Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30179 del 22 novembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nei giudizi relativi alla modifica delle disposizioni economiche conseguenti alla separazione o al divorzio, l'assenza di coabitazione abituale o prevalente del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente con il genitore, non esclude la legittimazione di quest'ultimo a richiedere l'assegno di mantenimento ove la casa genitoriale rimanga un punto di riferimento stabile per il figlio e il genitore continui ad anticipare gli esborsi necessari per il suo sostentamento presso la sede di studio.

(massima n. 2)

La legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.

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