(massima n. 2)
È legittimato a ricorrere per cassazione contro un decreto sull'affidamento d'un minore anche il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale in pendenza del giudizio di merito poiché la pronuncia di decadenza non è astrattamente incompatibile con il suo interesse a ripristinare i rapporti con il minore sempre che ciò risponda al superiore interesse di quest'ultimo. La decadenza dalla responsabilità genitoriale non esclude automaticamente la possibilità di regolamentare il diritto di incontro e di frequentazione del genitore decaduto con il minore, purché tale regolamentazione sia motivatamente adottata esclusivamente nel superiore interesse del minore e sia compatibile con il provvedimento decadenziale. È viziato per omessa motivazione il provvedimento del giudice di merito che. privo d'una disamina logica e giuridica dei fatti di causa, non consenta un controllo sull'esattezza e sulla logicità dellasua decisione: nella specie il giudice d'appello si è limitato a recepire in modo acritico l'esperita CTU e la decadenza della ricorrente dalla responsabilità genitoriale pronunciata, nelle more del giudizio, dal tribunale per i minorenni.