Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6810 del 7 marzo 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assegnazione della casa familiare, l'art. 155-quater cod. civ., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, postulando, oltre alla permanenza del legame ambientale, la ricorrenza del rapporto di filiazione legittima o naturale cui accede la responsabilitā genitoriale, mentre non si pone anche a presidio dei rapporti affettivi ed economici che non involgano, in veste di genitori, entrambi i componenti del nucleo che coabitano la casa familiare oppure i figli della coppia che, nella persistenza degli obblighi di cui agli artt. 147 e 261 cod. civ., abbiano cessato di convivere nell'abitazione, giā comune, allontanandosene.

(massima n. 2)

Laddove parla di affidamento "ad entrambi i genitori", il Legislatore si riferisce all'affidamento condiviso, cui consegue l'esercizio congiunto della responsabilitā genitoriale, sul quale specificamente ritorna nell'art. 337-quater c.c., e non al collocamento fisico ("presenza") dei minori, sul quale il giudice si deve anche distintamente pronunciare, e che č disciplinato dal successivo periodo dell'art. 337-ter c.c., ove č detto "determina i tempi e le modalitā della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresė la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli", richiamando all'uopo gli oneri di assistenza materiale e morale a cui č tenuto ciascun genitore.

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