Disciplina del passaggio del fondo da un affittuario all'altro
Nel passaggio del fondo locato da un affittuario all'altro non v'è una netta demarcazione, una precisa soluzione di continuità, per cui possa dirsi che un rapporto è completamente esaurito quando l'altro si inizia. Vi sono operazioni agricole che l'affittuario subentrante deve compiere prima che cessi l'affitto di quello uscente (preparare le terre, adattarle alla coltura del primo anno), e operazioni che quest'ultimo deve compiere dopo, cessata la durata dell'affitto (consumo dei foraggi, raccolte che rimangono da fare). A questa compartecipazione di diritti e di interessi provvede l'articolo in esame. Questa norma, dettata nell'interesse delle parti ma anche e soprattutto nell'interesse dell'agricoltura, presuppone l'appartenenza all'antico affittuario di uno o più prodotti perché coltivati con il suo lavoro e i suoi capitali. È evidente che se il locatore assumesse direttamente la coltura del fondo, senza ulteriore affitto, la norma troverebbe applicazione anche nei rapporti locatore-ex affittuario.
L'ulteriore determinazione dei rapporti tra l' affittuario uscente e quello subentrante è rimessa alle disposizioni degli usi locali. Così per quanto riguarda l'epoca in cui l'affittuario subentrante può iniziare i suoi lavori, i comodi cui abbia diritto e così via. La nozione di « comodi » non è univoca e varia a seconda dei luoghi, per cui in materia gli usi locali avranno particolare importanza. Ad ogni modo è da escludere che in tale nozione (né risulta che esista alcun uso in contrario) possano comprendersi le persone fisiche addette alla coltura del fondo, per cui non potrebbe l'affittuario entrante pretendere di rilevare i contratti che legano l'affittuario uscente ai terzi.