L’ordinanza n. 21752/2020, emanata dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, lo ha chiarito respingendo il ricorso di un padre che, a seguito di separazione, è stato onerato del mantenimento dei figli di cui uno minorenne e l’altro maggiorenne ma non autosufficiente. L’uomo lamentava in primis il mancato rispetto del principio di proporzionalità ai sensi dell’art. 337, 4 comma del Codice Civile e, il mancato accoglimento della domanda volta ad accertare l’insussistenza del diritto al mantenimento in capo al figlio di 27 anni.
Gli Ermellini in relazione al primo motivo di doglianza, rammentano che la quantificazione dell’assegno di mantenimento a seguito di separazione personale dei coniugi deve osservare il principio per cui ciascuno dei coniugi deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Si deve tenere conto, inoltre, delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e della collocazione prevalente della prole presso il genitore affidatario nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ognuno dei genitori. (Cass. num. 4811/2018)
In relazione al secondo motivo di doglianza, ovvero al diritto all’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, la Corta precisa che l’obbligo di mantenimento nascente dagli art. 147 e 148 del Codice Civile “non cessa ipso fato con il compimento della maggiore età, dall'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, dell'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, della complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto a partire dal raggiungimento della maggiore età.” (Cass. n. 5088/2018)
Pertanto, data l’assenza di evidenze in tal senso da parte del genitore gravato dall’obbligo al mantenimento che non dimostra l’inerzia del figlio nel cercare un impiego né un ingiustificato rifiuto dello stesso, permane l’obbligo alla dazione economica prevista in sede di divorzio.