(massima n. 2)
La prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio di uno dei coniugi può assumere rilievo soltanto ai fini della valutazione delle condizioni economiche del beneficiario, che costituiscono uno dei parametri di riferimento per il riconoscimento e la liquidazione dell'assegno di mantenimento in suo favore, ma non può incidere sull'obbligo dell'altro coniuge di provvedere al mantenimento dei figli, che in base al disposto dello art. 147 c.c., grava esclusivamente su ciascuno dei genitori.