Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15693 del 5 giugno 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore va osservato il principio di proporzionalitą, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori.

(massima n. 2)

Le determinazioni del giudice di merito riguardanti il regime di affido e collocamento ed anche di visita e/o di frequentazione tra genitori e figlio minorenne, proprio perché finalizzate alla tutela dell'interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori - costituente il prioritario criterio che deve guidare il giudice nella decisione sul punto - non possono certamente ritenersi vincolate alle corrispondenti, contrapposte richieste dei genitori del minore stesso, ben potendo il primo stabilire modalitą di visita e/o frequentazione anche pił ampie, oppure alternative, rispetto a quelle proposte da questi ultimi o da quelle da loro godute in passato.

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