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Sì all’affido condiviso anche se un genitore abita lontano

Famiglia - -
Sì all’affido condiviso anche se un genitore abita lontano
L'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori.
L’art. 337 ter c.c. è chiaro nello stabilire che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il legislatore, inoltre, dispone che, per realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. In particolare, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

Ma, nell’ambito di tale valutazione può avere rilievo il fatto che un genitore viva molto lontano rispetto al genitore c.d. collocatario? Se, ad esempio, un genitore si trasferisce in un’altra città, rischia di perdere l’affidamento condiviso dei figli? La risposta a tali quesiti, per un consolidato giurisprudenziale di recente ribadito dalla Suprema Corte, è negativa.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15815 del 17 maggio 2022, ha infatti richiamato un proprio precedente (cfr. Cass. n. 6536/2019) per cui in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Per tale ragione, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatati, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Con specifico riferimento alla residenza dei genitori, peraltro, la Suprema Corte ha chiarito che “l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”.

Il caso concretamente giunto all’attenzione della Corte, in particolare, riguardava il giudizio di separazione personale tra due coniugi. Nello specifico, il Tribunale aveva pronunciato la separazione senza addebito e aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, stabilendo un assegno di 200,00 mensili per il mantenimento della prole a carico del padre. In favore di quest’ultimo, segnatamente, era stato previsto un diritto di visita con cadenza quindicinale per un solo figlio e con la presenza di un educatore.
Avverso tale sentenza, il padre aveva proposto appello. La madre, di contro, aveva proposto appello incidentale, lamentandosi del fatto che il padre non provvedeva al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli e chiedendo l’affidamento esclusivo.
La Corte d’appello aveva però confermato integralmente la sentenza di prime cure.
La madre, pertanto, aveva proposto ricorso in Cassazione, insistendo nella richiesta di affido esclusivo alla luce sia del mancato pagamento del mantenimento da parte del padre sia della lontananza della di lui residenza. Ritenendo il ricorso inammissibile, la Corte ha quindi ribadito gli importanti principi sopra esaminati in tema di affidamento della prole.


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