AUTORE:
Valentina Pinton
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Padova
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Questo elaborato ha lo scopo di analizzare i nuovi modelli di famiglia unitamente al rapporto di filiazione che viene a crearsi, caso per caso, e ciò indipendentemente dalla scelta del genitore, giusta o sbagliata che possa considerarsi: si deve infatti ricordare che al centro di tutto c’è unicamente il bambino. Il diritto di famiglia negli ultimi decenni è stato protagonista di quella che può essere denominata “epoca delle Riforme”. La Riforma del 1975 ha introdotto mutamenti epocali, di forte rottura con il passato. Due recenti Riforme, quella della Filiazione (2012-2013) da un lato e quella delle Unioni civili e Convivenze (2016) dall’altro, hanno “stravolto” il diritto di famiglia. Il fulcro del diritto di famiglia, però, resta sempre e comunque il modello naturale fondato sul matrimonio e ad esso è riferibile il disposto dell’art. 29 della costituzione. La famiglia appare oggi più una comunità di affetti, al di là della derivazione genetica tra i suoi componenti, del coniugio e addirittura della eterosessualità dei genitori. Ancora, le disposizioni in ordine all’ascolto del minore, unitamente all’abrogazione della soggezione del figlio, contenute nella riforma del 2012-2013, hanno chiarito che, per il diritto, il minore non è una realtà in fieri, priva di voce e di diritti immediatamente reclamabili, ma una persona, non soggetta più a potestà, ma determinatrice di responsabilità per chi ne ha la cura e, conseguentemente, titolare di diritti soggettivi propri. Nel terzo capitolo di questo elaborato viene affrontato, invece, anche il problema dell’adozione del figlio del partner, questione che rimane ancora oggi priva di una esplicita regolamentazione, malgrado l’entrata in vigore della cd. legge Cirinnà. È stata espressamente esclusa l’applicabilità della l. 184/1983 alle parti dell’unione civile, ma è stata anche inserita una frase con lo scopo implicito di consolidare l’orientamento giurisprudenziale pregresso in tema di coppie omosessuali. Sulla base di tale orientamento, l’impossibilità di affidamento preadottivo viene intesa come un’impossibilità di diritto e non solo di fatto, al fine di permettere la stepchild adoption anche all'interno di coppie formate da persone dello stesso sesso. Il fulcro di tutte queste decisioni rimane il best interest of the child, che comprende il diritto alla continuità affettività, il diritto all’identità personale e alla certezza dello status di figlio. È proprio facendo leva su tali principi che alcune Corti hanno anche ammesso la trascrizione, e il conseguente riconoscimento nell’ordinamento italiano, degli atti di nascita legittimamente formati all’estero indicanti come genitori due soggetti dello stesso sesso, e delle pronunce straniere di adozione del figlio del partner o adozione congiunta a favore di coppie same-sex. Infatti, la genitorialità delle coppie same-sex implica ulteriori problematiche quando avviene attraverso tecniche di procreazione assistita. Può realizzarsi quel fenomeno che è stato denominato “turismo procreativo” che porta, nel nostro ordinamento, ulteriori questioni giuridiche non normativizzate. E, ancora una volta, tengo a sottolineare che nella complessità della questione ivi analizzata, il minore è colui che, seppure senza alcuna colpa, si trova a dover essere protagonista di una “battaglia” che non ha scelto di voler combattere. Può accadere, infatti, che il minore cresca ed affronti le prime fasi della sua vita con un soggetto che, se non a lui legato biologicamente, non viene considerato giuridicamente genitore. Si tratta del “genitore sociale” che non ha alcun legame genetico o biologico con il minore, ma che lo cresce come fosse un figlio e si assume la responsabilità come fosse un genitore. Si parla, infatti, di vincolo affettivo, costituitosi in un tempo prolungato e con una certa continuità. Si è però in assenza di vincoli di sangue. In assenza di un’apposita disciplina in materia, il bambino non potrà vantare alcun diritto nei confronti del genitore “intenzionale” e quest’ultimo non potrà essere chiamato ad adempiere ad alcun dovere nei suoi confronti, nel caso in cui il rapporto di coppia dovesse sciogliersi. In questo modo, infatti (ed indipendentemente dalle opinioni/convinzioni di ognuno di noi), tale aspetto estremamente delicato viene devoluto all’interpretazione e discrezionalità del Giudice e, dunque, si crea una situazione di incertezza giuridica in una materia, quella riguardante gli status personali, che invece necessita di una disciplina organica, che garantisca un trattamento omogeneo su tutto il territorio nazionale.