Riparazioni di piccola manutenzione. Nozione
Il criterio discriminativo delle piccole riparazioni che la legge pone a carico dell'inquilino distinguendole e separandole dalle riparazioni poste a carico del locatore dall'art. 1576 quale estrinsecazione dell'obbligo di mantenere la cosa in istato da servire all'uso convenuto, deve essere tratto da un concetto d'insieme di tenuità del valore economico e tecnico, di destinazione, di uso e di necessario affidamento della cosa locata. In altri termini può affermarsi che dato l'obbligo del locatore di assicurare al conduttore la possibilità di trarre dalla cosa quel godimento che era in diritto di attendersi, spetta al locatore stesso l'onere di provvedere a quella manutenzione che attiene alla integrità del godimento della res, ossia alla condizione intrinseca della cosa in quanto incide sul godimento. Sono invece a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, cioè quelle in genere che possono reputarsi conseguenza del modo in cui il conduttore ha usato della cosa locata e che hanno per fondamento la presunta colpa dell'inquilino.
In via esemplificativa e non tassativa, e salvo patto contrario, possono ricondursi a quelle che erano indicate nell'art. 1604 del codice civile abrogato. La disposizione non è stata riprodotta nel nuovo codice perché ritenuta inutile dato il suo carattere esemplificativo e necessariamente incompleto, ma in sede di commento e per dare una guida al giudice quell'articolo può ricordarsi perché, in sostanza, si riferiva alle riparazioni che nella pratica sono più frequenti e cioè a quelle da farsi ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi dei camini; all'incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro; al pavimento e ai quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi siano rotti; ai vetri, eccetto che siano stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza maggiore, per cui l'inquilino non sia responsabile; alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi o alle imposte delle botteghe, ai cardini, ai chiavistelli e alle serrature. Non si può invece mettere nel novero delle piccole riparazioni, ad es. la radicale riparazione di un impianto sanitario resa per giunta necessaria dalla cattiva costruzione di esso.
Facendo carico all'inquilino le riparazioni che sono conseguenza dell'uso, per la stessa ragione non possono far carico quelle che siano dipendenti da vetustà o da caso fortuito, non avendovi dato causa col fatto proprio o con quello dei suoi dipendenti. Tali riparazioni faranno carico al locatore salvo patto contrario e salvo l'esistenza di un uso locale che le ponga invece a carico dell'inquilino.