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Capo VI - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Della locazione

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Della locazione di fondi urbani

Sezione III - Dell'affitto

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
686 Il contratto di locazione disciplinato nel libro delle obbligazioni comprende esclusivamente la locazione di cose. La locatio operarum è regolata nel libro del lavoro, come quella che si inserisce, in funzione collaborativa, nell'organizzazione dell'impresa. La locatio operis, avente per oggetto la prestazione del risultato di un lavoro a rischio del suo produttore, forma argomento di separata disciplina, a seconda che l'attività diretta a quella prestazione presupponga un'impresa organizzatrice del capitale e del lavoro altrui (contratto di appalto, contratto di trasporto, ecc.) o l'impiego prevalente del lavoro proprio da parte dell'obbligato (lavoro autonomo). Non sono state considerate sotto il profilo della locazione né la mezzadria né la soccida. Il conduttore è sempre un imprenditore autonomo; il mezzadro e soccidario sono invece associati del concedente e del soccidante, e insieme, l'uno e l'altro, creano l'impresa che conduce il fondo e che produco. E precisamente perciò danno vita all'organizzazione di un'impresa produttiva, i contratti di mezzadria, di colonia e di soccida sono stati collocati nel libro del lavoro.