(massima n. 1)
Negli accordi tra ex conviventi stipulati in occasione della cessazione della convivenza e finalizzati a disciplinare sia il mantenimento della prole sia questioni patrimoniali insorte nella coppia, la clausola relativa ad un'obbligazione pecuniaria assunta da una delle parti, deve essere interpretata tenendo conto dell'intero contesto contrattuale e della volontà delle parti, emergente dai criteri di interpretazione letterale, teleologica e sistematica, e può essere oggetto di risoluzione per inadempimento qualora sia collegata all'adempimento degli obblighi di mantenimento della prole.