Vizi sopravvenuti nel corso della locazione
A differenza della vendita, che è un contratto istantaneo e che trasferisce la proprietà al compratore, liberando il compratore da garanzia per i vizi posteriori, la locazione è un contratto successivo e la garanzia per i vizi si estende non soltanto a quelli esistenti al momento del contratto, ma anche a quelli che sopravvengono durante la locazione. Sia che si accolga la comune concezione del rapporto di locazione, secondo la quale il contenuto dell'obbligo del locatore consiste nel prestare al conduttore quotidie ac singulis momentis il godimento della cosa, sia che si accetti l'opinione secondo la quale l'obbligo del locatore si riduce ad un lasciar godere, è evidente che se sopraggiunga una causa che impedisca il godimento, locatore ha l'obbligo di garantire il conduttore dai vizi o difetti della cosa.
Anche in rema di vizi sopravvenuti trovano applicazione gli articoli 1578, 1579 e 1580 del codice, sempre che ciò sia possibile. Infatti se i vizi sopravvenuti possono essere tali da rendere impossibile il godimento della cosa ovvero tali da esporre a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari, in modo da giustificare l'istanza di risoluzione del contratto, non è facilmente configurabile l'ipotesi del locatore che taccia in malafede al conduttore vizi o difetti della cosa che all'epoca del contratto ancora non esistevano.