Il diritto alla
salute rappresenta per il costituente un fondamentale diritto dell'individuo, oltre ad un interesse primario per la collettività.
Il diritto in esame è l'unico ad essere qualificato come "
inviolabile" dalla Costituzione. Esso si sostanzia nel
diritto all'integrità fisica e psichica, sia nel senso di poter avere trattamenti medici di prevenzione e cura sia nel senso di poter godere di un ambiente di vita e lavoro salubre. Tuttavia, da esso non deriva il diritto a cure gratuite per tutti, essendo garantite solo per gli indigenti.
Il sistema sanitario si articola sulla base di strutture sia pubbliche (il sistema sanitario pubblico è disciplinato dalla l. 23 dicembre 1978, n. 833) che private, delle cui ultime il costo può essere sostenuto anche dallo Stato. A livello comunitario il diritto alla salute è contemplato sia dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'
Unione Europea (come diritto alla prevenzione ed alle cure) sia dall'art. 3, che disciplina una serie di principi in materia, tra i quali, ad esempio, quello del rispetto del consenso informato.
Definendo meglio i contorni del concetto in questione, esso implica in senso negativo l'assenza di malattia, in senso positivo lo stato di completo benessere fisico e mentale.
E' precipuamente il concetto di
salute in senso positivo, da considerarsi un traguardo raggiunto dagli ordinamenti statali moderni, a impegnare lo Stato verso il raggiungimento del benessere dei propri cittadini, tramite interventi piu che altro ispirati ad una logica di prevenzione dei mali, piuttosto che ad una cura di essi.
La salute è dunque considerato un diritto fondamentale, in quanto rappresenta la premessa biologica che, garantendo l'integrità fisica, permette l'esercizio di tutti gli altri diritti presi in considerazione dall'ordinamento, indispensabile dunque per il
pieno sviluppo della persona umana.
Esso, oltre ad essere di tutti, è anche
proteiforme, per via della pluralità di situazioni soggettive da esso garantite.
Importanza centrale assume il secondo comma, dato che sancisce la
libera autodeterminazione del malato in merito al trattamento sanitario, che non può quindi essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge (trattamento sanitario obbligatorio).
La Costituzione sancisce in altri termini il
diritto di rifiutare le terapie. Dopo anni di interpretazioni giurisprudenziali non sempre univoche nell'affermare la valenza del c.d.
testamento biologico, quest'ultimo istituto ha trovato consacrazione normativa nelle legge 219/2017, che ne ha disciplinato le caratteristiche ed i presupposti di liceità.
Naturale corollario della libera autodeterminazione del paziente è la disciplina del
consenso informato, che rappresenta un vero e proprio presupposto di liceità del trattamento (e non mera causa di giustificazione dell'opera del medico).