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Articolo 1610 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Spurgo di pozzi e di latrine

Dispositivo dell'art. 1610 Codice Civile

Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore(1).

Note

(1) L'articolo 9, L. 27 luglio 1978, n. 392 stabilisce che le relative spese sono a carico del conduttore: ne deriva che la norma in commento deve essere intesa nel senso che è a carico del locatore l'iniziativa per lo spurgo.

Ratio Legis

La norma è rilevante in quanto è volta espressamente a garantire la tutela igienico sanitaria degli immobili, a beneficio dei singoli locatore e conduttore e della collettività.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1610 Codice Civile

Cass. civ. n. 2035/1977

Rientra nell'autonomia negoziale dei contraenti stabilire se il conduttore debba corrispondere al locatore, insieme con il canone pattuito, anche l'importo delle spese condominiali, ovvero se tale prestazione debba rimanere in tutto o in parte a carico del locatore.

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