Ebbene, in questo caso cambiano le regole relative all’affidamento?
Proprio su questo punto si è pronunciato il Tribunale di Roma con una sentenza del 26 giugno 2015, relativa ad un caso di separazione di una coppia con un figlio di soli 15 mesi.
Nel caso di specie, il Tribunale non ritiene “ravvisabili ragioni che consentano di derogare in relazione all’affido della minore alla regola prioritaria sancita dall’art. 337 ter, non evincendosi dalle condotte descritte in ricorso alcuna inidoneità genitoriale o manifesta carenza comportamentale in capo al padre che, malgrado la giovane età (22 anni), peraltro maggiore di quella della madre (20 anni) è apparso anche nel corso dell’audizione delle parti, un genitore consapevole delle proprie responsabilità”.
Si ricorda, in proposito che la “regola prioritaria” richiamata dal Tribunale romano è quella relativa all’affidamento condiviso: infatti, il Giudice, nella normalità dei casi, disporrà l’affidamento nei confronti di entrambi i genitori, disponendo l’affidamento esclusivo (vale a dire, ad uno solo di essi) solo in presenza di specifiche ragioni che inducano il Giudice (cfr. [[155 bis cc]]) a non ritenere conforme all’interesse del figlio l’affidamento ad entrambi.
Tuttavia, il Giudice dimostra di tenere in considerazione la tenera età del figlio, dal momento che ritiene opportuno mantenerne la residenza prevalente presso la madre, graduando “la frequentazione del genitore non collocatario al fine di consentire alla piccola, che nella attuale fase neonatale ha ancora quale unico referente la figura materna, un percorso di crescita nel rispetto della sua evoluzione cognitiva e di progressivo consolidamento di un rapporto affettivo privo di impatti traumatici, ragione per la quale i tempi di permanenza con il padre devono essere fissati con modalità differenziate, il rispetto delle quali soltanto consentirà l’instaurazione di un regime di visita definitivo, così come disciplinato in dispositivo”.
Di conseguenza, il Giudice dispone che, almeno fino al secondo anno di età, sia “opportuno che, dovendo privilegiarsi il mantenimento dell’habitat domestico della bambina, sia il padre a recarsi in visita nell’abitazione materna senza l’accompagnamento di parenti, la cui presenza, avuto riguardo al clima di tensione sussistente tra i due nuclei familiari, finirebbe con il compromettere l’instaurazione di un rapporto sereno tra i due genitori con evidenti ricadute sulla minore e che invece potranno in un successivo momento instaurare rapporti significativi con quest’ultima”.
Di conseguenza, deve ritenersi che la tenera età del figlio non incida sulla regola generale da applicarsi in materia di affidamento del minore, trovando comunque applicazione l’art. 337 ter del c.c., in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis del c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.
Conseguentemente, anche quando il figlio sia appena nato, il Giudice privilegerà l’affidamento condiviso, disponendo l’affidamento esclusivo solo quando ravvisi delle particolari circostanze che rendono l’affidamento ad entrambi i genitori contrario all’interesse del figlio.
La tenera età del minore, in ogni caso, potrà e dovrà essere tenuta in considerazione dal Giudice nel momento in cui lo stesso si trovi a dover regolare il diritto di visita del genitore non collocatario, ovvero del genitore presso il quale il figlio non risiede, essendo evidente che un bimbo appena nato ha delle esigenze diverse rispetto ad uno di età superiore.