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Articolo 1585 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Garanzia per molestie

Dispositivo dell'art. 1585 Codice Civile

Il locatore è tenuto a garantire [32 c.p.c.](1) il conduttore dalle molestie, che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa [1575], arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima(2).

Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti(3), salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio [1168; 2254](4).

Note

(1) Il locatore, in particolare, può agire direttamente, con l'azione di nuova opera (v. 1171 c.c.) o danno temuto (v. 1172 c.c.) ovvero essere chiamato ad intervenire nel giudizio già instaurato (1586, comma 2 c.c.; 106, 108, 269 c.p.c.).
(2) Si tratta delle c.d. molestie di diritto, cioè basate su pretese giuridiche, come nel caso in cui un terzo affermi di avere egli diritto al godimento del bene a titolo di conduttore (v. 1380 c.c.). Queste, a loro volta, possono manifestarsi con vere azioni giudiziarie (v. 1586 2 c.c.) o con meri comportamenti di fatto. In ogni caso, è necessario che le molestie incidano sull'uso o il godimento del bene.
(3) Si tratta delle c.d. molestie di fatto, cioè non fondate su pretese giuridiche: è tale, ad esempio, quella di un terzo che occupi abusivamente l'immobile.
(4) In particolare, il conduttore può agire con l'azione di reintegra per la tutela immediata del proprio diritto (1168 c.c.) nonchè chiedere il risarcimento dei danni in via extracontrattuale (2043 c.c.).

Ratio Legis

La disposizione è specificazione dell'obbligo, gravante sul locatore, di consentire al conduttore il godimento pacifico del bene per l'intera durata del rapporto (v. 1575, n. 3 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1585 Codice Civile

Limiti della garanzia del godimento. Molestie di diritto e di fatto

La garanzia del godimento che è illimitata quando la turbativa si concreta nel fatto proprio del locatore e che funziona anche in presenza di avvenimenti estranei, incontra un limite di applicazione qualora la turbativa derivi dal terzo, non potendosi far ricadere sul locatore le conseguenze di quei fatti che sono estranei alla cosa ed al rapporto di locazione.

La definizione della molestia di fatto e di quella di diritto è così data dalla Cassazione: "È molestia di fatto l'atto che tende a diminuire o togliere la cosa materialmente senza che il molestante avanzi pretese di diritti sulla cosa stessa o sul suo godimento; è molestia di diritto la contestazione sulla cosa o sul suo godimento, compiuta con atti giudiziali stragiudiziali assumendo pretese di diritto sulla cosa locata, intendendosi sempre di diritto quantunque risulti in definitiva infondata la pretesa giuridica del molestante". Cosicché nel caso che taluno invada il fondo locato ad altri, ne raccolga i frutti, ne tagli gli alberi, vi faccia pascere le greggi, senza vantare alcun diritto né sulla cosa né sul suo godimento, si ha molestia di fatto; se il molestante, invece, pretenda passare per il fondo per un diritto di servita o intimi al conduttore di rilasciare il fondo assumendosi unico ed esclusivo proprietario od usufruttuario non vincolato da alcun rapporto di locazione, sia che tale pretesa avanzi in via di azione o di eccezione, si ha molestia di diritto.

In pratica non sempre è agevole distinguere quando ricorra molestia di diritto e quando molestia di fatto, quando il locatore è garante e quando la garanzia non funzioni. Per una migliore precisazione dei due concetti può dirsi che sono molestie di diritto quelle che dimostrano in chi agisce l'intenzione e la pretesa di contraddire al diritto del conduttore sulla cosa locata e di soprapporvi il proprio presunto diritto contrario; sono molestie di fatto tutte le altre da qualsiasi scopo illegittimo nascano, per dolo, colpa od errore, arrecando danno al conduttore. Allo scopo di accertare se si tratti dell'una o dell'altra molestia è pertanto necessaria l'indagine diretta a stabilire la reale intenzione dell'autore di essa, prescindendosi da eventuali maliziose e tardive eccezioni di diritto sollevate in giudizio. La distinzione, quindi, è più quantitativa che qualitativa perché l'una e l'altra molestia tendono alla privazione del godimento, con la sola differenza che le molestie di diritto hanno in più la pretesa di un diritto sulla cosa.
Non qualsiasi pretesa di un diritto da parte di un terzo dà luogo alla garanzia a favore del conduttore, ma soltanto quelle molestie che impediscono l'esercizio del godimento. Condizione necessaria e sufficiente all'esercizio dell'azione di garanzia è quindi che il terzo pretenda avere un diritto sulla cosa che influisca su quelli concessi dal locatore al conduttore sulla cosa medesima.

Grave problema è quello della garanzia per le molestie che, senza alcuna pretesa giuridica sulla cosa, pur sono appoggiate ad un diritto. Presumibilmente il problema va risolto nel senso che ove il terzo non vanti un diritto di proprietà, possesso o servitù, ma un diritto di altro genere, il conduttore dovrà difendersi con le proprie armi, senza ricorrere a quelle del proprietario. La dottrina che vuole inserire nelle molestie di diritto l'ipotesi del terzo che intenda far valere un suo diritto personale in contrasto con quello del conduttore, se dal punto di vista sostanziale non è errata, perché non v' è una differenza di sostanza tra la molestia consistente nell'esercizio di un diritto reale o di un diritto personale, urta contro gli scopi pratici e le ragioni processuali dell'istituto delle molestie di diritto. Ad ogni modo in questi casi si tratterà quasi sempre di una molestia di fatto mascherata dal terzo con una parvenza di diritto.

La molestia di diritto si può manifestare in due maniere differenti e cioè quando il terzo faccia valere delle pretese sulla cosa locata contestando con atti giudiziali il diritto del locatore e quando il terzo riduca di fatto il godimento e l'uso della cosa al conduttore in base a pretese limitazioni del diritto del conduttore (es. facendo valere limitazioni della proprietà derivanti da rapporti di vicinato). In linea astratta questa seconda ipotesi dovrebbe essere al di fuori della garanzia, poiché le molestie di diritto derivano soltanto dalla concessione, da parte del locatore, di un godimento di cui non poteva, almeno parzialmente, disporre, ma la legge non esige che al terzo spetti un diritto, ma vuole soltanto che avanzi una pretesa di diritto, la quale, in seguito, potrà pure risultare infondata. Il terzo raramente riconoscerà la propria malafede e si aggrapperà ostinato a qualche cavillo giuridico: qui l'opera del giudice dovrà essere dedicata a distinguere se veramente ricorra una pretesa giuridica, fondata o meno, e quindi una molestia di diritto, o una maliziosa eccezione mascherata con linguaggio giuridico che non ha efficacia di trasformare la molestia di fatto in molestia garantita dal locatore.
Si è parlato di contestazione giudiziale, la semplice contestazione verbale di un terzo di un diritto di servitù non basta a costituire molestia di diritto agli effetti della garanzia sancita dall'articolo in esame.

La garanzia del locatore per la molestia di diritto funziona anche quando il locatore sia rimasto vincitore nella lite promossa dal terzo e a lui intesta. L'esito della controversia non ha rilevanza nei rapporti tra locatore e conduttore per i quali il fatto rilevante è l'impedimento del conduttore al godimento della cosa locata.


Molestie che derivano da un atto lecito della P. A.

Non rientrano nella nozione di molestia fin qui esaminata quelle che derivano da un atto lecito dalla Pubblica Amministrazione. In questo caso non sorge una contestazione tra il locatore e il terzo per sapere a chi un dato diritto appartenga, ma ricorre un atto, in base al quale, per considerazioni di utilità generale e di diritto pubblico l'autorità amministrativa impedisce che dalla cosa si tragga qualsiasi utilità. Se non si può parlare di turbativa di diritto, peraltro, quando l'atto dell'amministrazione fa cessare la possi­bilità di destinare la cosa all'unico uso cui doveva essere adibita, ne deriverà lo scioglimento del contratto in applicazione delle disposizioni che regolano la perdita per caso fortuito o per forza maggiore. Se dalla cosa, indipendentemente dalla sua perdita o distruzione, il conduttore non può trarre quelle utilità in previsione delle quali fu indotto a concludere il contratto, questo, che è caratterizzato da prestazioni corre­lative, deve necessariamente risolversi.


Molestie da parte di terzi

Le molestie che terze persone in via di fatto arrecano al godimento del conduttore e per le quali il locatore non è tenuto a garantirlo sono quelle che si concretano in fatti dolosi e colposi terzi, comprese le omissioni, che sono autonomi ed indipendenti sia dalla natura sia dalla consistenza dei beni locati ed ai quali il locatore è assolutamente estraneo. Tali molestie sono fuori del rapporto di locazione ed è questa la ragione per la quale il conduttore deve difendersi da esse direttamente. Non ha rilevanza giuridica la maggiore o minore gravità della turbativa, la sua durata più o meno lunga, sempre che la turbativa non incida sulla sostanza della cosa in modo che questa non sia piu suscettibile del godimento garantito dal contratto, giacché in tal caso il conduttore potrà invocare la risoluzione. Se però l'oggetto del contratto non viene a mancare e solamente il godimento viene impedito dalla molestia del terzo, la responsabilità del locatore è fuori questione.

Le molestie di fatto vanno considerate nella loro obiettività e nei rapporti con il godimento per cui è irrilevante ogni indagine diretta a stabilire se la turbativa sia oppure no diretta contro la persona del conduttore. Il conduttore agirà direttamente contro il terzo indipendentemente dalla personalità della molestia e sempre che sia stato impedito o reso più gravoso l'esercizio del diritto di godimento.
Se alla molestia di fatto abbia dato causa, sia pure indiretta, il locatore, il conduttore potrà reclamare la garanzia, perché essendosi il primo impegnato a procurare il godimento della cosa locata, deve astenersi da ogni attività, che tale possibilità ostacoli.

Il terzo che compie la molestia può essere il proprietario vicino o il conlocatario. Il proprietario vicino che turbi il conduttore nell'esercizio del proprio diritto di godimento agisce al pari di qualunque terzo e il conduttore ha azione contro di lui per la rimozione degli ostacoli frapposti. Si tratta sempre però di un diritto non di un obbligo perché se il conduttore è tenuto alla difesa materiale della cosa anche mediante l'esercizio delle azioni possessorie, non si può pretendere da lui l'esercizio di azioni che garantiscano la possibilità del godimento, le quali non presentando carattere di indilazionabilità, incombono esclusivamente al titolare del diritto sulla cosa. Se la turbativa del proprietario vicino, peraltro, è avvenuta con il consenso del locatore, il conduttore ha diritto di essere reintegrato nel godimento dal locatore, in quanto la molestia di fatto viene a trasformarsi in una molestia di diritto e la tutela del conduttore trae origine dal contratto.

Rispetto alle molestie che provengono da un conlocatario è stato osservato che il fatto stesso della coabitazione nello stesso stabile importa alcune limitazioni necessarie nei rispettivi godimenti, per cui il godimento di ogni conlocatario sorge limitato e limitato è di conseguenza il campo delle vere turbative. Se queste si verificano non v'è alcun motivo giuridico di considerare il coinquilino diversamente da qualsiasi altro terzo, solo perché detiene la cosa a nome del locatore, a meno che la turbativa sia conseguenza dell'esercizio di un diritto al coinquilino concesso dal locatore, nel qual caso ricorre una molestia di diritto che rende operativa la garanzia del locatore. Se il conlocatario molestante e quello molestato non traggono i rispettivi diritti dal medesimo locatore la posizione giuridica del molestante non è dissimile da quella del proprietario vicino che arrechi una molestia di fatto.
Come gia è stato accennato, il conduttore non ha l'obbligo di esperire l'azione in nome proprio contro il terzo a difesa del godimento contro la molestia di fatto, ma ha soltanto una facoltà, che può o non esercitare. Il locatore non potrebbe lamentare che dall'inazione di lui gli sia derivato un danno, perché il conduttore detiene la cosa per se stesso, per trarne il godimento garantito dal contratto, non in rappresentanza del locatore.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

398 La disciplina delle molestie da parte dei terzi era apparsa non eccessivamente chiara nel sistema dell'art. 1581 cod. civ. (articoli 426 e 427 progetto del 1936).
Specialmente la nozione di molestia andava precisata.
La causa principale della difficoltà di distinguere in concreto le molestie dei terzi che danno diritto alla garanzia e quelle che non vi danno diritto consiste in sostanza nel fatto che il codice lascia credere che le molestie del capoverso dell'art. 1581 non debbano implicare fatti materiali e non pone la necessità che incidano sul rapporto locatizio in modo da impedirne o da diminuirne le possibilità di attuazione.
Mi sono preoccupato di chiarire questi punti fondamentali (art. 438). E così ho riferito l'obbligo di garanzia alle molestie che provengono da terzi i quali reclamano diritti relativi alla cosa locata e che abbiano per risultato una minoranza dell'uso o del godimento della cosa stessa: ogni altra molestia è estranea al contenuto della garanzia, e il conduttore avrà azione diretta contro il terzo.
E' indifferente che la pretesa preesista al fatto o si manifesti mediante il fatto; così nell'art. 438 primo comma rientrano le usurpazioni, richiamate dall'art. 1587 cod. civ. (art. 432 del progetto del 1936).
400 Solo però se le turbative si mantengono nel campo astratto delle pretese, il locatore esaurisce l'obbligo di garanzia assumendo la lite che si promuove contro il conduttore ad opera dei terzi. Se l'azione di costoro ha per risultati la privazione totale o parziale del godimento della cosa, la garanzia dovuta dal locatore assume una più vasta portata.
Ho fissato questi limiti ulteriori della garanzia nell'art. 440, che non ha precedenti né nel codice né nel progetto del 1936; e li ho stabiliti merce il richiamo delle norme previste per l'inadempimento delle obbligazioni in genere. Ciò vuol dire anzitutto che il conduttore, nel caso di privazione totale del godimento, rimane libero dagli obblighi che gli incombevano a seguito del contratto di locazione; ma ciò vuole anche dire che, se la privazione parziale del godimento raggiunge una tale importanza nell'economia del contratto da farne pregiudicare lo scopo, il conduttore ha il diritto di chiederne la risoluzione. In ogni caso, poi, è chiaro che il conduttore ha diritto di essere risarcito dei danni, e, se la locazione possa durare, ha diritto ad una congrua riduzione del corrispettivo.

Massime relative all'art. 1585 Codice Civile

Cass. civ. n. 20975/2020

In tema di locazione di immobili urbani, la clausola contrattuale di rinuncia del conduttore all'eccezione di compensazione in riferimento al deposito cauzionale, come forma di estinzione del credito del locatore, non si pone in contrasto con i principi normativi attinenti al tipo di contratto, ma li potenzia e specifica, poiché persegue lo scopo di impedire un utilizzo di tale deposito non conforme alla sua funzione di garanzia delle condizioni in cui viene restituito l'immobile al momento del rilascio.

Cass. civ. n. 8466/2020

Il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso o nel godimento dell'immobile locato, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità contro l'autore di tale danno, ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c.

Cass. civ. n. 1036/2019

L'art. 1585, comma 2, c.c., che attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino molestie concernenti il godimento dell'immobile, è analogicamente applicabile ai casi in cui il fatto illecito del terzo, che occupi abusivamente l'immobile concesso in locazione, impedisca l'attuazione di tale rapporto, sicchè egli può agire direttamente contro l'autore dell'illecito per ottenere la disponibilità del bene e/o per il risarcimento del danno. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/09/2015).

Cass. civ. n. 25219/2015

Costituiscono molestie di diritto, per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi dell'art. 1585, comma 1, c.c., le pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, contestando il potere di disposizione del locatore, o rivendicando un diritto che infirmi o menomi quello del conduttore; invece, quando il terzo non avanzi pretese di natura giuridica ma arrechi, col proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento materiale del conduttore, la molestia è di fatto e il conduttore può agire direttamente contro di lui ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c..

Cass. civ. n. 1693/2010

In tema di locazione, l'art. 1585, secondo comma, c.c. esclude che il locatore sia tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto di terzi, facendo salva la facoltà del conduttore di agire contro i terzi a nome proprio, senza impedire, tuttavia, al proprietario locatore di agire in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti; ne discende che, qualora a carico dell'appartamento locato si verifichi un'infiltrazione d'acqua da un appartamento sovrastante, il locatore gode di un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno.

Cass. civ. n. 2530/2006

Anche se è vero, in base al secondo comma dell'art. 1585 c.c., che il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto di terzi, a fronte delle quali lo stesso conduttore può agire in nome proprio contro il terzo, occorre precisare che detta norma disciplina i rapporti tra il locatore ed il conduttore e che la facoltà dello stesso conduttore di agire personalmente contro il terzo, non essendo certo un suo obbligo, non esclude il ricorso ad altri strumenti di tutela giuridica. Sulla scorta di tale presupposto ed in forza del principio (anche costituzionale) della libertà economica, di cui agli artt. 41 Cost. e 1321, 1322 e 1372 c.c., le parti di un rapporto di locazione abitativa possono risolvere il rapporto consensualmente, in caso di gravi molestie arrecate da un terzo al conduttore e tali da pregiudicare il normale godimento dell'immobile, sussistendo, in tale ipotesi, la legittimazione del locatore ad agire in giudizio contro il terzo ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Cass. civ. n. 24805/2005

L'art. 1585, secondo comma, c.c., attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento dell'immobile (cosiddetta molestia di fatto), e tale legittimazione non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia oggetto del godimento stesso, e quindi anche alle strutture murarie dell'appartamento che siano state danneggiate dal fatto illecito del terzo, dovendosi invece escludere la configurabilità di una responsabilità e di un obbligo di garanzia del locatore per gli stessi fatti.

Cass. civ. n. 939/1995

Si ha molestia di fatto - contro la quale il locatore non è tenuto a garantire il conduttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 1585 c.c. - qualora il pregiudizio al conduttore medesimo derivi da un atto illecito aquiliano del terzo, senza che venga posto in questione, né direttamente né indirettamente, il diritto del conduttore stesso al godimento della cosa locata. (Nella specie, il conduttore di un immobile aveva chiesto la condanna del proprietario del fondo limitrofo a provvedere alla potatura della siepe di cipressi a confine, onde impedire la riduzione di luce ed aria che la crescita incontrollata delle piante aveva provocato nel proprio giardino. La sentenza impugnata, avendo qualificato quella proposta come azione di manutenzione del possesso, gli aveva negato la legittimazione nella sua qualità di mero conduttore dell'immobile. La Suprema Corte, in applicazione del principio di diritto di cui alla massima, ha cassato la predetta sentenza).

Cass. civ. n. 8005/1990

La molestia di diritto, per la quale l'art. 1585 primo comma c.c. stabilisce l'obbligo di garanzia del concedente, si verifica quando un terzo, reclamando sul bene locato diritti reali o personali in conflitto con le posizioni accordate al conduttore dal contratto locativo, compia atti di esercizio della relativa pretesa, così implicando perdita o menomazione del godimento. Pertanto, nell'ipotesi di materiale impossessamento con condotta illecita, ancorché motivata con la pretesa titolarità del diritto di far uso del bene, sì è al di fuori di detta previsione, e ricorre la molestia di fatto, per la quale il locatario, ai sensi del secondo comma del citato art. 1585 c.c., ha azione diretta contro l'autore dell'illecito.

Cass. civ. n. 3831/1977

Si ha molestia di diritto - contro la quale il locatore è tenuto a garantire il conduttore, ai sensi dell'art, 1585, primo comma c.c. - quando il terzo tenda a privare il conduttore del godimento della cosa locata, reclamando un diritto contrastante col suo godimento, mentre si ha molestia di fatto - contro la quale il locatore non è tenuto a garantire il conduttore, ai sensi dell'art. 1585, secondo comma c.c. - quando il terzo pregiudichi il godimento del conduttore pur senza contestare il diritto di servirsi della cosa locata per l'uso a cui essa è destinata. (Nella specie, la Corte ha definito molestia di diritto quella con cui un terzo asporti, dicendosene proprietario, le canne fumarie di cui sia corredato un immobile locato per essere destinato a torrefazione di caffè).

Cass. civ. n. 652/1973

Perché sussistano le molestie di diritto previste dal primo comma dell'art. 1585 c.c. non è indispensabile che il terzo, che pretenda di aver diritto sulla cosa oggetto della locazione, invochi formalmente tale sua pretesa, essendo sufficiente, invece, che questi con il suo comportamento contraddica sostanzialmente, ai suoi contrari fini, il diritto del conduttore al pieno godimento della cosa: ciò che può realizzarsi anche mediante una menomazione materiale del bene che limiti tale godimento e valga a dimostrare, al contempo, la volontà del terzo di contestare il diritto del locatore (e conseguentemente quello del conduttore) contrapponendovi un diritto proprio.

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relative all'articolo 1585 Codice Civile

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Davide D. S. chiede
sabato 02/03/2019 - Emilia-Romagna
“Spett.le,
cercherò di esporre il quesito in forma più chiara possibile.

Soggetti:
persona X : locatore
società Y : locatario\sublocatore (per statuto subloca posti letto a studenti universitari) (chi Vi pone la questione)
persone A,B,C,D: subconduttori
persona Z: proprietario appartamento al piano superiore (oggetto di ristrutturazione)
società Z: ditta lavori ristrutturazione e suoi dipendenti
casa: appartamento oggetto della locazione
Davide D.: rappresentante legale società Y


Situazione:
Il giorno 20 Febbraio 2019, durante i lavori di ristrutturazione straordinaria dell'appartamento sovrastante a quello gestito dalla SOCIETA' Y si è verificato il distacco di parte dell'intonaco del soffitto della cucina. In data 21 Febbraio, è stato effettuato un sopralluogo dalla SOCIETA' Z, ovvero dal perito edile e responsabile della sicurezza del cantiere dell'appartamento sovrastante, e dagli inquilini A,B,C,D è stato richiesto un certificato che accertasse lo stato di sicurezza dell'appartamento ma, nonostante la SOCIETA' Z si fosse dichiarata disponibile, non ha mai redatto il certificato. Il 22 Febbraio si sono verificati altri seri problemi: una pignatta della pavimentazione del piano sovrastante è crollata in prossimità dell'entrata del bagno dell' appartamento CASA creando un vero e proprio buco nel soffitto. È stato quindi richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati dopo diverse ore. In seguito all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno assicurato gli inquilini che nonostante i problemi l'appartamento fosse agibile, e dopo aver dialogato con la SOCIETA' Z e con la PERSONA Z, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell' appartamento CASA. Nel pomeriggio del 22 febbraio è stato rimosso l'intonaco pericolante e nei giorni successivi (25 e 26 febbraio) sono stati effettuati i lavori di ripristino dell'intonaco delle varie stanze. Tutto ciò ha chiaramente creato disagio e confusione in casa ma soprattutto ha turbato seriamente la tranquillità degli inquilini.
Gli inquilini A,B,C,D, dichiarano di avere avuto una riduzione dell'uso abitativo, in particolare del bagno e della cucina, e dovuto provvedere da soli alla pulizia dell'appartamento. Quindi richiedono una riduzione sul canone del mese di marzo 2019 proporzionata ai giorni in cui si sono verificati questi eventi.

Questioni:
1- la richiesta di riduzione degli inquilini è legittima? se sì, andrebbe calcolata sui 4 giorni (20,22,25,26 febbraio)? in che percentuale?
3- la SOCIETA' Y, in veste di sublocatore (rappresentata da me, Dott. Davide De Santis), ha qualche responsabilità in merito ai disagi causati dalla ristrutturazione da parte di terzi verso i subconduttori A,B,C,D?
4- per qualsiasi questione riguardante il disagio (che dai Vigili del Fuoco non è stato considerato importante), gli inquilini A,B,C,D, non dovrebbero rivolgersi direttamente al proprietario PERSONA Z e alla ditta SOCIETA' Z per eventuali risarcimenti? precisiamo che non ci sono stati danni a cose o persone.

Cordiali saluti.

Consulenza legale i 06/03/2019
Prima di rispondere alle domande contenute nel quesito, occorre fare una breve premessa dal punto di vista normativo.

In base all’art. 1575 del codice civile il locatore, oltre a consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione e mantenerla in stato da servire all’uso convenuto, deve garantirne il pacifico godimento durante la locazione. Il pacifico godimento deve intendersi però in relazione ad eventuali molestie di diritto e non di fatto.
Infatti, l’art. 1585 c.c. al secondo comma prevede che il locatore non sia tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.
Su tale aspetto, la Corte di Cassazione ha sottolineato che: “Si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata; in particolare, qualora a carico dell'appartamento locato si verifichi una infiltrazione d'acqua da un appartamento sovrastante, il conduttore, ex art. 1585, comma 2, c.c., gode di una autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno.” (Cass.12220/2003).

A parte l’aspetto risarcitorio, il conduttore può comunque chiedere una riduzione del canone qualora vi sia stato una diminuzione nel godimento del bene.
Infatti, l'art. 1584 c.c. stabilisce che se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.

Ciò brevemente premesso, venendo allo specifico del caso in esame in osserva quanto segue.

Seppure la necessità delle riparazioni all’immobile sia dovuto al fatto di un terzo (l’appartamento al piano superiore), ciò non toglie che il suboconduttore abbia comunque subito una diminuzione del godimento del bene.
Pertanto, in risposta alla prima domanda, la richiesta di riduzione del canone appare legittima; anche perché, il periodo di diminuito godimento del bene condotto in locazione supera di un sesto quello della locazione mensile in quanto i giorni di riferimento vanno dal 20 al 26 febbraio. Circa la percentuale, il codice civile (l’art. 1584 c.c. sopra citato) non fissa la misura della riduzione, ma i parametri per determinarla (“proporzionata all’intera durata delle riparazione a all’entità del mancato godimento”). Quindi, suggeriamo di trovare un accordo in ordine alla riduzione dell’importo (un sesto del canone mensile, appare ragionevole a parere di chi scrive).

In risposta alla seconda domanda, possiamo affermare che la società Y non può comunque essere ritenuta responsabile di eventuali danni occorsi ai subconduttori. In tal caso, come sopra specificato, essi potrebbero infatti avanzare eventuali pretese risarcitorie direttamente al soggetto responsabile del danno (proprietario dell’appartamento superiore a quello condotto in locazione).

In risposta alla terza domanda, confermiamo che gli inquilini A,B,C,D, possono rivolgersi direttamente al proprietario PERSONA Z per eventuali risarcimenti.
Ciò non toglie inoltre che il proprietario X possa anche esso agire in proprio per ottenere dal terzo il risarcimento di eventuali danni subiti.
Sul punto infatti la Suprema Corte ha sottolineato che: “In tema di locazione, l'art. 1585, secondo comma, c.c. esclude che il locatore sia tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto di terzi, facendo salva la facoltà del conduttore di agire contro i terzi a nome proprio, senza impedire, tuttavia, al proprietario locatore di agire in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti; ne discende che, qualora a carico dell'appartamento locato si verifichi un'infiltrazione d'acqua da un appartamento sovrastante, il locatore gode di un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno.” (Cass.1693/2010).