L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva [1615].
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva [1615].
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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