Disciplina della consegna e riconsegna delle scorte del fondo. Regolamento dispositivo
In questo e negli articoli successivi ricevono completa disciplina la consegna e la riconsegna delle scorte del fondo tra locatore e affittuario. L'art. 1640 riguarda le scorte morte che la legge distingue, a sua volta, in scorte morte fisse (macchinari e attrezzi) o circolanti (semi, concimi, foraggi e simili). Il locatore, nel consegnare le scorte all'affittuario, ha posto in essere un contratto accessorio, che non può definirsi di mutuo, come e stato talvolta ritenuto perché le scorte, contrariamente a quanto dispone l' art. 1814 del codice, non passano in proprietà dell'affittuario, il quale, al termine del contratto, quando fu determinata la specie, la qualità e la quantità, deve riconsegnare la stessa specie, quantità e quantità che ha ricevuto all'inizio e ciò anche quando ebbe luogo la stima. L'affittuario deve mantenere, nell'interesse del fondo e della produzione, quelle scorte che furono determinate nel contratto. Quando le scorte morte, come paglia, concime e così via, al termine dell'affitto, siano in quantità maggiore o minore di quella che venne consegnata all'affittuario, l'eccedenza o la deficienza dovrà essere regolata in danaro.
La riconsegna delle scorte, così come la regolamentazione delle eccedenze o deficienze deve essere fatta nei rapporti dell'affittuario con il locatore e non con il successivo affittuario. Se però durante l'affitto il fondo fosse stato venduto a terzi, la riconsegna delle scorte dovrà farsi al nuovo proprietario e se la vendita fosse stata eseguita a lotti, la restituzione dovrà essere fatta in proporzione dei diritti di ciascun acquirente.
La riconsegna deve avvenire alla fine dell'affitto e l'eccedenza o deficienza deve essere regolata in danaro secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. Il valore sarà desunto, se le cose da restituire avranno un prezzo di mercato, dai listini. In caso di dissenso sarà determinato dall'autorita giudiziaria.
Può darsi che, all'inizio dell'affitto, l'affittuario abbia depositato presso il locatore, la somma che rappresenti il valore delle scorte, confermando peraltro o non escludendo il proprio obbligo alla riconsegna. Neppure in questo caso la proprietà delle scorte passa all'affittuario, il quale ha inteso soltanto costituire una garanzia per la riconsegna. Naturalmente il locatore dovrà restituire il danaro, avendo esaurito la sua funzione di garanzia. Diversamente se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore. In questo caso l'affittuario ne acquista la proprietà e potrebbe allora riconoscersi nel contratto accessorio reativo alle scorte una ipotesi di mutuo.