(massima n. 2)
La scelta e il mutamento del nome del figlio minore, coinvolgendo un diritto fondamentale e irrinunciabile della persona, da un lato rientrano tra le "questioni di particolare importanza" per le quali gli art. 316 c.c. e 38 disp. att. c.c. esigono l'accordo dei genitori e, in difetto, contemplano l'intervento del tribunale per i minorenni, dall'altro, - nella pendenza della causa di separazione - realizzano "decisioni di maggiore interesse" per il figlio minore, come tali demandate al giudice della separazione, cioč al tribunale ordinario.