Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questo ha ricevuto(1), se non è stato diversamente pattuito [1637].
Note
(1)
Poichè la norma non opera alcuna distinzione, l'affittuario sopporta il rischio a prescindere dal soggetto su cui ricada la colpa dell'evento (1218, 2043 c.c.).