(massima n. 2)
Quando l'adozione del provvedimento di affidamento familiare del minore si renda necessaria nel corso del giudizio di separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., la competenza appartiene al tribunale ordinario, che deve innanzitutto, a pena di nullitą della pronuncia, procedere all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici ed anche di etą inferiore se capace di discernimento, salvo che ritenga di omettere tale incombente con adeguata motivazione, dovendo il giudice indicare altresģ il periodo di presumibile estensione temporale dell'affidamento, i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalitą attraverso cui i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.