Riduzione del fitto in ragione delle perdite
Nelle locazioni in genere il diritto del conduttore alla riduzione del corrispettivo in caso di riparazioni urgenti è in ragione del diminuito godimento. Nella locazione che ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, il diritto alla riduzione del fitto si commisura alla perdita del reddito. Bisogna sempre però che la necessità delle riparazioni sia sorta posteriormente al contratto di affitto, che le riparazioni riguardino la cosa locata e che presentino il carattere d'urgenza. Si esamini al riguardo quanto è affermato nel commento all'art. 1584.
L'affittuario ha diritto di optare tra la riduzione del fitto e lo scioglimento. Ma anche qui il giudice dovrà valutare le circostanze e prima di dichiarare la risoluzione dovrà tener presente l'importanza della perdita, avuto riguardo all'interesse della parte che invoca lo scioglimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ..