(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
404 Per il progetto del 1936 (art. 434) la responsabilità del conduttore per l'incendio cessa quando il locatore possa essere indennizzato dall'assicuratore.
L'introduzione di questo principio è da approvare; ma la sua formulazione merita di essere modificata.
Infatti, fermo che il significato dell'art. 434 quale appare dalla relazione della Commissione reale è che il conduttore resta esonerato dalla responsabilità verso il locatore in quanto questi sia stato indennizzato di tutta la perdita, la norma ammetterebbe solo implicitamente che una responsabilità rimanga nel caso di indennizzo parziale. Ora mi è sembrato che fosse preferibile mettere in rilievo questo effetto, più importante, di una responsabilità limitata del conduttore verso il locatore, anziché l'esonero, quando l'assicurazione copre l'intero danno. Perciò ho dichiarato che, se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questi, la responsabilità del conduttore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Può accadere però che la locazione riguardi una cosa mobile e che questa sia stimata; per tale fattispecie ho creduto necessario di affermare che, se il locatore riesce ad ottenere dall'assicuratore un rimborso equivalente alla somma, il conduttore rimane esonerato da ogni responsabilità verso il locatore (art. 444).
Non ho ritenuto di dover soggiungere che l'assicuratore può agire verso il conduttore in colpa surrogandosi al locatore: un principio del genere risulta in via generale dalla disciplina del contratto di assicurazione (art. 438 cod. comm.), e da essa sembra opportuno far regolare anche il regresso dell'assicuratore verso il conduttore, non essendo persuasiva la formula dell'art. 434 del progetto del 1936 che impone all'assicuratore la prova che l'incendio sia cagionato da colpa del conduttore. L'assicuratore che agisce in surroga non è un terzo, ma esperisce i diritti spettanti al locatore per conto del quale fu fatta l'assicurazione, e perciò va a suo vantaggio la inversione dell'onere della prova stabilita a favore del locatore dall'art. 443.
L'ultimo comma dell'art. 434 del progetto del 1936 non è stato da me riprodotto perché è intuitivo. Se il contratto di locazione impone l'obbligo di assicurare la cosa locata, non è possibile ammettere che il conduttore vi adempia assicurando per conto proprio, perché allora assicurerebbe non la cosa stessa ma la sua responsabilità, e cioè garantirebbe se stesso contro il rischio locativo. Che poi nel caso di stima l'assicurazione obbligatoria deve essere fatta per l'ammontare di essa, mi è sembrato inutile dire, essendo evidente che, per quanto la stima non si riferisca esplicitamente al limite dell'obbligo assicurativo. Implicitamente tuttavia vi si riallaccia ed infatti l'obbligo di assicurazione convenuto a carico del conduttore può ritenersi adempiuto soltanto l'assicurazione copre l'intero valore della cosa: dichiarato, presumibile o concordato.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
692 Circa la responsabilità del conduttore per incendio della cosa locata, dispongono gli
art. 1588 del c.c.,
art. 1589 del c.c. e
art. 1631 del c.c.. In essi si considera la responsabilità del conduttore verso il locatore; la responsabilità per incendio verso terzi del custode della cosa, proprietario o conduttore, è regolata nell'
art. 2051 del c.c.. L'incendio rappresenta una causa di perdita o di deterioramento della cosa. Il conduttore deve risponderne se non prova che l'incendio sia avvenuto per una causa a lui non imputabile: si fa, con ciò, applicazione precisa della disposizione degli
art. 1218 del c.c. e
art. 1256 del c.c.. La causa sconosciuta della perdita o del deterioramento è a carico del conduttore. Che se la cosa distrutta o deteriorata era stata assicurata dal locatore, e dal conduttore per conto di questi, e la perdita è stata indennizzata dall'assicuratore, il locatore non può pretendere ulteriore indennizzo da parta del conduttore, perchè non può arricchirsi e perché nel diritto del locatore verso il conduttore subentra l'assicuratore (art. 1589 e
art. 1916 del c.c.). Il creditore subentrante si trova verso il debitore nelle stesse condizioni del creditore surrogato; quindi il conduttore si libera dalla responsabilità verso l'assicuratore negli stessi modi che in confronto del locatore.