(massima n. 1)
Il provvedimento emesso dalla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c. su reclamo avverso il decreto del tribunale in materia di modificazione dei provvedimenti di separazione riguardanti i coniugi, dichiarato espressamente non reclamabile ai sensi del citato art. 739, è caratterizzato dagli elementi della decisorietà e definitività ed è perciò ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., diversamente da quanto accade per i provvedimenti di separazione riguardanti la prole, atteso che tali provvedimenti, essendo modificabili, a norma dell'art. 155 ult. comma c.p.c., senza bisogno che per la modifica sia dedotto un mutamento delle circostanze esaminate dal giudice sono privi del carattere della definitività e insuscettibili di passare in cosa giudicata.