(massima n. 1)
L'affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori si sottrae a censure ove - nell'accertata inidoneitą dell'altro genitore - rispecchi il principio di privilegiare, nell'attribuzione della responsabilitą genitoriale, quel genitore che appaia il pił idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare la migliore evoluzione possibile della personalitą della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti pił adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche.