(massima n. 1)
Il contrasto insorto tra genitori legalmente separati in ordine alla scelta della scuola (se di ispirazione religiosa o laica) presso cui iscrivere i figli deve essere risolto in considerazione dell'esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata e importa una valutazione di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori.