(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
431 L'articolo 473 riprende il principio già applicato nell'articolo 1622 cod. civ. (463 progetto della Commissione reale) per cui l'affitto di un fondo rustico senza determinazione di tempo si reputa fatto per il tempo che è necessario affinché l'affittuario raccolga tutti i frutti del fondo locato.
Ma esso non ha riassorbito il capoverso dell'articolo 1622 suddetto, nel quale si faceva una eccezione al detto principio per il caso di affitto di terreni coltivati. Questo capoverso, riferendosi all'ipotesi in cui il terreno si è diviso in porzioni coltivabili alternativamente, considera la locazione come fatto per tanti anni quante sono le porzioni; ma in realtà esso parte dell'inesatto presupposto che tutti i fondi del nostro paese sono soggetti ad un avvicendamento di colture che si esaurisce a giro di più anni . Invece la situazione agraria di alcune nostre regioni alle volte comporta anche che, per le compensazioni di oneri ed i vantaggi dati da particolari sistemi di rotazione, il conduttore ricavi dal fondo un reddito utile nel periodo di un solo anno.
Ho lasciato salve le diverse disposizioni della norma collettiva degli usi locali in modo da tenere la disciplina della materia su un terreno più aderente alla realtà, il che non sarebbe possibile dire sotto l'impero dell'articolo 1622 cod. civ.