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Articolo 1646 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante

Dispositivo dell'art. 1646 Codice Civile

(1)L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.

Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza,(2) gli usi locali.

Note

(1) La norma si riferisce ai rapporti giuridici tra le parti che sorgono dalla legge.
(2) L'espressione "le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza," è da ritenersi implicitamente abrogata ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Ratio Legis

Poichè può esservi un periodo di tempo nel quale sia il nuovo che il vecchio affittuario si trovano a svolgere attività sul fondo (atteso che, normalmente il contratto scade alla fine dell'anno agrario mentre il ciclo produttivo non necessariamente si conclude allo stesso momento) il legislatore si preoccupa di regolarne, in linea generale, i rapporti, al fine di prevenire possibili liti.

Spiegazione dell'art. 1646 Codice Civile

Disciplina del passaggio del fondo da un affittuario all'altro

Nel passaggio del fondo locato da un affittuario all'altro non v'è una netta demarcazione, una precisa soluzione di continuità, per cui possa dirsi che un rapporto è completamente esaurito quando l'altro si inizia. Vi sono operazioni agricole che l'affittuario subentrante deve compiere prima che cessi l'affitto di quello uscente (preparare le terre, adattarle alla coltura del primo anno), e operazioni che quest'ultimo deve compiere dopo, cessata la durata dell'affitto (consumo dei foraggi, raccolte che rimangono da fare). A questa compartecipazione di diritti e di interessi provvede l'articolo in esame. Questa norma, dettata nell'interesse delle parti ma anche e soprattutto nell'interesse dell'agricoltura, presuppone l'appartenenza all'antico affittuario di uno o più prodotti perché coltivati con il suo lavoro e i suoi capitali. È evidente che se il locatore assumesse direttamente la coltura del fondo, senza ulteriore affitto, la norma troverebbe applicazione anche nei rapporti locatore-ex affittuario.

L'ulteriore determinazione dei rapporti tra l' affittuario uscente e quello subentrante è rimessa alle disposizioni degli usi locali. Così per quanto riguarda l'epoca in cui l'affittuario subentrante può iniziare i suoi lavori, i comodi cui abbia diritto e così via. La nozione di « comodi » non è univoca e varia a seconda dei luoghi, per cui in materia gli usi locali avranno particolare importanza. Ad ogni modo è da escludere che in tale nozione (né risulta che esista alcun uso in contrario) possano comprendersi le persone fisiche addette alla coltura del fondo, per cui non potrebbe l'affittuario entrante pretendere di rilevare i contratti che legano l'affittuario uscente ai terzi.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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