(massima n. 1)
L'affidamento condiviso ad entrambe i genitori dei figli minori costituisce il regime ordinario che č derogabile quando esso risulti pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. L'eventuale pronuncia che statuisce in tal senso deve essere sorretta da una puntuale motivazione destinata a farsi carico non solo, del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso ma, anche, da un canto, ed in positivo, della idoneitā del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nella apprezzata sua capacitā di assolvere al proprio ruolo anche per le modalitā con cui lo ha svolto nel passato e, dall'altro, in negativo, della inidoneitā ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.