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Articolo 1598 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Garanzie della locazione

Dispositivo dell'art. 1598 Codice Civile

Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.

Ratio Legis

La norma si giustifica considerando che se le garanzie si estendessero ciò avverrebbe per un importo indeterminato (v. 1938 c.c.) e, comunque, vincolando i terzi in misura diversa da quella cui si erano vincolati in origine.

Spiegazione dell'art. 1598 Codice Civile

Negozio nuovo : inefficacia delle precedenti garanzie

La tacita rinnovazione di un rapporto locatizio è un negozio nuovo rispetto al primo, in quanto sorge da un nuovo consenso ed è regolata dagli stessi patti della originaria convenzione salvo che per la durata. Conseguenza naturale di tale principio è che alla nuova locazione non possono estendersi le garanzie già prestate dai terzi per il contratto precedente e che alle obbligazioni derivanti da quel contratto si limitarono.

La norma in esame, però, in virtù della quale la garanzia fideiussoria data per la locazione non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine, si riferisce soltanto all'ipotesi della tacita rinnovazione e non anche al caso in cui la riconduzione sia stata espressamente preveduta e regolata dalle parti fin dall'inizio del rapporto locatizio, sia pure quale conseguenza di un fatto negativo e cioè della mancata disdetta. Invero in questo caso non interviene una nuova manifestazione di volontà ma è la volontà iniziale che si protrae nel tempo, quale fu manifestata al momento formativo del negozio, benché subordinata alla condizione risolutiva della disdetta e le garanzie prestate da terzi continuano ad aver vita per tutta la validità del contratto di locazione cui accede. L'estensione del vincolo fideiussorio va commisurata all'oggetto dell'obbligazione principale nel momento in cui la fideiussione viene prestata, per cui non potrebbe importare inefficacia delle sicurtà per il periodo di proroga il fatto negativo di non aver il fideiussore indicato un limite temporale alla sua obbligazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1598 Codice Civile

Cass. civ. n. 33968/2022

In virtù del necessario coordinamento della disciplina generale degli artt. 1597, 1598 e 1938 c.c. con quella speciale degli artt. 28 e 29 della l. n. 392 del 1978, la fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni del conduttore di un immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo si protrae, salva diversa volontà negoziale, fino alla scadenza del secondo sessennio di durata, posto che solo a partire da tale momento la locazione può cessare per un comportamento meramente potestativo delle parti (secondo la logica sottesa all'art. 1597 c.c.), mentre alla scadenza del primo sessennio la cessazione può intervenire solo per disdetta da comunicarsi nei termini stabiliti ovvero a seguito dell'esercizio della facoltà di diniego del rinnovo da parte del locatore per i motivi previsti nel citato art. 29 (dunque, in forza di un contegno non meramente potestativo, siccome caratterizzato da particolari modalità e termini).

Cass. civ. n. 15781/2016

In tema di locazione, l'inestensibilità delle garanzie prestate da terzi alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto, prevista dall'art. 1598 c.c., si riferisce alle ipotesi fisiologiche di rinnovazione o prosecuzione del rapporto, intendendo tale norma tutelare il garante affinché non rimanga astretto nella propria obbligazione anche quando abbia prestato la garanzia in riferimento a rapporti obbligatori la cui durata sia stata "ab initio" temporalmente delimitata o risulti delimitabile "ex lege", mentre la norma non è applicabile nel caso in cui il conduttore, dopo la scadenza del contratto, sia rimasto in mora nel restituire la cosa locata e sia pertanto tenuto a pagare il corrispettivo sino alla riconsegna, poiché tale obbligazione, derivando dall'inadempimento del rapporto originario, vive in stretto collegamento con quest'ultimo e prescinde del tutto dall'attuazione fisiologica del rapporto locatizio, sicché non è dato al garante giovarsi del concetto di "proroga del contratto".

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