(massima n. 1)
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337 ter e 337 septies c.c., e non può essere regolato dalla disciplina dell'art. 443 c.c. prevista per le obbligazioni alimentari. La decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non costituisce, dunque, una modalità alternativa di adempimento che il genitore può scegliere unilateralmente, ma può essere al massimo un elemento da considerare ai fini della quantificazione dell'assegno.