Cass. civ. n. 9899/2022
La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest'ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c.
Cass. civ. n. 6390/2018
Nel contratto di sublocazione, l'art. 1595 c.c. non prevede che il locatore ed il sublocatore possano, con accordi stipulati esclusivamente tra di loro, modificare il contenuto di un contratto di sublocazione che ha ad oggetto lo stesso immobile, essendo l'effetto del contratto locatizio sul subconduttore circoscritto dal citato art. 1595 c.c. che, in nessuno dei suoi commi, conferisce al contratto principale un globale effetto di governo sul contratto collegato. Ne discende che qualora ad un contratto di locazione sia collegato come contratto derivato un contratto di sublocazione avente ad oggetto, totalmente o parzialmente, lo stesso bene oggetto del contratto principale, l'autonomia negoziale delle parti del contratto locatizio non si estende a disciplinare il regolamento negoziale del contratto derivato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che il locatore e il sublocatore possano, con accordi stipulati esclusivamente tra di loro, modificare il contenuto - nella specie la durata - del contratto di sublocazione avente per oggetto lo stesso immobile del principale contratto di locazione).
Cass. civ. n. 260/2006
La sublocazione — pur costituendo un caso di collegamento negoziale finalizzato ad un unico regolamento di reciproci interessi tra due contratti, legislativamente fissato (e perciò tipico), e comportante dipendenza unilaterale del contratto derivato da quello fondamentale — conserva pur sempre la propria causa, ragion per cui tra i debiti del subconduttore verso il sublocatore e quelli di quest'ultimo verso il locatore concernenti il canone opera la compensazione legale e non si fa luogo a semplice accertamento delle rispettive posizioni attive e passive.
Cass. civ. n. 10742/2002
Poiché il contratto di sublocazione è un contratto derivato, ne consegue che le norme che regolano gli obblighi del locatore regolano nella stessa maniera anche gli obblighi del sublocatore e,
per converso, il subconduttore ha le stesse facoltà e gli stessi diritti del conduttore e cioè di mantenere in buono stato il bene detenuto in sublocazione e di esigere la riparazione dei difetti e vizi, anche sopravvenuti, di tale bene.
Cass. civ. n. 11324/1998
Poiché la sublocazione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore esplica nei confronti del subconduttore, ancorché rimasto estraneo al giudizio e quindi non menzionato nel titolo esecutivo, non solo gli effetti della cosa giudicata sostanziale, ma anche l'efficacia del titolo esecutivo per il rilascio. Ne discende, anche, che il subconduttore non potendo vantare diritti di sorta nei confronti del locatore principale ed avendo un semplice interesse alla continuazione del rapporto locatizio fondamentale, può spiegare nella causa per finita locazione tra il proprietario ed il conduttore originario soltanto un intervento adesivo semplice o dipendente, non già autonomo litisconsortile e, di conseguenza, non è titolare del diritto di impugnare in via autonoma la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, ma può solo aderire all'impugnazione proposta da quest'ultima. Analogamente, se il locatore abbia convenuto nel giudizio instaurato per sentir dichiarare la cessazione della locazione sia il conduttore sia il subconduttore, è inammissibile l'impugnazione del subconduttore contro la sentenza che abbia accolto la domanda del locatore non impugnata dal conduttore.
Cass. civ. n. 212/1998
Nei confronti del subconduttore, ai sensi del terzo comma dell'art. 1595 c.c., esplica efficacia, anche di titolo esecutivo, la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore e pur nell'assenza in giudizio di quegli perché il diritto del subconduttore deriva ed è condizionato da quello del conduttore; pertanto il locatore non può da un lato affermare la validità e la persistente efficacia del contratto con questi, dall'altro chiedere il rilascio dell'immobile al subconduttore.
Cass. civ. n. 836/1995
La sentenza dichiarativa di fallimento non solo non produce un'inesigibilità in senso tecnico in quanto incide soltanto sulla fase satisfattiva ed esecutiva del credito (il che ne presuppone l'esigibilità) assoggettandola alla disciplina della concorsualità, ma addirittura, sia pure ai soli effetti fallimentari, determina una situazione giuridica di esigibilità anche con riferimento ai crediti non scaduti e, per certi versi, a quelli condizionali (art. 55 della legge fallimentare). Pertanto, la dichiarazione di fallimento del conduttore, non determinando l'inesigibilità del credito del locatore nei suoi confronti per il canone, non determina la carenza del requisito per l'esercizio dell'azione
ex art. 1595 c.c. da parte del locatore stesso nei confronti di subconduttore per l'esazione del canone di sublocazione del quale costui è ancora debitore verso il sublocatore.
Cass. civ. n. 11003/1993
L'art. 1595, terzo comma, c.c., che permette l'esplicazione degli effetti della risoluzione del contratto di locazione, anche nei confronti del subconduttore, opera indipendentemente dal fatto che la durata del contratto di sublocazione sia stata programmata dalle parti (o prorogata per legge) in modo da durare oltre la data di cessazione del contratto di locazione.
Cass. civ. n. 12159/1992
Il pagamento del canone da parte di un soggetto estraneo alla stipulazione del contratto di locazione, anche se ricollegabile alla sua posizione di subconduttore, assunta successivamente alla stipulazione stessa, non vale a fargli acquisire la veste di parte dell'originario rapporto di locazione né vale a provocare, retroattivamente, la unificazione di questo vincolo con quello di sublocazione.
Cass. civ. n. 329/1978
La norma contenuta nel terzo comma dell'art. 1595 c.c. — secondo cui, senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra il locatore e il conduttore ha effetto anche contro di lui — è ispirata ad una maggiore tutela del diritto del locatore nei confronti del subconduttore; essa, pertanto, attribuisce solo al locatore il diritto sostanziale alla restituzione del bene da parte del subconduttore, ma non conferisce analoga facoltà al sublocatore, che non può, quindi, pretendere dal subconduttore la restituzione del bene a seguito della risoluzione del contratto di locazione. In tal caso, avendo natura contrattuale l'obbligo della restituzione della cosa locata, il conduttore sublocatore può esimersi dalla conseguente responsabilità, che ha come presupposto il dolo o la colpa, provando che l'inadempimento o il ritardo nella riconsegna sono dovuti a impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, e di aver fatto il possibile per ottenere il rilascio della cosa con i mezzi consentitigli.
Cass. civ. n. 4322/1977
Poiché il locatore ha azione diretta,
ex art. 1595 c.c., contro il subconduttore per il risarcimento dei danni da questo arrecati alla cosa locata, a maggior ragione deve ritenersi che di detta azione sia titolare il sublocatore, il quale ne risponde verso il locatore.
Cass. civ. n. 2169/1972
Al subconduttore, non avendo questi, come semplice avente causa del conduttore, un diritto proprio e autonomo da far valere nei confronti del locatore, ed essendo normalmente soggetto,
ex art. 1595 c.c., all'efficacia anche esecutiva del giudicato, non compete l'opposizione di terzo ordinaria (primo comma dell'art. 404 c.p.c.) contro la sentenza di sfratto, passata in giudicato o esecutiva, pronunciata a favore del locatore e in pregiudizio del conduttore medesimo. E seppure dalla stessa qualità di avente causa da una delle parti (dal conduttore sublocatore) si desume la legittimazione del subconduttore alla sola opposizione di terzo revocatoria, cioè qualora si assume che la pronuncia intervenuta tra locatore e conduttore sia stata affetta di dolo o collusione a danno di esso subconduttore (art. 404, secondo comma c.p.c.), tale rimedio, tuttavia, si profila ammissibile soltanto avverso le sentenze emesse in un procedimento di cognizione ordinaria, e non anche avverso i provvedimenti di convalida di licenza o di sfratto, emessi a seguito del procedimento speciale.