(massima n. 1)
In riferimento alla situazione patrimoniale della parte, finalizzata al contributo al mantenimento, è legittima la valutazione delle risultanze istruttorie, operata dal giudice di merito, ritenendo proporzionale la misura del contributo alle consistenze dell’obbligato, poiché quest’ultimo avrebbe potuto provare il contrario. Si tratta di una valutazione delle attuali esigenze delle figlie, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, n. 1, c.c., conforme alla giurisprudenza di questa Corte, valutate con una motivazione nei confronti della quale la parte non si è neppure espressamene e chiaramente misurata e che, dunque, è oggetto di una censura inammissibile, in quanto non conforme al criterio di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., dovendo il ricorso per cassazione contestare specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata.