(massima n. 1)
Avverso i provvedimenti emanati dalla corte d'appello in sede di reclamo, concernenti la modifica della statuizione riguardante il contributo per il mantenimento dei figli, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimenti che in quanto modificabili in ogni momento, ai sensi dell'art. 155, ult. comma, c.c., anche indipendentemente dal sopravvenire di circostanze nuove, e perciò insuscettibili di passare in giudicato sono privi del carattere della decisorietà e definitività.