Molestie di diritto da parte di terzi. Responsabilità per omessa sollecita denuncia
L'avviso della molestia che il conduttore è tenuto a dare al locatore non è vincolato da alcuna particolare forma: potrà darsi con atto stragiudiziale, con lettera, raccomandata o non, e pure oralmente, salvo l'onere del conduttore di provare l'avvenuta denuncia. La chiamata in giudizio del locatore equivale indubbiamente ad avviso. La legge non stabilisce neppure un termine per la comunicazione decorrente dalla data della molestia e si limita soltanto ad affermare che l'avviso dovrà essere pronto, che deve cioè essere dato in modo che il locatore sia posto in condizione di assumere la difesa del suo e implicitamente del diritto del conduttore, eliminando al più presto l'impedimento (sospensione di lavori, di coltivazioni ecc.) che, in ultima analisi, si ridurrà in un suo danno.
Il conduttore che abbia dato pronto avviso al locatore avrà diritto ad essere rilevato dalle molestie. È evidente che, qualora il locatore non sia riuscito ad eliminare le pretese dei terzi sulla cosa locata, il conduttore avrà diritto ad una diminuzione del corrispettivo della pigione, dell'affitto o del noleggio proporzionata al diminuito godimento.
Le molestie devono partire da terzi: se invece provenissero, sia pure indirettamente, dallo stesso locatore, è escluso l'obbligo del conduttore alla denuncia, perché si suppone che della turbativa e dell'aspetto giuridico di essa il locatore sia direttamente o indirettamente informato.
Se l'avviso non è dato oppure viene dato intempestivamente, cade a garanzia e il conduttore dovrà difendersi come vittima di una molestia di fatto e sarà tenuto al risarcimento dei danni verso il locatore. La tempestività dell'avviso dovrà essere accertata caso per caso dal giudice, tenendo presente il criterio dianzi suggerito.
Il conduttore può essere convenuto in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte o a soffrire l'esercizio di qualche servitù, per usare la formula del codice abrogato. In tali casi il locatore ha bensì l'obbligo di assumere la lite, ma il diritto del conduttore è subordinato alla chiamata nel processo del locatore, nel quale anche il conduttore può rimanere quando vi abbia un interesse. Se tale interesse non sussiste il conduttore deve essere estromesso, purché indichi il nome del locatore nel cui nome possiede e cioè senza tener conto se quest'ultimo abbia accettato o meno di assumere la causa.