Con l’emanazione dei tre Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta, rispettivamente, in data 8, 9 e 11 marzo 2020, in seguito allo stato di emergenza dovuto all’espansione del virus COVID-19 sul territorio nazionale, la vita del popolo italiano è, però, cambiata radicalmente, vedendo, talvolta, limitati anche interessi costituzionalmente garantiti, in nome del primario diritto alla salute.
Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha, infatti, esteso all’intero territorio nazionale quanto, in precedenza, previsto per alcune zone dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, imponendo alle persone fisiche di evitare qualsiasi spostamento, fatta eccezione per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o da motivi di salute, e consentendo, in ogni caso, di far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
In seguito all’emanazione di tali misure, sono, tuttavia, sorti diversi dubbi interpretativi relativamente a quali fossero le situazioni di necessità idonee a legittimare uno spostamento. Uno di tali quesiti ha riguardato, chiaramente, la possibilità, per i genitori separati, di esercitare il proprio diritto di visita andando a prendere e riportando a casa i propri figli.
A tale questione ha fornito risposta direttamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, rispondendo alle domande più frequenti in ordine alle misure introdotte, ha precisato, tra le altre cose, che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Su tale scia, il giudice del Tribunale di Milano, sezione IX, con decreto datato 11 marzo 2020, si è pronunciato proprio in ordine alle modalità con le quali un padre possa esercitare il suo diritto di visita, in questo periodo di emergenza, dopo il temporaneo trasferimento della madre collocataria. Orbene, il Giudice adito, riprendendo quanto affermato dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, ha prescritto ai genitori l’osservanza di quanto dagli stessi stabilito nel verbale di accordo in materia di affidamento e frequentazione con il padre.