Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore(1).
Note
(1)
L'articolo 9, L. 27 luglio 1978, n. 392 stabilisce che le relative spese sono a carico del conduttore: ne deriva che la norma in commento deve essere intesa nel senso che è a carico del locatore l'iniziativa per lo spurgo.