Detenzione del conduttore anteriore al trasferimento
La detenzione anteriore al trasferimento, per produrre gli effetti di cui all'articolo in esame deve nascere da un valido contratto di locazione, e l'anteriorità deve riferirsi all'atto di trasferimento vero e proprio, non alla trascrizione del contratto.
La norma in esame è dettata nell'interesse del conduttore il quale può invocare il rispetto della locazione nei limiti fissati dal precedente art. 1574 a seconda che si tratti di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, o di camere e appartamenti mobiliati, o di cose mobili, o di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano. Ma se il terzo acquirente intenda rispettare la locazione anteriore per tutta la sua durata, il conduttore non può rifiutare l'esecuzione del contratto.
L'art. 1600 ha carattere generale e si applica tanto alle locazioni dei fondi urbani quanto all'affitto dei beni produttivi.