(massima n. 1)
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, sempre che su tale obbligo incida la eventuale prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio del coniuge affidatario, la quale può assumere rilievo solo per escluderne oppure ridurne lo stato di bisogno, e, quindi, al fine di valutare la esistenza e la consistenza del diritto all'assegno di mantenimento. Ne consegue che la circostanza che il coniuge affidatario utilizzi quale abitazione un appartamento condotto in locazione dal proprio convivente non assume rilievo al fine di ridurre la portata dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore posto a carico del coniuge non affidatario, il quale non può giovarsi di eventuali condizioni di favore esistenti fra il coniuge affidatario ed il convivente (o terzi), tenuto anche conto della precarietà di tale eventuale rapporto favorevole, privo, com'è, di tutela giuridica.