli attinenti alla sua istruzione, in relazione ai quali l'art. 155 citato prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario - ciascun genitore, in ogni caso ed in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell'altro per concordarne le eventuali modalità, e, in difetto, ricorrere all'autorità giudiziaria (principio affermato in relazione ad una vicenda in cui il genitore non affidatario, tenuto a corrispondere un contributo pari al 50 per cento delle spese scolastiche del minore - così come disposto dalla sentenza di separazione - aveva contestato il diritto al rimborso della somma pretesa a tal titolo dal coniuge affidatario con riferimento alle spese sostenute per l'iscrizione del figlio presso un istituto scolastico privato non previamente concordata: la S.C., premessa l'irrilevanza della inesistenza di un accordo tra i coniugi circa tale scelta scolastica, ha ritenuto sufficiente, per la sussistenza dell'obbligo di rimborso, l'esistenza del titolo giudiziale e la mancata, tempestiva adduzione da parte del genitore non affidatario di validi motivi di dissenso circa la scelta della scuola, a prescindere dalla circostanza che l'altro coniuge gli avesse o meno comunicato tale determinazione).
Cass. civ. n. 9606/1998
Lo stato di tossicodipendenza del genitore non affidatario non può rivelarsi - di per sé - ostativo al riconoscimento - al medesimo - del diritto di tenere con sé il minore in tempi stabiliti, non potendosi per ciò solo negare, al genitore non affidatario, di conservare e rafforzare i rapporti affettivi con il figlio, nonché di seguire - al tempo stesso - la sua crescita, la sua educazione e la sua vita, qualora risulti accertata l'utilità di tali rapporti per il minore medesimo.
Cass. civ. n. 9028/1998
Nei giudizio di modifica delle condizioni della separazione, la rideterminazione del contributo dovuto dal coniuge onerato va effettuata con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, ed, a tal fine, deve essere considerata anche l'evoluzione delle condizioni economiche delle parti nel corso del giudizio. A tal riguardo il giudice è tenuto ad ancorare la decorrenza della nuova determinazione del contributo, al momento dell'effettivo verificarsi del mutamento di dette condizioni, ed ad eventualmente modulare, nel tempo, l'ammontare dell'assegno, attraverso uno scaglionamento degli incrementi o delle diminuzioni, in relazione al loro progressivo variare.
Cass. civ. n. 8046/1998
Il provvedimento emesso dalla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c. su reclamo avverso il decreto del tribunale in materia di modificazione dei provvedimenti di separazione riguardanti i coniugi, dichiarato espressamente non reclamabile ai sensi del citato art. 739, è caratterizzato dagli elementi della decisorietà e definitività ed è perciò ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., diversamente da quanto accade per i provvedimenti di separazione riguardanti la prole, atteso che tali provvedimenti, essendo modificabili, a norma dell'art. 155 ult. comma c.p.c., senza bisogno che per la modifica sia dedotto un mutamento delle circostanze esaminate dal giudice sono privi del carattere della definitività e insuscettibili di passare in cosa giudicata.
Cass. civ. n. 11025/1997
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148, non soltanto dalle «rispettive sostanze», ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma (nella specie, cinquecentomila lire mensili) quale contributo per il mantenimento di un figlio minore (nella specie, dell'età di nove anni) può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata.
Cass. civ. n. 9339/1997
La soluzione del contrasto fra i genitori, in ordine alla scelta od al mutamento del nome del figlio minore, è affidata, in pendenza di causa di separazione personale al giudice della separazione stessa, ai sensi dell'art. 155 terzo comma c.c., le cui disposizioni prevalgono, nel corso di detta causa, sulla regola generale della devoluzione al tribunale per i minorenni delle questioni di particolare importanza che insorgano nell'esercizio della potestà genitoriale (artt. 316 c.c. e 38 disp. att. c.c.).
Cass. civ. n. 2993/1997
Nello stabilire l'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli minori in favore del coniuge (separato o divorziato) affidatario – assegno che ha lo scopo di assicurare ai figli, per quanto possibile, anche in regime di separazione, un tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia – il giudice deve tenere presente non le sole esigenze di mantenimento e di istruzione del minore, ma altresì il reddito dei genitori, ancorché in relazione alle maggiori spese derivanti a ciascuno di essi dalla separazione.
Cass. civ. n. 10813/1996
In tema di separazione personale dei coniugi, l'ordine al terzo di versare direttamente agli aventi diritto parte delle somme di denaro periodicamente dovute all'obbligato può estendersi anche all'assegno in favore di figli minori, nonostante l'art. 156 c.c. richiami il precedente art. 155 solo nel quarto comma (dove è prevista l'imposizione di idonee garanzie reali e personali), in quanto l'assegno a favore del coniuge affidatario è di regola comprensivo sia delle somme dovute a titolo di mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri, sia di quelle dovute a titolo di contributo nel mantenimento della prole, e, quand'anche consista solo in quest'ultimo contributo, rappresenta pur sempre un credito dell'altro coniuge e la sua corresponsione da parte dell'obbligato si inserisce, necessariamente, nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, salva restando la destinazione delle relative somme.
Cass. civ. n. 10268/1996
In sede di separazione giudiziale, il giudice deve stabilire la misura e le modalità con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, avendo come esclusivo riferimento la realizzazione dei loro interessi morali e materiali, seguendo il criterio di cui all'art. 148, primo comma, c.c. - secondo cui i genitori devono adempiere i predetti doveri verso i figli in proporzione delle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo - e compiendo le indagini e gli accertamenti relativi anche d'ufficio; senza che assuma rilievo, ai fini della determinazione dell'indicato contributo, la «posizione sociale» dei figli, in quanto il contributo medesimo è finalizzato alla realizzazione di interessi non soltanto materiali della prole.
Cass. civ. n. 7644/1995
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minore le buone risorse economiche dell'obbligato hanno rilievo non soltanto nel rapporto proporzionale col contributo dovuto dall'altro genitore, ma anche in funzione diretta di un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio, posto che i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni di questo, e in genere le sue prospettive di vita, non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore.
Cass. civ. n. 706/1995
Ai fini della determinazione dell'assegno dovuto ai figli minori o comunque non ancora autosufficienti, ancorché maggiorenni, la valutazione della capacità economica di ciascun genitore, separato o divorziato, deve essere effettuata considerando la complessiva consistenza del patrimonio di ciascuno di essi, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità, e quindi anche dal valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati.
Cass. civ. n. 6548/1994
In tema di separazione personale dei coniugi, il diritto del genitore non affidatario dei figli a vedersi assicurata una sufficiente possibilità di rapporti con i minori affidati all'altro coniuge, per quanto non abbia carattere assoluto, essendo subordinato ai preminenti interessi dei minori, nondimeno non può essere del tutto escluso per un periodo più o meno lungo di tempo se non in presenza di gravi motivi, che non possano essere ricondotti unicamente alla pregressa condotta del genitore, occorrendo invece a tal fine aver riguardo anche e soprattutto all'impatto psicologico sui minori delle vicende dalle quali si fa derivare la sospensione del diritto di visita ed al conseguente pregiudizio psico-fisico per questi ultimi.
Cass. civ. n. 3363/1993
In tema di separazione personale dei coniugi, l'obbligo della corresponsione dell'assegno per il mantenimento di un minore (art. 155 c.c.) non può essere subordinato al rispetto delle prescrizioni relative alla visita del figlio al genitore non affidatario ed ai soggiorni presso quest'ultimo, atteso che la corresponsione dell'assegno e la regolamentazione degli incontri costituiscono strumenti per la realizzazione di diritti indisponibili del minore, ben distinti tra di loro, e che, pur se la regolamentazione degli incontri soddisfa al tempo stesso anche il diritto (e dovere) del genitore non affidatario di vedere ed avere con sé il figlio, per contribuire alla sua educazione ed istruzione (secondo comma, art. 155 cit.), tuttavia l'esercizio del diritto del genitore è comunque subordinato alla tutela del diritto del figlio, tanto da poter essere escluso o limitato in presenza di un pregiudizio per il minore. Ne consegue che, nel caso in cui il genitore non affidatario sia privato, a causa di un comportamento anche colpevole del genitore affidatario, della possibilità di incontrare il minore (nella specie, residente all'estero), egli non può sospendere l'erogazione dell'assegno per il figlio, nemmeno quando l'assegno sia diretto ad assicurare esigenze di vita del minore superiori a quelle minime, ma ad un mantenimento tale da garantirgli un tenore di vita corrispondente alle possibilità economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, al tenore di vita goduto dallo stesso minore prima della separazione dei genitori.
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L'assegno a favore del minore, fissato in via temporanea nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi – ed eventualmente modificato dal giudice istruttore o dal collegio nel corso del giudizio – è diretto al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del minore durante il procedimento di separazione. Pertanto, è esclusa la ripetibilità, anche in parte, delle somme erogate prima della pronuncia definitiva sul punto, dovendosi presumersi che il genitore affidatario le abbia utilizzate tutte per il mantenimento del minore, come era suo dovere.
Cass. civ. n. 12212/1990
L'assegno dovuto al coniuge separato o divorziato, per il mantenimento dei figli ad esso affidati, non può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità per soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno, sicché restino ricollegabili ad un titolo diverso.
Cass. civ. n. 8109/1990
Con i provvedimenti riguardanti il figlio minore, il giudice della separazione dei coniugi deve assicurare, in difetto di specifiche situazioni ostative, il mantenimento dei rapporti fra il figlio medesimo ed il genitore non affidatario, nei limiti compatibili con la frattura del nucleo familiare, tenuto conto che l'equilibrato sviluppo della prole, cui devono tendere detti provvedimenti, abbisogna, di regola, dell'apporto di entrambi i genitori.
Cass. civ. n. 5135/1989
Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell'art. 211 della L. 19 maggio 1975, n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore – cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenere il coniuge ex artt. 143 e 156 c.c. – con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata.
Cass. civ. n. 6786/1988
Il dovere di contribuire al mantenimento dei figli, posto a carico di uno dei coniugi separati, con l'obbligo di versare all'altro coniuge, affidatario della prole, un assegno mensile, deve ritenersi assolto quando l'obbligato provveda in modo esclusivo al mantenimento degli stessi figli, nel tempo in cui è autorizzato a tenerli presso di sé, sicché, per il relativo periodo, egli non è tenuto a versare detto assegno.
Cass. civ. n. 3060/1986
Il principio statuito dall'art. 155 (richiamato dall'art. 317) c.c. – per cui le decisioni di maggior importanza per il minore devono essere adottate da parte di entrambi i genitori (ancorché separati o divorziati), con correlativo intervento del giudice minorile in caso di loro disaccordo – trova limite nell'ipotesi in cui sia «diversamente stabilito», come nel caso in cui, per determinati aspetti o momenti della vita del minore (nella specie vacanze all'estero con uno dei genitori) sia stata preventivamente dettata una certa disciplina dal giudice dello scioglimento del matrimonio, nell'ambito dei «provvedimenti relativi alla prole» che egli può adottare, ex art. 6 della L. 1970, n. 898.